Una segnalazione SIS può emergere direttamente al controllo di frontiera e determinare conseguenze immediate sull’ingresso in Italia. Ma anche in questa situazione occorre capire esattamente quale dato viene utilizzato e quale sia la posizione giuridica della persona.
La sentenza TAR Bologna n. 561/2025 mostra un caso nel quale il respingimento richiamava, tra le altre ragioni, una segnalazione ai fini della non ammissione e una generica indicazione di pericolosità.
Il TAR ha ritenuto insufficiente una segnalazione formulata in termini troppo generici, osservando che devono almeno risultare la provenienza e l’evento concreto che l’ha determinata, così da permettere all’interessato di contestarne la riferibilità.
Per chi viene fermato alla frontiera è quindi importante ottenere e conservare copia del provvedimento. Le formule prestampate devono essere lette insieme agli eventuali riferimenti alla banca dati e agli altri provvedimenti amministrativi esistenti.
Occorre inoltre verificare se la persona abbia una domanda di soggiorno pendente, un titolo provvisorio, un giudizio in corso o un provvedimento giudiziario che incida sulla sua posizione.
Il SIS non deve essere analizzato isolatamente dal resto della situazione giuridica. Un respingimento può coinvolgere contemporaneamente disciplina delle frontiere, soggiorno, tutela giurisdizionale e divieti di allontanamento.
Se la segnalazione è straniera, va individuato lo Stato che l’ha inserita. Se è contestata l’identità, occorre raccogliere immediatamente gli elementi utili a dimostrare l’eventuale errore.
La tempestività è essenziale perché i provvedimenti di frontiera producono effetti immediati e le forme di tutela dipendono dal tipo di atto adottato.
La prima regola pratica è quindi non fermarsi alla frase “è segnalato nel SIS”: bisogna ricostruire quale segnalazione, quale autorità, quale fatto e quale posizione di soggiorno esistessero al momento del controllo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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