Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21790/2026, depositata il 25 giugno 2026, affronta una situazione processualmente delicata e tutt’altro che rara: il diniego del permesso di soggiorno notificato nello stesso giorno del decreto di espulsione.
In quel momento il termine per impugnare il diniego non era ancora decorso. Successivamente il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia del provvedimento amministrativo. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del Giudice di pace, che aveva continuato a qualificare lo straniero come irregolare senza considerare la sopravvenuta inefficacia del diniego e le conseguenze di tale sospensione sui presupposti dell’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), TUI.
Il principio è di grande rilevanza pratica. Il giudizio amministrativo sul titolo di soggiorno e il giudizio ordinario sull’espulsione non possono essere trattati come compartimenti stagni quando l’efficacia dell’uno incide direttamente sui presupposti dell’altro.
Per la difesa ciò significa che ogni sopravvenienza cautelare nel giudizio davanti al TAR deve essere immediatamente portata all’attenzione del Giudice di pace. La verifica della legittimità dell’espulsione deve infatti tener conto della situazione giuridica effettivamente esistente al momento della decisione, non di una qualificazione astratta ormai superata dagli sviluppi processuali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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