domenica 27 settembre 2026

Segnalazione SIS per un vecchio ingresso irregolare: può bloccare ancora il permesso di soggiorno?

Una delle domande più delicate riguarda le segnalazioni SIS nate da precedenti irregolarità nell’ingresso o nel soggiorno in un altro Stato Schengen. Possono ancora impedire automaticamente un permesso in Italia?

La risposta non può essere data senza conoscere la procedura concreta. Proprio su questo punto la giurisprudenza del 2026 mostra un’evoluzione importante ma non completamente uniforme.

La Corte costituzionale n. 6/2026, decidendo sulla disciplina dell’emersione del 2020, ha censurato l’automatismo previsto per determinate segnalazioni collegate alla sola inosservanza delle norme su ingresso e soggiorno.

Il TAR Salerno ha poi valorizzato il Regolamento (UE) 2018/1861, osservando in alcune decisioni che occorre comprendere se la segnalazione derivi soltanto dall’irregolarità oppure da ragioni più gravi.

La differenza è evidente: una violazione amministrativa delle regole migratorie e una situazione che riveli una minaccia concreta per ordine o sicurezza pubblica non sono necessariamente equivalenti.

Ciò non significa che una vecchia irregolarità sia sempre irrilevante. Bisogna verificare la norma applicabile, l’attualità della segnalazione e il procedimento per il quale viene utilizzata.

Se la Questura si limita a richiamare genericamente il SIS senza chiarire il presupposto, può essere necessario chiedere accesso e verificare se siano stati rispettati gli obblighi di istruttoria e consultazione.

Anche il tempo trascorso e l’attuale posizione della persona possono assumere rilievo quando la disciplina impone una valutazione individuale.

Per questo un vecchio episodio di irregolarità non va né minimizzato né trasformato automaticamente in una condanna permanente alla non ammissione: occorre ricostruirne l’effettivo valore giuridico oggi.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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