lunedì 21 settembre 2026

Cittadinanza per residenza: l’anagrafe non basta se manca la continuità del soggiorno

Per la cittadinanza italiana per residenza non basta risultare iscritti all’anagrafe per dieci anni: occorre che, nello stesso periodo, il soggiorno sia rimasto legalmente regolare. Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che, nella pratica, può determinare l’inammissibilità della domanda anche quando la persona vive stabilmente in Italia da molti anni.

Dieci anni di residenza: cosa significa davvero

L’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 consente la concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. La nozione di “residenza legale” non coincide, però, con la semplice presenza fisica in Italia né con la sola iscrizione anagrafica.

L’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572 del 1993 precisa infatti che è legalmente residente chi soggiorna in Italia avendo soddisfatto sia le condizioni previste dalla normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri sia gli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. I due profili devono quindi procedere insieme: continuità anagrafica e continuità della regolarità del soggiorno.

Il chiarimento del TAR Lazio

Con la sentenza n. 12612 del 10 luglio 2026, la Sezione V-bis del TAR Lazio ha ribadito che, ai fini della cittadinanza per residenza, non è sufficiente dimostrare dieci anni di iscrizione anagrafica se, nel medesimo arco temporale, esiste un periodo nel quale lo straniero non disponeva di un titolo che rendesse regolare il soggiorno.

Il caso riguardava, in particolare, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Tribunale ha precisato che tale titolo prova la regolarità del soggiorno soltanto per il periodo della sua validità. Una volta scaduto, in assenza di un diverso titolo o di una situazione giuridica che consenta la prosecuzione regolare del soggiorno, la continuità richiesta per la cittadinanza viene meno. L’iscrizione anagrafica rimasta formalmente attiva non è sufficiente, da sola, a colmare quel vuoto.

La scadenza materiale del permesso non equivale sempre a un periodo irregolare

Questo principio deve tuttavia essere applicato con attenzione. Non ogni intervallo tra la data di scadenza stampata sul permesso e il rilascio del titolo successivo costituisce automaticamente una interruzione della residenza legale.

Quando il rinnovo, il rilascio o la conversione sono stati regolarmente richiesti e il procedimento è ancora pendente, la disciplina del Testo Unico Immigrazione tutela la continuità del soggiorno durante l’attesa, alle condizioni previste dalla legge. Per questo motivo, prima di concludere che esista un “buco” nella regolarità del soggiorno, occorre ricostruire esattamente la sequenza delle domande, delle ricevute, dei provvedimenti e dei titoli rilasciati.

Nella pratica, una ricevuta di rinnovo, una domanda di conversione tempestivamente presentata o un procedimento amministrativo correttamente avviato possono assumere un valore decisivo. Al contrario, la semplice permanenza in Italia, il lavoro svolto o l’iscrizione anagrafica non possono sostituire un titolo o una posizione giuridica che renda legittimo il soggiorno.

Prima della domanda di cittadinanza occorre ricostruire l’intero decennio

La conseguenza operativa è chiara: prima di presentare una domanda di cittadinanza per residenza non dovrebbe essere controllata soltanto la data della prima iscrizione anagrafica. È necessario ricostruire, anno per anno, almeno i dieci anni precedenti, verificando la continuità dei titoli di soggiorno e dei relativi procedimenti.

È opportuno conservare e, se necessario, recuperare copia dei precedenti permessi, delle ricevute postali, delle attestazioni di presentazione delle domande, dei provvedimenti di rinnovo o conversione e delle comunicazioni della Questura. Nei casi dubbi può essere utile ricostruire formalmente la posizione attraverso l’accesso agli atti, soprattutto quando vecchi documenti siano stati smarriti o quando vi siano stati lunghi periodi di attesa amministrativa.

Lo stesso controllo va svolto sul versante anagrafico, perché anche cancellazioni per irreperibilità o periodi di mancata iscrizione possono incidere sul requisito richiesto dalla legge. La cittadinanza per residenza presuppone infatti una continuità giuridica complessiva, non soltanto una continuità materiale della presenza in Italia.

Un errore frequente: presentare la domanda appena maturano dieci anni di anagrafe

Il rischio più frequente consiste nel calcolare il requisito esclusivamente sulla base del certificato storico di residenza e presentare immediatamente la domanda una volta raggiunti i dieci anni. Se all’interno di quel periodo esiste un’interruzione effettiva della regolarità del soggiorno, la domanda può risultare prematura o inammissibile.

In queste situazioni è preferibile verificare prima se il periodo apparentemente scoperto sia realmente tale oppure se esistano ricevute, procedimenti o altri atti capaci di dimostrare la continuità giuridica. Se invece l’interruzione è effettiva, occorre valutare da quale momento il requisito possa considerarsi nuovamente maturato, evitando di affidarsi alla sola anzianità anagrafica.

Attenzione a non confondere fattispecie diverse

Il principio esaminato riguarda la concessione della cittadinanza per residenza prevista dall’articolo 9 della legge n. 91 del 1992. Non deve essere automaticamente trasferito ad altre fattispecie, come l’acquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia e vi ha vissuto fino alla maggiore età, rispetto alle quali la normativa e la giurisprudenza seguono criteri differenti e attribuiscono particolare rilievo alla concreta vicenda personale del minore.

Per la naturalizzazione per residenza, invece, il dato operativo che emerge dalla più recente giurisprudenza amministrativa è netto: i dieci anni devono essere verificati non soltanto sul certificato anagrafico, ma anche attraverso la storia dei titoli di soggiorno.

La verifica preventiva può evitare anni di procedimento inutile

Una domanda di cittadinanza può richiedere un’istruttoria lunga e complessa. Presentarla senza avere prima ricostruito la continuità della residenza legale espone al rischio di attendere mesi o anni per ricevere un provvedimento negativo fondato su un problema che poteva essere individuato prima del deposito.

Per questo, soprattutto nei casi caratterizzati da vecchi permessi stagionali, periodi di rinnovo molto lunghi, cambi di titolo, precedenti domande respinte o documentazione incompleta, la verifica preventiva della posizione amministrativa non è un passaggio formale: è una parte essenziale della pratica di cittadinanza.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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