mercoledì 26 agosto 2026

Cittadinanza iure sanguinis: il Viminale cambia linea dopo le Sezioni Unite

La circolare n. 65050 del 10 agosto 2026, pubblicata dal Ministero dell’Interno il 26 agosto, segna un passaggio importante nella gestione amministrativa delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis. Il Viminale adegua infatti la propria linea alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24045 del 26 luglio 2026, superando per una parte rilevante dei casi il precedente indirizzo amministrativo.

Il punto centrale riguarda il minore nato all’estero che abbia acquisito fin dalla nascita una cittadinanza straniera iure soli e, contemporaneamente, quella italiana iure sanguinis. Le Sezioni Unite hanno chiarito l’autonomia dell’art. 7 della legge n. 555/1912 rispetto all’art. 12: il minore bipolide non perde automaticamente la cittadinanza italiana per effetto della successiva naturalizzazione straniera del genitore convivente.

La nuova circolare ministeriale recepisce questo principio e precisa che il mutato orientamento riguarda le naturalizzazioni del genitore intervenute tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992. Si tratta di una precisazione destinata ad incidere su un numero significativo di procedimenti, soprattutto nelle pratiche relative alla cosiddetta “minor issue”.

La conseguenza pratica più importante riguarda però i dinieghi già adottati. Il Ministero chiarisce che, quando il rigetto sia stato fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione oggi superata, l’interessato non deve necessariamente presentare una nuova domanda, ma può chiedere il riesame dell’istanza originaria.

Questo aspetto è decisivo perché il procedimento riesaminato continua ad essere valutato alla luce del quadro normativo applicabile al momento della domanda originaria. Se la domanda era stata presentata prima del 27 marzo 2025, oppure in base ad un appuntamento comunicato dall’ufficio entro quella data, possono quindi non trovare applicazione le nuove limitazioni introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992.

Per chi abbia già ricevuto un diniego, la prima verifica da compiere è quindi documentale: data della domanda, eventuale appuntamento, motivazione del rigetto e periodo in cui avvenne la naturalizzazione del genitore. Presentare automaticamente una nuova domanda potrebbe essere controproducente quando esista invece la possibilità di far riesaminare quella originaria.

La richiesta di riesame va indirizzata all’autorità che aveva adottato il diniego, anche se nel frattempo l’interessato ha cambiato residenza. La nuova circolare non elimina la necessità di una verifica puntuale del singolo caso, ma offre finalmente un quadro amministrativo coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite.

La novità dimostra ancora una volta quanto, nella materia della cittadinanza, il profilo intertemporale possa essere decisivo quanto il merito della domanda. Prima di ripresentare un’istanza, occorre quindi stabilire se sia possibile riaprire correttamente il procedimento già definito.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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