Con la sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-560/24, Besthame, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il rapporto tra matrimonio di convenienza, frode e successiva acquisizione della cittadinanza. La Corte ha chiarito che la sopravvenuta cittadinanza dello Stato membro non impedisce, di per sé, alle autorità di accertare una frode commessa nella fase precedente, quando il cittadino di Paese terzo beneficiava dei diritti derivanti dalla normativa europea sulla libera circolazione.
Il principio è rilevante perché esclude che la cittadinanza produca automaticamente una sorta di sanatoria retroattiva di ogni eventuale abuso precedente. Se il matrimonio è stato utilizzato esclusivamente per ottenere un vantaggio in materia di soggiorno, l’amministrazione può ancora ricostruire i fatti e verificarne la natura fraudolenta.
Questo, però, non significa che l’accertamento della frode determini automaticamente la perdita della cittadinanza. La Corte distingue chiaramente tra la possibilità di accertare l’abuso e le conseguenze che l’ordinamento nazionale può collegare a tale accertamento. Qualsiasi misura successiva deve rispettare il diritto dell’Unione, il principio di proporzionalità e le garanzie procedurali.
Per la pratica professionale la distinzione è fondamentale. Nei procedimenti nei quali l’amministrazione contesta un matrimonio di comodo dopo anni dalla sua celebrazione, occorre verificare la base giuridica dell’intervento, la qualità delle prove raccolte, il contraddittorio assicurato all’interessato e l’effettiva proporzionalità delle conseguenze prospettate.
La sentenza Besthame consente quindi di correggere due letture opposte e ugualmente eccessive. Da una parte, non è corretto sostenere che l’acquisizione della cittadinanza renda intangibile ogni fatto precedente. Dall’altra, non è corretto ritenere che l’accertamento di un matrimonio di convenienza renda automatica la revoca della cittadinanza o qualsiasi altra misura espulsiva.
Il punto centrale resta la necessità di una valutazione individuale, fondata su prove concrete e accompagnata da un controllo di proporzionalità. La lotta alle frodi resta pienamente legittima, ma non può trasformarsi in un meccanismo automatico capace di incidere su uno status così rilevante senza adeguate garanzie.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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