La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale è oggi più semplice sotto il profilo delle quote, ma resta delicata sul piano dei tempi. Una recente decisione del TAR Lombardia, Brescia, richiama un principio molto concreto: attendere la scadenza del titolo può trasformare una procedura ordinariamente favorevole in un contenzioso evitabile.
Negli ultimi anni la disciplina della conversione del permesso stagionale è stata progressivamente resa più flessibile. Dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 145 del 2024, la conversione prevista dall’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non è più subordinata alle quote fissate annualmente dal decreto flussi. Ciò significa che il lavoratore che possiede i requisiti può presentare la domanda in qualunque momento dell’anno, senza attendere un click day e senza dipendere dalla disponibilità numerica delle quote.
Questa semplificazione, tuttavia, non deve essere confusa con una totale irrilevanza della scadenza del permesso di soggiorno.
La decisione del TAR Brescia
Con sentenza n. 701 del 20 maggio 2026, il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che la richiesta di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Secondo il Tribunale, la stessa natura della conversione presuppone infatti l’esistenza di un titolo di soggiorno ancora efficace.
La pronuncia ammette, al più, la possibilità di prendere in considerazione una domanda presentata nei sessanta giorni successivi alla scadenza, richiamando la tradizionale soglia di tolleranza prevista dall’ordinamento in materia di soggiorno. Si tratta di una posizione rigorosa, già sostenuta in passato anche dal Consiglio di Stato.
Il dato è particolarmente importante perché, negli anni precedenti, una parte della giurisprudenza aveva adottato un’impostazione più elastica. L’articolo 24, comma 10, del Testo unico immigrazione non stabilisce infatti espressamente un termine perentorio per la domanda di conversione e alcune decisioni avevano ritenuto che la semplice scadenza del titolo non fosse sufficiente, da sola, a impedire la conversione quando risultassero comunque dimostrati tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Il quadro non può quindi essere letto come se esistesse una regola assoluta e priva di eccezioni. Proprio la presenza di orientamenti non perfettamente coincidenti rende però evidente la conseguenza operativa: la domanda deve essere presentata tempestivamente, senza affidare la propria posizione alla possibilità di ottenere successivamente una tutela giudiziaria.
Fuori quota non significa senza termini
La possibilità di presentare la domanda durante tutto l’anno costituisce una delle innovazioni più favorevoli della disciplina attuale. Il lavoratore stagionale non deve più attendere l’apertura di quote di conversione e lo Sportello Unico può esaminare l’istanza indipendentemente dal decreto flussi.
Restano però necessari i presupposti sostanziali previsti dall’articolo 24 del Testo unico. Il lavoratore deve avere svolto regolare attività lavorativa stagionale per il periodo richiesto dalla normativa e deve disporre di un’offerta di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato idonea a sostenere la nuova posizione di soggiorno.
La domanda viene presentata telematicamente attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno e indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La procedura richiede quindi che la documentazione relativa al precedente rapporto stagionale, al titolo di soggiorno, al passaporto e alla nuova offerta lavorativa sia predisposta prima della scadenza, evitando di iniziare la raccolta dei documenti quando il permesso è ormai prossimo alla perdita di validità.
Il termine dei novanta giorni per il rinnovo non va confuso con la conversione
Dal 4 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 83 del 2026, che ha modificato l’articolo 5, comma 4, del Testo unico immigrazione portando a novanta giorni prima della scadenza il termine ordinario indicato per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa modifica non significa che esista oggi un nuovo periodo di novanta giorni successivi alla scadenza durante il quale la conversione del permesso stagionale possa essere presentata senza conseguenze. Si tratta di istituti differenti. Il nuovo termine riguarda il momento in cui deve essere richiesto il rinnovo e opera prima della scadenza; la conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale continua invece a essere regolata dall’articolo 24, comma 10, e dalla relativa interpretazione amministrativa e giurisprudenziale.
Per questo motivo, quando il lavoratore ha già maturato i requisiti per la conversione e dispone di una concreta offerta di lavoro non stagionale, rinviare la domanda non offre alcun vantaggio giuridico e può invece creare un problema che altrimenti non esisterebbe.
Si può lavorare mentre la conversione è in corso
Un ulteriore elemento pratico rende ancora meno giustificabile il rinvio della domanda. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha chiarito che il lavoratore può svolgere la nuova attività non stagionale anche durante l’attesa della decisione sulla conversione.
È necessario che la domanda sia stata regolarmente presentata e che sia stata rilasciata la relativa ricevuta. Per il lavoro subordinato deve inoltre essere effettuata la comunicazione obbligatoria UNILAV; nel lavoro domestico deve essere eseguita la comunicazione prevista nei confronti dell’INPS.
La ricevuta della domanda assume quindi una funzione essenziale: documenta la pendenza del procedimento e consente, ricorrendo le condizioni previste, di evitare un’interruzione ingiustificata dell’attività lavorativa durante i tempi amministrativi necessari alla definizione della pratica.
La regola pratica
La disciplina attuale offre al lavoratore stagionale una possibilità importante di stabilizzazione: la conversione è fuori quota, può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e consente di proseguire l’attività lavorativa nelle more del procedimento. Proprio per questo non vi è ragione di attendere la scadenza del permesso.
La sentenza del TAR Brescia n. 701 del 2026 mostra che la scadenza del titolo può diventare un elemento decisivo nel giudizio sulla domanda. Anche quando sia astrattamente possibile discutere l’applicazione di una finestra successiva alla scadenza o invocare gli orientamenti giurisprudenziali più favorevoli, la posizione dello straniero diventa inevitabilmente più incerta.
La gestione corretta della pratica deve quindi partire dal controllo della data di scadenza del permesso, dalla verifica preventiva dei requisiti lavorativi e dalla presentazione dell’istanza quando il titolo è ancora valido. Nel diritto dell’immigrazione, molti contenziosi nascono non dall’assenza dei requisiti sostanziali, ma dal modo e dal momento in cui essi vengono fatti valere.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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