La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza C-182/26 PPU, Hardeker, del 25 giugno 2026, ha chiarito un punto delicato del rapporto tra rimpatrio, trattenimento e principio di non-refoulement.
La decisione distingue due piani che nella pratica tendono spesso a sovrapporsi. Da un lato vi è la legittimità della decisione di rimpatrio; dall’altro la persistente legittimità del trattenimento finalizzato all’allontanamento.
Il giudice chiamato a verificare il trattenimento non deve necessariamente riaprire ogni volta il giudizio sulla decisione di rimpatrio già divenuta definitiva. Deve però accertare in modo autonomo che continui a esistere una prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento e che tale esecuzione possa avvenire nel rispetto del principio di non-refoulement.
Questo controllo assume particolare importanza quando il provvedimento individua più possibili Paesi di destinazione oppure quando, successivamente, emergano ostacoli giuridici o fattuali che rendano problematico il rimpatrio.
La conseguenza è che la definitività del decreto di espulsione o della decisione di rimpatrio non rende automaticamente legittima ogni successiva proroga del trattenimento. La base del trattenimento deve essere verificata nel tempo, tenendo conto della concreta possibilità di un allontanamento legittimo.
Allo stesso tempo, l’eventuale carenza dell’amministrazione nella valutazione non determina automaticamente la liberazione: occorre verificare se, nel caso concreto, permanga o meno una reale prospettiva di rimpatrio conforme al diritto dell’Unione.
Per la difesa nei procedimenti relativi ai CPR, la sentenza offre quindi un parametro preciso: non basta contestare in astratto il rimpatrio, ma occorre concentrare l’attenzione sulla possibilità attuale, concreta e giuridicamente lecita di eseguirlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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