Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12372 del 6 luglio 2026, è intervenuto su una questione frequente nelle procedure del decreto flussi: cosa accade quando emergono carenze economiche o irregolarità imputabili al datore di lavoro, ma il lavoratore straniero ha agito in buona fede?
Nel caso esaminato l’amministrazione aveva revocato il nulla osta per insufficienza del requisito economico datoriale. Il lavoratore, tuttavia, non risultava coinvolto nella situazione contestata, aveva svolto effettivamente l’attività lavorativa, percepito retribuzioni, maturato contribuzione ed era già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di quel rapporto.
Il TAR ha annullato il provvedimento e imposto un nuovo esame della posizione concreta del lavoratore. Il principio che emerge è importante: le carenze imputabili al datore non possono essere trasferite automaticamente sul lavoratore quando quest’ultimo abbia confidato legittimamente nella regolarità del procedimento e abbia dato prova di un reale inserimento lavorativo.
Questo non significa che il requisito economico del datore perda rilevanza. Significa però che l’amministrazione, prima di incidere sulla posizione dello straniero, deve distinguere le responsabilità. Una cosa è il venir meno di un presupposto imputabile a chi ha presentato la domanda di nulla osta; altra cosa è la posizione di chi è entrato regolarmente, ha lavorato e ha costruito il proprio soggiorno sulla base di atti amministrativi già adottati.
Per il difensore la buona fede non deve essere evocata in astratto, ma documentata. Contratto, buste paga, estratto contributivo, comunicazioni obbligatorie, effettività della prestazione e assenza di collegamenti con eventuali irregolarità del datore diventano elementi centrali.
La sentenza richiama così un principio di proporzionalità e affidamento che dovrebbe accompagnare l’intera materia dei flussi. Il sistema deve certamente contrastare domande fittizie e datori privi dei requisiti, ma non può far ricadere automaticamente ogni irregolarità sul lavoratore che abbia rispettato le regole.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Nessun commento:
Posta un commento