mercoledì 26 agosto 2026

Procedure di frontiera prima del 10 agosto: perché il decreto di Trieste resta importante

Il decreto del Tribunale di Trieste del 4 agosto 2026, R.G. 4385/2026, offre un chiarimento importante sulla fase transitoria delle nuove procedure di frontiera. Il giudice ha ritenuto illegittimamente applicata una procedura accelerata perché, al momento in cui era stata instaurata, non risultava ancora pubblicato il decreto ministeriale destinato a individuare le zone di frontiera e di transito rilevanti ai fini della nuova disciplina.

La decisione deve però essere letta con attenzione temporale. Il decreto ministeriale del 21 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, cioè dopo il provvedimento triestino. Per questo il decreto di Trieste non può essere utilizzato per sostenere che oggi le procedure di frontiera siano in generale prive di base geografica.

La sua importanza riguarda soprattutto le procedure avviate prima della pubblicazione del D.M. e, più in generale, il principio secondo cui l’amministrazione deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti normativi nel momento in cui applica il rito accelerato.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha convertito il rito e ha ritenuto operante la sospensione automatica del provvedimento impugnato. La conseguenza processuale è rilevante perché mostra come un vizio nella scelta della procedura possa incidere direttamente sulle garanzie del richiedente.

Per il difensore è quindi essenziale ricostruire la cronologia con precisione: data della manifestazione della volontà, formalizzazione della domanda, individuazione del luogo, atto di applicazione della procedura accelerata e data di pubblicazione del decreto ministeriale. Nella fase transitoria, pochi giorni possono determinare l’applicazione di regole differenti.

Resta inoltre fermo che la mera collocazione geografica in una zona individuata dal decreto non rende automaticamente legittima la procedura di frontiera. Devono comunque essere verificati i presupposti individuali previsti dal Regolamento (UE) 2024/1348, comprese eventuali vulnerabilità e le garanzie informative e difensive.

La lezione di Trieste è dunque duplice: la geografia della frontiera deve avere una base normativa chiara e la procedura speciale deve essere giustificata caso per caso. Il nuovo Patto accelera i tempi, ma non elimina il controllo di legalità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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