venerdì 21 agosto 2026

La frontiera non è più soltanto al confine: cosa cambia con le nuove zone di frontiera

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2026 è stata ampliata l’individuazione delle zone di frontiera o di transito rilevanti per le procedure di protezione internazionale. La novità pone una questione giuridica significativa: la “frontiera” non coincide più necessariamente con il confine geografico dello Stato e può incidere direttamente sulla procedura applicabile al richiedente asilo.

Il nuovo quadro europeo in materia di migrazione e asilo sta modificando non soltanto le regole, ma anche la geografia giuridica delle procedure.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2026 ha individuato zone di frontiera o di transito riferite a numerose province italiane. Nell’elenco compaiono territori che intuitivamente non vengono associati a una frontiera esterna dell’Unione, tra cui anche Bologna, Milano, Verona, Padova, Ferrara, Mantova e Pordenone.

La questione non è meramente terminologica. L’individuazione di queste aree è collegata all’applicazione delle procedure previste dal nuovo sistema europeo e nazionale per la gestione delle domande di protezione internazionale, comprese le procedure accelerate e di frontiera.

Si determina così una distinzione importante tra la frontiera geografica, cioè il luogo fisico nel quale si attraversa il confine dello Stato, e una sorta di frontiera giuridico-procedurale, individuata dall’ordinamento per applicare determinate regole.

Il fatto che una provincia sia qualificata come zona di frontiera non significa, naturalmente, che qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata in quel territorio debba automaticamente essere trattata secondo una procedura di frontiera.

L’applicazione di una procedura accelerata o di frontiera richiede la verifica dei presupposti stabiliti dalla normativa europea e nazionale e deve essere valutata in relazione alla posizione concreta del richiedente.

La qualificazione territoriale, tuttavia, può avere conseguenze molto rilevanti. Le procedure accelerate incidono infatti sui tempi dell’esame della domanda e possono riflettersi sui termini per proporre ricorso, sull’effetto sospensivo dell’impugnazione, sulla possibilità di permanere nel territorio durante il giudizio e, nei casi previsti dalla legge, sul trattenimento.

Per il difensore diventa quindi essenziale verificare non soltanto quale decisione sia stata adottata, ma anche attraverso quale procedimento l’Amministrazione sia arrivata a quella decisione.

Una procedura qualificata erroneamente come accelerata o di frontiera può incidere direttamente sull’effettività del diritto di difesa.

Il nuovo sistema impone dunque particolare attenzione alla corretta individuazione dei presupposti procedurali. La collocazione geografica della Questura o della struttura nella quale si trova il richiedente non può sostituire la verifica individuale richiesta dalla normativa.

Il tema delle nuove zone di frontiera apre così una questione destinata probabilmente ad arrivare davanti ai giudici: fino a che punto la frontiera può essere giuridicamente “spostata” all’interno del territorio nazionale?

La risposta avrà conseguenze concrete sulla tutela dei richiedenti asilo e sull’organizzazione delle procedure amministrative.

Con il nuovo Patto europeo, quindi, non stanno cambiando soltanto le regole dell’asilo. Sta cambiando anche il significato giuridico della parola frontiera.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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