Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026, depositata il 4 maggio 2026, la Suprema Corte chiarisce l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. alle opposizioni avverso il decreto di espulsione.
La Corte osserva che, se il giudice assegna all’amministrazione un termine anticipato per costituirsi non previsto dalla legge, quel termine non diventa automaticamente perentorio. Tuttavia, resta intatto il principio del contraddittorio. Se l’amministrazione deposita una memoria il giorno della trattazione cartolare e il giudice decide immediatamente, senza consentire al ricorrente di replicare, la garanzia difensiva risulta compromessa.
Il rimedio può consistere nella fissazione di un’udienza in presenza oppure in una nuova trattazione cartolare con termini adeguati per entrambe le parti. La semplificazione del rito non può trasformarsi nella possibilità per una parte di introdurre argomenti potenzialmente decisivi quando l’altra non ha più alcuno spazio effettivo per rispondere.
La pronuncia è particolarmente rilevante nella pratica quotidiana, dove la trattazione scritta è ormai frequente anche nei procedimenti in materia di immigrazione. Il principio resta quello tradizionale: rapidità e semplificazione processuale sono compatibili con il giusto processo soltanto se non comprimono il diritto di difesa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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