CGUE Hardeker: più Paesi di rimpatrio e controllo del non-refoulement
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-182/26 PPU, Hardeker, decisa il 25 giugno 2026, ha affrontato una questione destinata a diventare sempre più importante nelle politiche europee di ritorno: cosa accade quando il provvedimento indica più possibili Paesi di destinazione?
La decisione di ritorno può individuare più Stati potenzialmente rilevanti, ma ciò non consente di trattare la destinazione come un elemento astratto. Nel giudizio sulla legittimità del trattenimento il giudice deve verificare autonomamente, anche d’ufficio quando necessario, la compatibilità del concreto allontanamento con il principio di non-refoulement.
Il punto pratico è particolarmente importante. Non basta che uno dei Paesi compaia formalmente nel provvedimento: occorre verificare quale destinazione sia realmente praticabile, se esistano accordi di riammissione o disponibilità delle autorità del Paese interessato e se, rispetto alla persona concreta, sussistano rischi incompatibili con l’art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte ammette che il trattenimento possa proseguire quando l’allontanamento rimanga concretamente possibile verso almeno una destinazione lecita e continuino a sussistere gli altri presupposti della misura. Ma se nessuna delle destinazioni effettivamente praticabili rispetta le garanzie richieste dal diritto dell’Unione, viene meno la prospettiva di rimpatrio che giustifica la privazione della libertà.
Per la difesa, la verifica dovrebbe quindi diventare sistematica: quale Paese è indicato nel decreto? Ce ne sono più di uno? Quale autorità ha riconosciuto l’identità? Esiste un lasciapassare? Lo Stato di destinazione ha manifestato disponibilità alla riammissione? Quali rischi sono stati valutati e con quali fonti aggiornate?
La sentenza mostra ancora una volta che la legittimità del trattenimento non può essere separata dalla concreta eseguibilità del rimpatrio. Il CPR non è una misura autonoma: è funzionale a un allontanamento che deve essere non soltanto astrattamente previsto, ma giuridicamente e materialmente realizzabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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