Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione tornano su un nodo centrale del diritto dell’immigrazione: quanto devono pesare, nelle decisioni su protezione speciale ed espulsione, la vita privata e familiare costruita dallo straniero in Italia e gli eventuali elementi di pericolosità o precedenti penali.
La questione è tutt’altro che astratta. Nei procedimenti che riguardano la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, il giudice non può limitarsi a verificare in modo meccanico la presenza di un precedente penale oppure, al contrario, l’esistenza di una relazione familiare o di un percorso lavorativo. Deve compiere una valutazione individuale e complessiva.
Le due ordinanze della Prima Sezione civile della Cassazione del 10 agosto 2026, nn. 24590 e 24591, si inseriscono proprio in questa linea interpretativa. In entrambe emerge la necessità di un bilanciamento effettivo tra esigenze di ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel primo caso, relativo alla protezione speciale, la Corte ha censurato una valutazione troppo rigida dei presupposti della tutela. La presenza di elementi negativi nella storia personale dello straniero non consente di evitare l’esame concreto del grado di integrazione raggiunto, della durata della permanenza, dei legami familiari e sociali costruiti in Italia e dei rapporti ancora esistenti con il Paese di origine.
Nel secondo caso, relativo a un provvedimento di espulsione, la Cassazione ha nuovamente sottolineato che il radicamento sociale e familiare non può essere trattato come un elemento marginale. Il giudice deve verificare in modo specifico l’incidenza che l’allontanamento avrebbe sulla vita privata e familiare dell’interessato.
Il principio è importante perché evita due automatismi opposti. Da un lato, non basta affermare che lo straniero ha lavorato o vive da molti anni in Italia per escludere ogni misura di allontanamento. Dall’altro, la presenza di precedenti penali non può trasformarsi automaticamente in una ragione sufficiente per ignorare tutto il resto.
Il cuore della decisione deve essere il bilanciamento. Devono essere considerati la natura e la gravità degli eventuali reati, il tempo trascorso, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i rapporti familiari, la presenza di figli, la durata del soggiorno e l’effettiva integrazione sociale.
Per il difensore questo significa che la documentazione del radicamento assume un ruolo decisivo. Contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali, percorsi formativi, relazioni familiari, partecipazione alla vita sociale e durata della presenza in Italia non sono elementi accessori: possono diventare centrali nella valutazione giudiziale.
Le ordinanze confermano quindi un principio ormai consolidato ma ancora spesso applicato in modo disomogeneo: la posizione dello straniero non può essere decisa attraverso formule astratte. Ogni provvedimento che incida in modo così profondo sulla vita personale e familiare richiede una motivazione concreta e individualizzata.
In materia di protezione speciale ed espulsione, dunque, il giudice non deve scegliere tra “integrazione” e “ordine pubblico” come se fossero categorie incompatibili. Deve invece spiegare perché, nel singolo caso, una delle due esigenze debba prevalere sull’altra.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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