martedì 22 settembre 2026

Permesso stagionale: la conversione è fuori quota, ma non conviene aspettare la scadenza

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è oggi fuori dalle quote del decreto flussi e può essere chiesta in qualunque momento dell’anno. Questo, però, non significa che la domanda possa essere rinviata senza limiti. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 richiama l’attenzione su un punto molto concreto: la conversione presuppone, in linea di principio, l’esistenza di un titolo ancora valido e la richiesta dovrebbe essere presentata entro la sua scadenza. Per lavoratori, datori di lavoro e professionisti la conseguenza pratica è semplice: quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale, attendere gli ultimi giorni o confidare automaticamente in una domanda tardiva espone a un rischio che oggi non è più prudente sottovalutare.

La conversione è fuori quota, ma resta una conversione

Il quadro normativo è cambiato in modo significativo con il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024. La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non è più soggetta alle quote annuali del decreto flussi: non occorre quindi attendere un click day né verificare la disponibilità di una quota numerica.

L’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione consente al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale sia offerto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere la conversione del titolo. La procedura viene presentata telematicamente attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno e coinvolge lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

La semplificazione introdotta dal legislatore riguarda dunque il superamento delle quote, non la natura giuridica dell’operazione. Si tratta pur sempre della trasformazione di un titolo di soggiorno esistente in un diverso permesso: ed è proprio su questo punto che interviene la recente giurisprudenza amministrativa.

La sentenza del TAR Brescia n. 701 del 2026

Con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 701, il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Secondo il Tribunale, tale conclusione deriva anzitutto dalla natura stessa della conversione, che presuppone un titolo ancora esistente, oltre che dal coordinamento con la disciplina prevista per altre ipotesi di conversione.

La decisione aggiunge che, al più, può essere considerata la possibilità di presentare l’istanza nei sessanta giorni successivi alla scadenza, richiamando il termine tradizionalmente previsto per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il TAR si colloca così in continuità con un precedente del Consiglio di Stato, sezione III, n. 279 dell’8 gennaio 2021.

Il dato merita attenzione perché l’articolo 24, comma 10, non contiene un termine espresso qualificato come perentorio. In passato, inoltre, la giurisprudenza e la stessa prassi amministrativa hanno valorizzato in varie occasioni i requisiti sostanziali della conversione, ritenendo che il mero superamento della data impressa sul permesso non dovesse sempre impedire l’esame della domanda.

Perché oggi non è prudente confidare nella domanda tardiva

Il Portale istituzionale Integrazione Migranti, in un approfondimento dell’11 aprile 2025, aveva evidenziato proprio l’assenza di un termine espressamente perentorio e aveva richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il superamento formale della scadenza non costituisce necessariamente un ostacolo insuperabile quando siano dimostrati i requisiti sostanziali per il nuovo titolo.

La pronuncia del TAR Brescia del 2026 mostra tuttavia che questo orientamento non può essere considerato una garanzia. Esiste oggi un indirizzo giurisprudenziale espresso, recente e specificamente riferito alla conversione da stagionale a non stagionale che collega la possibilità di conversione alla permanenza in vita del titolo originario, ammettendo soltanto in via eventuale la fascia dei sessanta giorni successivi.

Da un punto di vista professionale, la conclusione operativa deve quindi essere prudenziale: quando i requisiti per la conversione sono già maturati, la domanda va presentata prima della scadenza del permesso stagionale. La possibilità di discutere in giudizio la rilevanza di una domanda tardiva resta distinta dalla convenienza di costruire la pratica in modo da evitare fin dall’inizio quel contenzioso.

I requisiti da verificare prima dell’invio

La conversione richiede innanzitutto che il lavoratore abbia effettivamente svolto il periodo minimo di lavoro stagionale previsto dalla legge e che disponga di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale. Non è sufficiente, quindi, la mera disponibilità astratta di un datore di lavoro: il nuovo rapporto deve possedere caratteristiche compatibili con il rilascio del permesso per lavoro subordinato e deve essere supportato dalla documentazione richiesta nella procedura dello Sportello Unico.

Tra i documenti normalmente rilevanti vi sono il permesso stagionale, il passaporto, la prova del lavoro stagionale svolto, il modello UNILAV relativo al rapporto stagionale, la proposta del nuovo contratto, la documentazione del datore di lavoro, gli elementi relativi alla capacità economica e occupazionale e la documentazione alloggiativa richiesta dalla procedura. Nella pratica è importante verificare questi elementi con anticipo, perché attendere la scadenza del titolo per completare una documentazione mancante può trasformare una pratica ordinaria in una questione contenziosa.

Si può lavorare mentre la conversione è in corso

Un altro profilo di grande utilità pratica riguarda il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la decisione dell’Amministrazione. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha chiarito che anche nelle more della conversione trova applicazione la tutela prevista dall’articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico.

In presenza della ricevuta che attesta la regolare presentazione della domanda e dopo l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore può quindi iniziare l’attività non stagionale senza attendere materialmente il rilascio del nuovo permesso. Il Portale Integrazione Migranti ha confermato questa impostazione anche negli aggiornamenti del 2026. Per il lavoro domestico, la funzione equivalente è svolta dalla comunicazione del rapporto all’INPS.

Questo aspetto rende ancora meno giustificabile il rinvio della domanda: la conversione può essere presentata durante tutto l’anno, non dipende più dalle quote e, una volta correttamente avviata, consente di dare continuità al nuovo rapporto lavorativo alle condizioni previste dalla legge.

La scadenza non va confusa con il click day

Uno degli errori più frequenti deriva dalla sovrapposizione di due piani diversi. L’eliminazione delle quote significa che non esiste più una finestra annuale entro la quale concorrere per ottenere una quota di conversione; la scadenza del singolo permesso, invece, continua a riguardare la posizione personale del lavoratore e la possibilità stessa di trasformare quel titolo in un altro.

Per questo la formula “conversione in qualsiasi momento dell’anno” deve essere letta correttamente: significa in qualsiasi momento dell’anno rispetto al calendario dei flussi, non necessariamente in qualsiasi momento rispetto alla scadenza del permesso posseduto.

La regola pratica

Per chi possiede un permesso stagionale e riceve un’offerta seria di lavoro non stagionale, la strategia più sicura è oggi quella di verificare immediatamente i requisiti e presentare la conversione mentre il titolo è ancora valido. Se il permesso è già scaduto, la pratica non deve essere considerata automaticamente impossibile, soprattutto quando il ritardo è contenuto e i requisiti sostanziali risultano documentati; occorre però valutare con precisione la situazione, perché la giurisprudenza più recente dimostra che il profilo temporale può assumere valore decisivo.

La trasformazione del sistema in una procedura fuori quota è una semplificazione importante, ma non elimina la necessità di rispettare tempi, presupposti e sequenza amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, spesso, la differenza tra una pratica lineare e un ricorso nasce proprio da un adempimento eseguito tempestivamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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