giovedì 27 agosto 2026

Vittime di tratta e grave sfruttamento: il nuovo periodo di riflessione e il diritto al lavoro durante l’attesa del permesso

Il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, in vigore dal 16 luglio 2026, ha modificato in modo significativo l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione, rafforzando la tutela delle vittime, anche presunte, di tratta, violenza e grave sfruttamento. La riforma incide su un settore nel quale la tempestività dell’identificazione e l’effettività della protezione sono decisive: introduce un periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni e attribuisce alla ricevuta della domanda di permesso un valore particolarmente importante anche sul piano lavorativo.

Il decreto legislativo n. 115 del 2026 attua la direttiva (UE) 2024/1712 e interviene su più livelli, ma per chi opera quotidianamente nel diritto dell’immigrazione il passaggio centrale è rappresentato dall’articolo 8, che modifica l’articolo 18 del d.lgs. n. 286 del 1998. La novità non consiste soltanto nell’ampliamento formale delle categorie protette: il legislatore inserisce espressamente la tratta tra le situazioni rilevanti, valorizza gli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento e costruisce un percorso più strutturato di emersione, protezione e successiva regolarizzazione.

La tutela si estende anche alle vittime presunte

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è il riconoscimento espresso delle misure di assistenza anche alle vittime presunte. È un passaggio importante, perché nei procedimenti che riguardano tratta e sfruttamento l’identificazione della vittima raramente è immediata. La persona può trovarsi in una condizione di dipendenza psicologica, economica o materiale rispetto agli sfruttatori, può avere difficoltà linguistiche, può non comprendere la propria posizione giuridica oppure può temere conseguenze per sé o per i familiari rimasti nel Paese di origine.

La nuova formulazione dell’articolo 18 stabilisce inoltre che le misure di assistenza devono essere riconosciute indipendentemente dal luogo nel quale si è verificato lo sfruttamento e devono essere attuate su base consensuale e informata, secondo un approccio incentrato sulla vittima e sensibile alle specificità di genere, alla condizione delle persone con disabilità e alla posizione dei minori. Si supera così una concezione esclusivamente repressiva del fenomeno: l’accertamento penale resta fondamentale, ma la protezione amministrativa della persona non può dipendere dai tempi, spesso lunghi, dell’indagine o del processo.

Il periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 18 introduce un vero e proprio periodo di recupero e riflessione. Quando, nell’ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, emergono indicatori oggettivi tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito tratta, violenza o grave sfruttamento, devono essere informati gli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

Quando ne ricorrono i presupposti, tali enti attivano le misure di competenza e comunicano la situazione al Questore, affinché venga rilasciato un attestato nominativo recante il codice univoco di identità, la fotografia e le generalità dichiarate dalla persona. L’attestato è valido per quarantacinque giorni e documenta il periodo nel quale la persona deve poter recuperare una minima autonomia decisionale e valutare, con il necessario supporto, il percorso giuridico da intraprendere.

Durante questo periodo, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, non può essere eseguito il rimpatrio della persona interessata. Alla stessa devono inoltre essere assicurate le misure transitorie di assistenza previste dal sistema di protezione. Alla scadenza dei quarantacinque giorni, qualora sussistano i presupposti, il Questore rilascia il permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18, ferma restando la possibilità dell’interessato di presentare domanda di protezione internazionale.

Quest’ultimo inciso è particolarmente significativo. La tutela contro la tratta e la procedura di protezione internazionale non sono percorsi necessariamente alternativi. Una vittima può avere diritto alla protezione prevista dall’articolo 18 e, nello stesso tempo, presentare una storia individuale che giustifichi il riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione. La riforma impone quindi agli operatori di evitare automatismi e di verificare quale sia il percorso più adeguato alla concreta situazione della persona.

La ricevuta della domanda e il diritto al lavoro

Accanto al periodo di riflessione, il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 18 introduce una novità di immediata rilevanza pratica. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero al quale sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda può soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, può svolgere attività lavorativa se il ritardo nella definizione del procedimento non è imputabile al richiedente.

La disposizione attribuisce alla ricevuta una funzione sostanziale. Non si tratta di un semplice documento che prova l’avvio del procedimento amministrativo, perché da quella ricevuta dipende la possibilità di documentare la regolarità della permanenza e, una volta decorso il termine previsto, di accedere al lavoro senza dover attendere materialmente la stampa e la consegna del titolo definitivo.

La possibilità di lavorare permane fino all’eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza che accerti l’esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso; la norma prevede che tale comunicazione sia notificata anche al datore di lavoro. Per questa ragione, nella pratica professionale sarà essenziale conservare la ricevuta, verificare con precisione la data di presentazione della domanda e documentare che eventuali ritardi non dipendano da omissioni o mancate presentazioni imputabili all’interessato.

La differenza rispetto al permesso per sfruttamento lavorativo ex articolo 18-ter

La nuova disciplina precisa espressamente che la regola dei quarantacinque giorni opera fuori dai casi previsti dall’articolo 18-ter del Testo unico. Per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tutelate da quest’ultima disposizione resta infatti applicabile una disciplina più favorevole: la ricevuta della domanda consente già di soggiornare legittimamente e di svolgere temporaneamente attività lavorativa senza dover attendere il decorso dei quarantacinque giorni.

La distinzione è tutt’altro che teorica. Di fronte a una vicenda di sfruttamento occorre individuare correttamente il titolo giuridico applicabile, perché dall’inquadramento della fattispecie possono dipendere i tempi di accesso al lavoro, la tipologia di assistenza, la durata del percorso di protezione e le successive possibilità di stabilizzazione del soggiorno. Una qualificazione approssimativa rischia di tradursi in settimane o mesi di inutile inattività per una persona che dovrebbe invece essere accompagnata verso l’autonomia economica.

Il nuovo ruolo del Meccanismo Nazionale di Referral

La riforma rafforza inoltre il Meccanismo Nazionale di Referral, chiamato a favorire l’identificazione tempestiva delle vittime sin dalle prime fasi di accesso al territorio, durante le procedure di protezione internazionale o nell’ambito di altre richieste di permesso di soggiorno. Il sistema deve consentire la segnalazione delle persone agli enti specializzati, promuovere protocolli territoriali tra amministrazioni e soggetti pubblici e privati e garantire il coordinamento tra la tutela antitratta e la protezione internazionale.

Questo aspetto avrà conseguenze concrete soprattutto nei rapporti con Questure, Commissioni territoriali, strutture di accoglienza, servizi sociali, enti antitratta e difensori. La presenza di indicatori di sfruttamento non può essere trattata come un elemento marginale della pratica amministrativa. Deve invece attivare un percorso specifico di valutazione, perché la mancata identificazione tempestiva della vittima può incidere sulla libertà personale, sull’eventuale rimpatrio, sull’accesso alla protezione e sulla possibilità stessa di sottrarsi agli sfruttatori.

Cosa cambia nella pratica

Dal punto di vista operativo, la riforma impone maggiore attenzione sin dal primo colloquio con lo straniero. Occorre verificare se vi siano elementi riconducibili alla tratta o al grave sfruttamento, distinguere la disciplina dell’articolo 18 da quella dell’articolo 18-ter, valutare l’eventuale necessità di attivare il percorso di referral e controllare che sia rilasciata la documentazione prevista dalla legge. Nella fase successiva, è necessario monitorare la presentazione della domanda di permesso e il decorso del termine di quarantacinque giorni ai fini dell’attività lavorativa.

Per il datore di lavoro, la ricevuta acquista a sua volta un valore rilevante, perché può costituire il documento sulla base del quale, decorso il termine previsto dall’articolo 18, viene instaurato il rapporto lavorativo. Per il difensore e per gli enti di assistenza diventa quindi essenziale fornire indicazioni precise, evitando che l’incertezza amministrativa produca un’ulteriore forma di esclusione proprio nei confronti di persone che il legislatore intende sottrarre a situazioni di dipendenza e sfruttamento.

Una tutela che deve diventare effettiva

Il decreto legislativo n. 115 del 2026 rafforza in modo significativo la posizione giuridica delle vittime di tratta e grave sfruttamento, ma l’effettività della riforma dipenderà dalla capacità delle amministrazioni e degli operatori di applicarla in maniera uniforme. Il periodo di riflessione, il divieto di eseguire il rimpatrio durante tale fase, il raccordo con la protezione internazionale e il diritto al lavoro durante l’attesa del permesso costituiscono strumenti concreti, che rischiano però di perdere efficacia se non vengono riconosciuti tempestivamente.

La vera novità della riforma consiste proprio nel tentativo di spostare il baricentro della tutela verso la fase iniziale, quando la persona non è ancora pienamente identificata come vittima e il titolo di soggiorno definitivo non è stato ancora rilasciato. È in questo intervallo che si concentra il rischio maggiore di irregolarità, dipendenza e ricaduta nello sfruttamento. Per questo la corretta utilizzazione dell’attestato, della ricevuta e delle procedure di referral rappresenterà uno dei principali terreni applicativi dell’articolo 18 nei prossimi mesi.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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