Domanda di asilo e lavoro: dal 2026 i 90 giorni decorrono dalla formalizzazione
Il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha modificato una regola molto concreta per chi chiede protezione internazionale: l’accesso al lavoro non è più consentito dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ma dopo novanta giorni dalla formalizzazione, purché il procedimento non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente. La modifica rende decisiva una distinzione che nella pratica viene spesso trascurata: manifestare la volontà di chiedere asilo, registrare la domanda e formalizzarla sono oggi tre momenti giuridicamente distinti.
La novità deriva dall’art. 10 del decreto-legge n. 100/2026, ormai stabilizzato dalla legge di conversione n. 145/2026. Il nuovo testo dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il documento rilasciato dopo la formalizzazione della domanda consente lo svolgimento di attività lavorativa trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione stessa, se l’esame non è ancora concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Manifestazione, registrazione e formalizzazione non coincidono
Il nuovo sistema, costruito anche in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1348, separa con maggiore precisione le diverse fasi della domanda di protezione internazionale.
La prima fase è la manifestazione della volontà. È il momento in cui lo straniero dichiara a un’autorità competente di voler chiedere protezione internazionale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026, ha chiarito che una manifestazione di volontà può assumere rilievo giuridico anche se non espressa attraverso formule sacramentali, purché sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e sia concretamente idonea ad attivare il procedimento.
Segue la registrazione. Il nuovo art. 26-bis del d.lgs. n. 25/2008 attribuisce questo compito alla Questura o all’ufficio di polizia di frontiera. Il Regolamento (UE) 2024/1348 prevede, in via generale, che la registrazione avvenga prontamente e comunque entro cinque giorni da quando la domanda è stata fatta, termine che può essere esteso fino a quindici giorni in presenza di un numero sproporzionato di domande.
Infine vi è la formalizzazione, disciplinata dall’art. 26-ter del d.lgs. n. 25/2008. Nel nuovo modello italiano essa avviene, di regola, presso le Commissioni territoriali tramite i soggetti esterni convenzionati; per chi è accolto nei centri tramite i gestori delle strutture; per i richiedenti trattenuti o detenuti tramite la Questura. A seguito della formalizzazione viene rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.
Da quale giorno si contano i novanta giorni per lavorare?
Su questo punto il testo vigente è particolarmente chiaro. Il nuovo art. 22 non collega il termine alla semplice manifestazione di volontà e neppure alla registrazione della domanda. La decorrenza è espressamente fissata alla formalizzazione.
In termini pratici, quindi, se una persona manifesta oggi la volontà di chiedere protezione, viene registrata pochi giorni dopo e formalizza la domanda successivamente, il termine dei novanta giorni parte dalla data della formalizzazione. È quella data che deve essere individuata e documentata con precisione.
La modifica rispetto al sistema precedente è rilevante sotto due profili. Il primo è quantitativo: il termine passa da sessanta a novanta giorni. Il secondo, ancora più importante nella pratica, riguarda il dies a quo, perché il legislatore non utilizza più una formula generica riferita alla presentazione della domanda, ma individua espressamente la formalizzazione come momento iniziale.
La formalizzazione non può però essere rinviata senza limiti
Il fatto che il diritto al lavoro decorra dalla formalizzazione non significa che l’Amministrazione possa differirla liberamente. L’art. 28 del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce che il richiedente deve poter formalizzare la domanda quanto prima e, in via ordinaria, entro ventuno giorni dalla registrazione. In caso di un numero sproporzionato di richieste, l’appuntamento può essere fissato in una data che non superi due mesi dalla registrazione.
Questo passaggio è essenziale. La nuova disciplina rende la formalizzazione un momento capace di incidere direttamente sulla possibilità di lavorare. Di conseguenza, un ritardo amministrativo nella fissazione della formalizzazione non è più soltanto un problema organizzativo: può produrre un effetto concreto sulla posizione lavorativa del richiedente.
Occorre allora distinguere due questioni. La prima riguarda la regola sostanziale: secondo il testo vigente, i novanta giorni decorrono dalla formalizzazione. La seconda riguarda la legittimità di un eventuale ritardo dell’Amministrazione nel consentire quella formalizzazione. Se i termini previsti dal Regolamento europeo non vengono rispettati senza una giustificazione riconducibile alle ipotesi previste dalla normativa, può sorgere un problema autonomo di tutela nei confronti dell’inerzia amministrativa.
Perché è importante conservare la prova delle diverse date
Nella gestione pratica della domanda diventa ancora più importante conservare la documentazione relativa a ciascuna fase: la prova della manifestazione di volontà, la data della registrazione e il documento rilasciato, la convocazione per la formalizzazione e infine il documento consegnato a seguito di essa.
Queste date possono non coincidere e producono effetti diversi. La manifestazione della volontà continua ad avere una propria rilevanza giuridica, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione, soprattutto per individuare il momento genetico della richiesta e il regime normativo applicabile. La registrazione fa scattare ulteriori garanzie procedurali e deve avvenire entro termini definiti. La formalizzazione, invece, è oggi il riferimento espresso scelto dal legislatore nazionale per il successivo accesso al lavoro.
Per datori di lavoro, consulenti e operatori è quindi rischioso limitarsi a chiedere genericamente “da quanto tempo è stata fatta la domanda di asilo”. La verifica corretta deve riguardare la data di formalizzazione e il documento rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.
Il documento che consente il lavoro
La riforma ha modificato anche la documentazione rilasciata al richiedente. Al momento della registrazione la Questura o l’ufficio di polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo che attesta l’avvenuta registrazione della domanda. A seguito della formalizzazione viene invece rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, validato dalla Prefettura territorialmente competente.
È quest’ultimo documento che l’art. 22 collega espressamente alla possibilità di svolgere attività lavorativa una volta trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge. La norma aggiunge una condizione: il procedimento di esame non deve essere già concluso e il ritardo non deve essere attribuibile al richiedente.
La nuova disciplina rende dunque necessario un controllo più preciso della sequenza procedimentale. Manifestazione, registrazione e formalizzazione non possono più essere utilizzate come espressioni equivalenti, perché producono conseguenze differenti. Per chi assiste il richiedente, il primo controllo da compiere è ormai cronologico: quando è stata manifestata la volontà, quando è stata registrata la domanda, quando è stata formalizzata e quale documento è stato effettivamente rilasciato.
La distinzione può sembrare formale, ma nella pratica può determinare settimane di differenza nell’accesso regolare al lavoro. Ed è proprio per questo che, nel nuovo sistema europeo e nazionale dell’asilo, la corretta ricostruzione delle date diventa parte integrante della tutela giuridica del richiedente.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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