lunedì 31 agosto 2026

Domanda di asilo formulata durante la convalida dell’accompagnamento: il giudice deve esaminarla davvero

La sentenza n. 13625/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione, depositata l’11 maggio 2026, affronta un tema di particolare importanza nella fase esecutiva dell’allontanamento: la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale durante l’udienza di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

La Corte afferma che il Giudice di pace, quando lo straniero manifesta tale volontà, deve verificare se ricorrano le eccezioni al diritto di permanere previste dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008. Non è sufficiente liquidare la richiesta come tardiva o strumentale soltanto perché formulata in prossimità dell’allontanamento.

Soltanto una domanda assolutamente generica può non consentire una verifica effettiva. Proprio per accertare tale circostanza, però, il giudice deve verbalizzarne il contenuto e, se necessario, chiedere chiarimenti allo straniero o al difensore.

Il principio è netto: la tardività può essere un elemento da valutare, ma non sostituisce l’esame della domanda. Anche nella fase di convalida, il diritto di chiedere protezione internazionale richiede un accertamento reale, incompatibile con automatismi fondati esclusivamente sul momento in cui la volontà viene manifestata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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