Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, hanno chiarito un passaggio molto delicato nella ricostruzione della cittadinanza italiana iure sanguinis: la naturalizzazione del genitore non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana del figlio minore già cittadino di un altro Stato per ius soli. La decisione è particolarmente importante per le domande fondate su linee di discendenza risalenti e per i giudizi già pendenti prima della riforma del 2025.
Il tema riguarda una situazione molto frequente nelle pratiche di cittadinanza per discendenza. Un cittadino italiano emigrava all’estero, aveva un figlio nato in un Paese che attribuiva la cittadinanza per nascita sul territorio e, successivamente, acquistava volontariamente la cittadinanza straniera. La questione è se la naturalizzazione del genitore avesse l’effetto di interrompere anche la cittadinanza italiana del figlio minore e, di conseguenza, la possibilità di trasmetterla alle generazioni successive.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
La Cassazione distingue nettamente due situazioni. Se il minore, nato all’estero, era già cittadino straniero fin dalla nascita per effetto dello ius soli ed era contemporaneamente cittadino italiano per discendenza, si trovava in una condizione di bipolidia originaria. In questo caso trovava applicazione l’articolo 7 della legge n. 555 del 1912: il minore conservava la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano successivamente si naturalizzava nello Stato estero o perdeva la cittadinanza italiana.
Secondo le Sezioni Unite, quindi, la naturalizzazione del genitore non poteva produrre automaticamente sul figlio un effetto che presupponeva l’acquisto successivo della cittadinanza straniera. Il figlio nato in un Paese che attribuiva già la propria cittadinanza per nascita non “acquistava” infatti una nuova cittadinanza in conseguenza della scelta del genitore: ne era titolare fin dall’origine.
Diversa è la situazione del minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e che, a seguito della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui viveva, acquistava in via derivata quella straniera. In questa ipotesi poteva trovare applicazione l’articolo 12 della legge n. 555 del 1912, con la conseguente perdita della cittadinanza italiana del minore, ricorrendone tutti i presupposti.
Perché la distinzione è decisiva nella ricostruzione della linea di discendenza
Nelle pratiche di cittadinanza iure sanguinis non è quindi sufficiente verificare la data in cui l’ascendente italiano si è naturalizzato all’estero. Occorre ricostruire con precisione la posizione giuridica del figlio al momento della naturalizzazione: dove era nato, quale cittadinanza aveva acquisito alla nascita, se era già bipolide e quale fosse la disciplina dello Stato estero.
È una differenza che può cambiare completamente l’esito della pratica. Se il figlio era già cittadino straniero iure soli fin dalla nascita, la successiva naturalizzazione del genitore italiano non determina, secondo il principio ora affermato dalle Sezioni Unite, l’interruzione automatica della linea di trasmissione. Se invece il figlio aveva soltanto la cittadinanza italiana e acquistò quella straniera per effetto della posizione del genitore, la verifica deve essere condotta sulla diversa disciplina dell’articolo 12.
La sentenza precisa inoltre che la piena equiparazione della madre al padre, derivante dalle pronunce della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, rileva non soltanto nella trasmissione della cittadinanza, ma anche nella valutazione degli effetti che la perdita della cittadinanza del genitore può produrre sulla posizione del figlio.
Il rapporto con la riforma della cittadinanza del 2025
La decisione deve però essere letta insieme alla nuova disciplina introdotta nel 2025. L’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, inserito dal decreto-legge n. 36 del 2025 e poi convertito nella legge n. 74 del 2025, ha fortemente limitato il riconoscimento della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero e già titolari di un’altra cittadinanza, prevedendo specifiche condizioni e un regime transitorio.
Le Sezioni Unite chiariscono espressamente che questa nuova disciplina non si applica alle domande giudiziali di accertamento dello status di cittadino presentate entro il 27 marzo 2025. Tali giudizi continuano a essere regolati dalla normativa precedente. Questo punto è particolarmente importante per i procedimenti ancora pendenti: il giudice deve esaminare la linea di discendenza secondo il regime giuridico applicabile prima della riforma, senza applicare retroattivamente le nuove limitazioni.
Per le domande presentate successivamente, invece, non è sufficiente richiamare il principio storico sulla conservazione della cittadinanza del minore bipolide. Occorre prima verificare se il caso rientri in una delle condizioni oggi previste dall’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, tra cui, a seconda delle fattispecie, la posizione di ascendenti esclusivamente cittadini italiani o la residenza in Italia del genitore o adottante nei termini stabiliti dalla legge.
Cosa verificare concretamente
La sentenza conferma quanto sia rischioso affrontare una pratica di cittadinanza iure sanguinis basandosi soltanto sugli atti di nascita e sui certificati di naturalizzazione. La sequenza documentale deve consentire di stabilire, generazione per generazione, quando sia stata acquisita ciascuna cittadinanza e a quale titolo.
In particolare, nei casi in cui vi sia stata una naturalizzazione dell’ascendente mentre il figlio era ancora minorenne, diventa essenziale accertare se il figlio fosse già cittadino dello Stato estero fin dalla nascita. Il certificato di nascita, la normativa sulla cittadinanza vigente nello Stato interessato e la documentazione relativa alla naturalizzazione del genitore assumono quindi un valore centrale.
La decisione delle Sezioni Unite non elimina i nuovi limiti introdotti dalla riforma del 2025, ma rende più chiaro il modo in cui devono essere ricostruite le vecchie linee di cittadinanza e tutela, in particolare, i giudizi instaurati prima del 27 marzo 2025. Per molte pratiche pendenti la differenza tra cittadinanza straniera acquisita alla nascita e cittadinanza acquistata successivamente non è un dettaglio storico: può essere il punto decisivo per stabilire se la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta integra.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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