Con la conversione del decreto-legge n. 100/2026 nella legge 7 agosto 2026, n. 145, il termine per l’accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale è stato portato a 90 giorni. Il problema pratico, però, è stabilire da quale momento questo termine debba essere calcolato.
La questione non è secondaria. Nella pratica amministrativa, infatti, tra la prima manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la registrazione della domanda e la successiva formalizzazione possono trascorrere giorni o settimane.
Il nuovo quadro normativo distingue con maggiore precisione queste fasi e proprio per questo rende necessario individuare correttamente il dies a quo dal quale decorrono i 90 giorni prima che il richiedente possa svolgere attività lavorativa.
La soluzione non può essere affidata a una lettura meramente burocratica. Se si facesse decorrere il termine solo dalla formalizzazione della domanda, eventuali ritardi dell’Amministrazione rischierebbero di incidere direttamente sulla possibilità del richiedente di accedere al lavoro.
Dal punto di vista sistematico, assume quindi particolare rilievo il momento in cui la volontà di chiedere protezione viene manifestata in modo inequivoco all’autorità competente. È da questa fase che il richiedente entra concretamente nel procedimento di protezione internazionale e inizia a maturare una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento.
Ciò non significa, tuttavia, che ogni dichiarazione informale sia automaticamente sufficiente. Per evitare contestazioni, diventa essenziale poter documentare con precisione quando e davanti a quale autorità la volontà di presentare la domanda sia stata effettivamente espressa.
Per il difensore e per il richiedente questo comporta una conseguenza pratica importante: conservare ricevute, convocazioni, PEC, attestazioni o qualsiasi altro documento utile a dimostrare la data iniziale del procedimento.
Il problema assume particolare rilievo anche per il datore di lavoro. Prima dell’assunzione sarà infatti necessario verificare che il termine previsto dalla legge sia effettivamente decorso e che la posizione documentale del richiedente consenta l’esercizio dell’attività lavorativa.
La nuova disciplina, quindi, non pone soltanto una regola temporale. Apre anche una questione interpretativa destinata probabilmente a produrre prassi amministrative e contenzioso: i 90 giorni decorrono dalla manifestazione della volontà, dalla registrazione o dalla formalizzazione della domanda?
La risposta dovrà essere costruita tenendo insieme il dato normativo, il diritto dell’Unione e il principio secondo cui il ritardo dell’Amministrazione non può tradursi automaticamente in un pregiudizio per il richiedente.
In attesa che la prassi e la giurisprudenza chiariscano definitivamente il punto, la regola operativa è una: documentare ogni passaggio della domanda di protezione internazionale, perché proprio dalla corretta individuazione della data iniziale può dipendere il diritto di accedere al lavoro.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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