Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sulla competenza territoriale nelle controversie relative alle domande reiterate di protezione internazionale, valorizzando il principio di prossimità rispetto alla situazione concreta del richiedente.
La questione è particolarmente rilevante nei casi in cui lo straniero presenti una nuova domanda di protezione dopo una precedente decisione e, nel frattempo, si trovi in un territorio diverso da quello della Commissione che aveva esaminato la prima istanza.
La Cassazione ha ribadito che, quando il richiedente non è trattenuto e non è ospitato in una struttura di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata tenendo conto della sua effettiva dimora o del suo domicilio.
Il criterio risponde a una logica precisa: garantire che il giudice competente sia quello territorialmente più vicino alla situazione concreta della persona interessata e assicurare un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.
Ne consegue che l’eventuale trasmissione amministrativa della domanda a una determinata Commissione territoriale non può, da sola, modificare il giudice competente quando i criteri previsti dalla legge conducono a un diverso foro.
Per il difensore si tratta di un principio di notevole utilità pratica. Prima di depositare il ricorso relativo a una domanda reiterata è necessario verificare con attenzione dove il richiedente dimori effettivamente, se sia inserito in una struttura di accoglienza e se sia eventualmente sottoposto a trattenimento.
Questi elementi possono determinare direttamente l’individuazione del Tribunale competente ed evitare contestazioni processuali che rischiano di rallentare la tutela.
La pronuncia conferma inoltre un orientamento importante: l’organizzazione interna dell’Amministrazione non può prevalere sui criteri legali di competenza territoriale.
Nelle controversie sulla protezione internazionale, la prossimità del giudice alla situazione effettiva del richiedente non rappresenta soltanto un criterio organizzativo. È anche uno strumento per rendere concretamente esercitabile il diritto alla difesa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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