Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24044 del 26 luglio 2026, hanno chiarito un principio di particolare rilievo per i minori ucraini presenti in Italia nell’ambito di percorsi temporanei di protezione e successivamente riconosciuti come rifugiati.
La Corte ha affermato che, una volta riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione internazionale prevale sulle misure nazionali precedentemente predisposte dal Paese d’origine per la permanenza temporanea del minore e il suo successivo rientro. Il progetto di ritorno, quindi, non può continuare ad operare come se la successiva concessione della protezione internazionale non fosse intervenuta.
Il principio è importante perché chiarisce la gerarchia tra strumenti diversi. La tutela consolare e gli accordi temporanei possono organizzare la permanenza all’estero di un minore in una fase emergenziale, ma quando lo Stato ospitante riconosce formalmente che quel minore necessita di protezione internazionale, la sua posizione giuridica cambia radicalmente.
Le Sezioni Unite affrontano inoltre la questione della rappresentanza del minore. In presenza di un tutore nominato dall’autorità consolare ucraina, può emergere un conflitto di interessi rispetto alle scelte da assumere nell’interesse del minore. In questi casi occorre valutare la nomina di un curatore e verificare quale autorità sia competente secondo la Convenzione dell’Aja del 1996 e il diritto interno.
Il punto di fondo resta il superiore interesse del minore. La sua posizione non può essere risolta applicando automaticamente un programma predisposto in precedenza, senza considerare gli sviluppi successivi, il radicamento, le condizioni personali e il titolo di protezione ottenuto.
Dal punto di vista pratico, la sentenza è rilevante nei procedimenti relativi a rientro, consenso sanitario, rappresentanza processuale e conflitti tra tutore consolare e interessi attuali del minore.
La protezione internazionale non è quindi un elemento accessorio rispetto al piano di rientro: quando viene riconosciuta, diventa il nuovo punto di riferimento giuridico della posizione del minore.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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