domenica 23 agosto 2026

Rinnovo del permesso di soggiorno: 90 giorni prima della scadenza e nuovi termini per la Questura

Dal 4 giugno 2026 è cambiato un riferimento operativo importante per chi deve rinnovare il permesso di soggiorno: la domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza. La modifica, introdotta dal decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, incide direttamente sulla gestione dei rinnovi e rende ancora più importante programmare per tempo la pratica, distinguendo però il termine per presentare la domanda dai diversi termini entro i quali l’Amministrazione deve decidere.

Il decreto legislativo n. 83/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 ed entrato in vigore il 4 giugno 2026, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1233 sul cosiddetto permesso unico di soggiorno e lavoro. Nel farlo ha modificato più punti dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, cioè del Testo unico sull’immigrazione.

Il rinnovo va chiesto almeno novanta giorni prima

La prima novità riguarda l’articolo 5, comma 4, del Testo unico. La disposizione stabiliva in precedenza che il rinnovo dovesse essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza. Dal 4 giugno 2026 il termine è stato anticipato a novanta giorni prima della scadenza.

Per chi ha un permesso in scadenza, quindi, la regola pratica è semplice: non è più prudente attendere gli ultimi due mesi. La documentazione va preparata con maggiore anticipo e la domanda dovrebbe essere presentata appena si entra nella finestra dei novanta giorni, soprattutto quando occorrono documenti che richiedono tempo, come certificazioni anagrafiche, prove reddituali, documentazione lavorativa o integrazioni richieste dalla Questura.

È importante, tuttavia, non confondere questo termine anticipato con una decadenza automatica. Il fatto che la legge chieda di presentare il rinnovo almeno novanta giorni prima non significa che una domanda presentata successivamente debba essere necessariamente dichiarata irricevibile. Il sistema continua infatti a distinguere il momento fisiologico nel quale il rinnovo deve essere richiesto dalla diversa disciplina dell’articolo 13 del Testo unico, che considera rilevante, ai fini dell’espulsione, la situazione dello straniero il cui permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il rinnovo. Resta quindi essenziale valutare il singolo caso e, soprattutto, non attendere inutilmente la scadenza del titolo.

Novanta giorni anche per la decisione amministrativa

Il decreto ha modificato anche l’articolo 5, comma 9. Il termine generale entro il quale il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito è oggi fissato in novanta giorni dalla presentazione della domanda, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

Questo dato è particolarmente importante quando il procedimento rimane fermo per mesi. Una volta decorso il termine, il ritardo dell’Amministrazione può essere formalmente contestato mediante sollecito, diffida e, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, attraverso gli strumenti di tutela contro il silenzio amministrativo. Il decorso dei novanta giorni non comporta però il rilascio automatico del titolo: segna il momento oltre il quale il procedimento non dovrebbe più restare privo di definizione.

Nell’attesa, la ricevuta della domanda continua ad avere una funzione essenziale. L’articolo 5, comma 9-bis, prevede che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione, lo straniero possa legittimamente soggiornare in Italia e, quando ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge, svolgere attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di motivi ostativi. Per questo la ricevuta della pratica deve essere conservata con particolare attenzione.

Per il permesso unico lavoro il termine è di trenta giorni

La disciplina contiene poi una regola speciale che non deve essere confusa con il termine generale dei novanta giorni. Il nuovo comma 8.1-bis dell’articolo 5 stabilisce che il permesso unico lavoro è rilasciato dal Questore entro trenta giorni dal completamento della domanda.

È una previsione rilevante soprattutto nei procedimenti collegati all’ingresso per lavoro subordinato. Il sistema italiano resta articolato in una fase davanti allo Sportello unico per l’immigrazione, relativa al nulla osta, e in una successiva fase davanti alla Questura per il rilascio del titolo. Per il permesso unico, una volta completata la domanda, il legislatore ha quindi introdotto un termine specifico più breve.

Non bisogna però generalizzare. Non ogni permesso che consente di lavorare è, tecnicamente, un “permesso unico lavoro”. L’articolo 5, comma 8.2, esclude espressamente diverse categorie, tra cui, a seconda dei casi, soggiornanti di lungo periodo, lavoratori stagionali, lavoratori autonomi, titolari o richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione temporanea e soggiornanti per studio o formazione. Prima di invocare il termine dei trenta giorni occorre quindi verificare quale sia esattamente il titolo richiesto.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sull’iter del nulla osta

Un’altra modifica utile sul piano pratico riguarda l’articolo 22, comma 5-quinquies. Il datore di lavoro è ora tenuto a informare tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta. È una regola importante perché, nella pratica, il lavoratore si trova spesso all’estero e dipende dalle informazioni che il datore riceve attraverso il portale o dagli uffici competenti.

La mancata conoscenza di una richiesta di integrazione, di una comunicazione dello Sportello unico o della conclusione degli accertamenti può infatti compromettere l’intero procedimento. La nuova previsione rafforza quindi il diritto del lavoratore a essere concretamente informato sullo stato della pratica.

Cosa conviene fare in concreto

Per i rinnovi in scadenza la regola operativa dovrebbe ormai essere quella di iniziare la preparazione della pratica almeno tre mesi prima. Dopo la presentazione occorre conservare ricevuta, documentazione trasmessa e ogni comunicazione ricevuta. Se il procedimento supera il termine previsto dalla legge, è opportuno verificare immediatamente se la domanda sia completa e, in assenza di ragioni ostative, formalizzare la richiesta di definizione del procedimento.

Nel caso del permesso unico lavoro bisogna invece ricostruire con precisione quando la domanda possa considerarsi completata, perché da quel momento decorre il termine speciale di trenta giorni. Nei procedimenti collegati al nulla osta, inoltre, il lavoratore dovrebbe mantenere un contatto costante con il datore di lavoro, che ha oggi un preciso obbligo informativo.

La modifica del 2026 rende quindi ancora più evidente un principio che nella pratica dell’immigrazione è decisivo: i termini non possono essere considerati tutti allo stesso modo. Occorre distinguere il termine per presentare l’istanza, quello entro il quale l’Amministrazione deve decidere e quello eventualmente applicabile alla specifica tipologia di titolo. È proprio da questa distinzione che dipende spesso la corretta tutela del diritto al soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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