Quando viene negato un visto per ricongiungimento familiare, un nulla osta o un permesso di soggiorno per motivi familiari, il primo problema non riguarda soltanto le ragioni del diniego. Occorre individuare correttamente il giudice davanti al quale contestarlo. Una recente sentenza del TAR Lazio conferma un principio di grande rilievo pratico: nelle controversie che incidono sul diritto all’unità familiare la tutela appartiene, di regola, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
Il caso deciso dal TAR Lazio
Con la sentenza n. 10848 dell’11 giugno 2026, il TAR Lazio, Sezione V-quater, ha esaminato il ricorso di un cittadino kosovaro contro il diniego, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Pristina, di un visto per motivi familiari finalizzato al ricongiungimento con la madre cittadina italiana e con il restante nucleo familiare residente in Italia.
Il TAR non è entrato nel merito delle ragioni del rifiuto. Ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che una controversia avente ad oggetto il diritto all’unità familiare deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Il dato è particolarmente significativo perché, nel caso concreto, lo stesso provvedimento amministrativo aveva indicato erroneamente il giudice amministrativo come autorità davanti alla quale proporre ricorso.
La sentenza ricorda così un principio che nella pratica può evitare errori processuali molto costosi: l’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato non modifica le regole sulla giurisdizione. Il ricorrente e il difensore devono quindi verificare autonomamente quale sia il giudice effettivamente competente.
La regola speciale per l’unità familiare
L’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 attribuisce espressamente all’autorità giudiziaria ordinaria le opposizioni contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e, più in generale, contro gli altri provvedimenti dell’amministrazione in materia di diritto all’unità familiare.
La disciplina processuale è contenuta nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Le controversie sono trattate con il rito semplificato di cognizione davanti al Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, individuato in relazione all’autorità che ha adottato il provvedimento.
La scelta del giudice ordinario dipende dalla natura della posizione giuridica coinvolta. Quando il provvedimento incide sul diritto all’unità familiare, il giudizio non è strutturato come un semplice controllo sulla legittimità formale dell’atto amministrativo. Il giudice è chiamato ad accertare se, alla luce della situazione familiare concreta e dei requisiti previsti dalla legge, il diritto invocato debba essere riconosciuto.
Anche il rinnovo del permesso familiare segue la stessa strada
Il principio non riguarda soltanto il visto o il nulla osta al ricongiungimento. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 362 del 20 febbraio 2026, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in una controversia relativa al diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un diverso permesso per lavoro. Il TAR ha chiarito che questa prospettazione non sposta la controversia davanti al giudice amministrativo: ciò che conta è l’oggetto sostanziale del procedimento e del provvedimento, che in quel caso restava il rinnovo del titolo per motivi familiari.
È un passaggio importante anche per la redazione dei ricorsi. La giurisdizione non può dipendere dal modo in cui vengono formulate le singole censure. Se il provvedimento nasce da una domanda di titolo familiare e incide direttamente sul diritto all’unità familiare, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
La regola non vale per ogni diniego di visto
Non bisogna però trasformare questa disciplina speciale in una regola generale. Non tutti i dinieghi di visto appartengono al giudice ordinario. Nei procedimenti relativi, ad esempio, a visti per studio, lavoro o altre finalità prive di un diretto fondamento nel diritto all’unità familiare, il riparto di giurisdizione segue criteri differenti e può condurre al giudice amministrativo.
Prima di proporre ricorso occorre quindi qualificare correttamente la domanda: bisogna verificare la causale del visto o del permesso, la norma sostanziale invocata, la relazione familiare, la cittadinanza del familiare residente in Italia, l’autorità che ha adottato il provvedimento e il tipo di diritto che si chiede al giudice di riconoscere.
Nel caso dei familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea assume rilievo anche il decreto legislativo n. 30 del 2007, che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul mancato riconoscimento dei diritti di soggiorno previsti dalla disciplina europea sulla libera circolazione.
Che cosa accade se il ricorso viene presentato al giudice sbagliato
L’errore sulla giurisdizione non comporta necessariamente la perdita definitiva della tutela, ma non è affatto irrilevante. L’articolo 11 del Codice del processo amministrativo disciplina la cosiddetta traslatio iudicii: quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore di un altro giudice nazionale, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono essere conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione.
La norma, tuttavia, fa salve le preclusioni e le decadenze già intervenute. Per questa ragione la possibilità di trasferire il giudizio non deve essere considerata una soluzione ordinaria né un motivo per affrontare con leggerezza il problema del giudice competente. Un errore iniziale può determinare mesi di ritardo proprio in procedimenti nei quali la separazione del nucleo familiare rende spesso il fattore tempo decisivo.
La sentenza del TAR Lazio dell’11 giugno 2026 è emblematica anche sotto questo profilo: il giudice ha salvaguardato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario e ha compensato le spese anche tenendo conto dell’erronea indicazione contenuta nel provvedimento amministrativo. Ma il processo davanti al TAR si è comunque concluso senza alcuna decisione sul diritto al ricongiungimento.
La verifica da compiere prima del ricorso
Nelle pratiche familiari la fase immediatamente successiva al diniego deve quindi essere affrontata con particolare attenzione. Prima ancora di discutere nel merito reddito, alloggio, vincolo familiare, convivenza, pericolosità sociale o autenticità della documentazione, occorre stabilire con precisione quale tutela giurisdizionale sia prevista.
Il principio operativo è semplice: quando il provvedimento amministrativo incide direttamente sul diritto all’unità familiare, il riferimento principale è l’articolo 30, comma 6, del Testo unico immigrazione e la tutela deve essere cercata davanti alla giurisdizione ordinaria, secondo il rito previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L’indicazione eventualmente inserita dalla Questura, dalla Prefettura o dalla rappresentanza consolare deve essere verificata e non semplicemente recepita.
La corretta individuazione del giudice non è un dettaglio processuale. Nel diritto dell’immigrazione familiare è il primo passaggio per ottenere una tutela effettiva e per evitare che una questione sostanzialmente urgente venga rallentata da un errore che poteva essere prevenuto prima del deposito del ricorso.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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