venerdì 21 agosto 2026
CPR e non-refoulement: quando il giudice deve liberare lo straniero
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2026, causa C-182/26 PPU, Hardeker, offre un chiarimento importante sul rapporto tra decisione di rimpatrio, trattenimento e principio di non-refoulement.
La questione riguarda una situazione tutt’altro che teorica: cosa accade quando una decisione di rimpatrio indica più possibili Paesi di destinazione e lo straniero è trattenuto in attesa dell’allontanamento?
La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce, in determinate circostanze, di indicare più Stati verso i quali l’allontanamento potrebbe essere eseguito, soprattutto quando la mancata collaborazione dell’interessato rende difficile individuare immediatamente una destinazione unica.
Questo, tuttavia, non significa che il trattenimento possa proseguire sulla base di una prospettiva meramente astratta di rimpatrio.
Il giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento deve verificare che esista concretamente almeno un Paese verso il quale l’allontanamento possa essere eseguito nel rispetto del principio di non-refoulement. Tale principio vieta di trasferire una persona verso uno Stato nel quale rischierebbe persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti.
Il controllo giurisdizionale assume quindi un ruolo sostanziale. Non è sufficiente constatare l’esistenza formale di una decisione di rimpatrio: occorre verificare che l’allontanamento sia realmente praticabile e giuridicamente consentito.
Quando nessuna delle destinazioni indicate risulta compatibile con il principio di non-refoulement, viene meno una condizione essenziale per mantenere il trattenimento. Non avrebbe infatti giustificazione privare una persona della libertà personale in funzione di un rimpatrio che, allo stato, non può essere legalmente eseguito.
La pronuncia Hardeker rafforza così un principio centrale nella materia dei CPR: il trattenimento amministrativo non costituisce una misura autonoma o punitiva. È uno strumento strettamente funzionale all’esecuzione dell’allontanamento e deve cessare quando non esiste una prospettiva concreta e legittima di rimpatrio.
Per il difensore, la conseguenza pratica è rilevante. Nel procedimento di convalida o proroga non basta contestare genericamente il provvedimento espulsivo. Occorre verificare quali Paesi siano stati individuati come possibili destinazioni, se il rimpatrio verso almeno uno di essi sia concretamente realizzabile e se sussistano elementi che impongano un controllo sul rispetto del non-refoulement.
La sentenza conferma quindi che il sindacato del giudice sul trattenimento non può ridursi a una verifica formale degli atti amministrativi. Quando è in gioco la libertà personale, deve esistere una prospettiva reale di allontanamento compatibile con i diritti fondamentali.
Se questa prospettiva manca, anche il trattenimento perde la propria giustificazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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