venerdì 21 agosto 2026

Accoglienza richiedenti asilo: la Prefettura deve rispondere entro 30 giorni

Il silenzio della Prefettura su una richiesta di accesso all’accoglienza non può protrarsi indefinitamente. Una recente pronuncia del TAR Piemonte offre un chiarimento importante sui termini del procedimento e sugli strumenti di tutela del richiedente asilo.

La sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 1195 del 27 maggio 2026 affronta una questione molto concreta: quanto tempo può rimanere senza risposta la domanda con cui un richiedente protezione internazionale chiede di accedere alle misure di accoglienza?

Il punto è particolarmente rilevante perché, nella pratica, l’interessato può essere inserito in una lista d’attesa senza ricevere un vero provvedimento amministrativo. Ma l’inserimento in lista non equivale necessariamente alla conclusione del procedimento.

Secondo la ricostruzione accolta dal TAR, per questo procedimento trova applicazione il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Non può invece essere automaticamente utilizzato il più ampio termine di 180 giorni previsto per differenti procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.

La conseguenza pratica è significativa. Decorso il termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, può configurarsi un silenzio amministrativo suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo.

La mera comunicazione dell’inserimento in una lista d’attesa non esaurisce quindi l’obbligo della Pubblica Amministrazione. La Prefettura resta tenuta a concludere il procedimento con un atto espresso, soprattutto quando dalla decisione dipende l’accesso a prestazioni essenziali per la persona richiedente protezione.

Per il difensore diventa importante documentare con precisione la data di presentazione della richiesta, le successive comunicazioni con la Prefettura e l’eventuale permanenza dell’interessato fuori dal sistema di accoglienza.

Il ricorso avverso il silenzio può infatti diventare uno strumento concreto per ottenere una decisione dell’Amministrazione, senza che il richiedente sia costretto ad attendere indefinitamente una risposta.

La pronuncia richiama un principio generale che assume particolare importanza nel diritto dell’immigrazione: la complessità organizzativa dell’Amministrazione non elimina il diritto dell’interessato alla conclusione del procedimento entro un termine certo.

Una lista d’attesa può descrivere una situazione organizzativa. Non può trasformarsi in un modo per sospendere indefinitamente l’obbligo di provvedere.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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