La domanda di protezione internazionale non nasce necessariamente nel momento in cui viene compilato il modello C3. È questo uno dei punti di maggiore rilievo dell’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 14851 del 18 maggio 2026, che interviene su una questione destinata ad assumere particolare importanza nel nuovo quadro normativo europeo e nella disciplina transitoria applicabile alle domande presentate a cavallo delle recenti riforme.
La Corte distingue infatti tra la mera dichiarazione generica dello straniero e una vera manifestazione della volontà di chiedere protezione. Perché possa parlarsi di domanda è necessario che la volontà sia espressa, anche in forma non rituale, nei confronti di un’autorità appartenente all’apparato statale e che tale dichiarazione presenti una minima idoneità ad attivare il procedimento.
Quando questi requisiti ricorrono, la manifestazione di volontà costituisce il momento genetico della domanda. La successiva formalizzazione non crea dunque necessariamente la domanda, ma può rappresentare una fase successiva di un procedimento già iniziato.
La distinzione ha conseguenze pratiche molto rilevanti. La data della domanda può incidere sull’individuazione della disciplina applicabile, sui termini procedimentali, sul diritto al lavoro e, più in generale, sulle garanzie riconosciute al richiedente. Per questa ragione diventa decisivo conservare ogni elemento capace di documentare il momento in cui la volontà di chiedere asilo sia stata effettivamente manifestata: PEC inviate alla Questura, verbali, attestazioni, comunicazioni dell’amministrazione, ricevute di accesso agli uffici e ogni altro documento utile.
La pronuncia rafforza un principio già coerente con la struttura del diritto europeo dell’asilo: la protezione non può dipendere esclusivamente dalla disponibilità dell’amministrazione a completare tempestivamente gli adempimenti formali. Se il richiedente ha espresso in modo riconoscibile la propria volontà davanti all’autorità competente, quella dichiarazione assume rilievo giuridico autonomo.
Resta naturalmente necessario distinguere i casi nei quali vi sia una vera manifestazione della volontà di chiedere protezione da quelli in cui lo straniero si limiti a riferire genericamente timori, difficoltà o intenzioni future. La Cassazione non elimina tale distinzione, ma individua il criterio decisivo: occorre una volontà sufficientemente chiara e concretamente idonea a mettere in moto il procedimento.
Per il contenzioso attuale, soprattutto nella fase di transizione verso il nuovo sistema europeo, il principio è destinato ad avere un peso significativo. La data del C3 resta importante, ma non può essere considerata automaticamente e in ogni caso come la data di nascita della domanda.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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