mercoledì 26 agosto 2026

Assegno sociale e cittadini extracomunitari: la Corte costituzionale conferma il requisito del permesso UE di lungo periodo

Assegno sociale e cittadini extracomunitari: la Corte costituzionale conferma il requisito del permesso UE di lungo periodo

La sentenza n. 141/2026 della Corte costituzionale chiarisce un punto di particolare rilievo per molti cittadini stranieri anziani residenti in Italia: per il cittadino extracomunitario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo resta un requisito necessario per ottenere l’assegno sociale. Il solo fatto di vivere regolarmente in Italia da molti anni, quindi, non è sufficiente.

La decisione, depositata il 21 luglio 2026, interviene su una questione che aveva dato luogo a un lungo confronto tra giudici nazionali e Corte di giustizia dell’Unione europea. Il dubbio riguardava l’articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che subordina l’accesso all’assegno sociale, per i cittadini di Paesi terzi, al possesso della carta di soggiorno, oggi sostituita dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il problema sottoposto alla Corte

Il caso riguardava una cittadina albanese residente in Italia, priva del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, alla quale era stato riconosciuto l’assegno sociale in secondo grado. La Corte di cassazione aveva però sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma, anche alla luce del principio europeo di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dalla direttiva sul permesso unico.

Prima di decidere, la Corte costituzionale aveva investito della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 5 marzo 2026, causa C-151/24, la Corte di Lussemburgo ha chiarito che l’assegno sociale italiano non rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale per le quali opera automaticamente il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva, trattandosi invece di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, destinata a garantire un reddito minimo a persone anziane in condizioni economiche disagiate.

La decisione della Corte costituzionale

Sulla base di tale interpretazione, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Rimane quindi legittima la previsione che richiede, per i cittadini extracomunitari, la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo requisito non è sostituito dal diverso requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo sul territorio italiano. I due presupposti devono concorrere. In altri termini, uno straniero può anche vivere legalmente in Italia da oltre dieci anni, ma se non è titolare del permesso UE di lungo periodo non può ottenere l’assegno sociale sulla sola base della durata della propria presenza nel Paese.

I requisiti da verificare nel 2026

Dal punto di vista pratico, prima di presentare la domanda all’INPS occorre verificare attentamente l’intero quadro dei requisiti. Per il 2026 l’età richiesta è di 67 anni. È inoltre necessaria la residenza effettiva in Italia e il soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni.

Per il cittadino extracomunitario resta poi necessario il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si tratta del titolo previsto dall’articolo 9 del Testo unico immigrazione, che presuppone, tra l’altro, almeno cinque anni di soggiorno regolare, un reddito sufficiente e, nei casi previsti, il superamento del test di conoscenza della lingua italiana.

Devono inoltre essere rispettati i limiti reddituali. Per il 2026 l’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili per tredici mensilità. Il limite reddituale annuo è pari a 7.101,12 euro per il richiedente non coniugato e a 14.202,24 euro per il soggetto coniugato. In presenza di redditi inferiori alle soglie previste, l’assegno può essere riconosciuto anche in misura ridotta.

Perché la distinzione è importante

La sentenza è importante soprattutto perché evita un errore molto frequente: confondere la regola generale dell’articolo 41 del Testo unico immigrazione, che equipara in molti casi lo straniero titolare di un permesso di durata almeno annuale al cittadino italiano nell’accesso alle prestazioni assistenziali, con la disciplina speciale dell’assegno sociale.

Per questa specifica prestazione il legislatore ha introdotto una disciplina più restrittiva. La Corte costituzionale ha ora confermato che tale scelta non viola, nei termini prospettati, né la Costituzione né il diritto dell’Unione europea.

Le conseguenze operative

Per chi assiste cittadini stranieri anziani, la prima verifica non deve quindi riguardare soltanto l’età e il reddito. Occorre controllare anche la tipologia esatta del titolo di soggiorno e la continuità del soggiorno legale decennale.

Se manca il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, è opportuno valutare preliminarmente se esistano i presupposti per ottenerlo. La domanda di assegno sociale presentata senza tale requisito rischia infatti di essere respinta, anche quando risultino soddisfatti gli altri presupposti anagrafici, reddituali e di residenza.

La decisione del 2026 chiude quindi, almeno sul piano costituzionale, un contenzioso significativo e rende ancora più importante una corretta valutazione del titolo di soggiorno prima di avviare la procedura previdenziale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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