sabato 29 agosto 2026

Dublino, il giudice non può sostituirsi allo Stato competente. Ma l’articolo 17 non è intoccabile

Dublino, il giudice non può sostituirsi allo Stato competente. Ma l’articolo 17 non è intoccabile

La disciplina dei trasferimenti Dublino continua a produrre un contenzioso complesso, soprattutto quando il richiedente allega situazioni personali che, pur non integrando necessariamente carenze sistemiche nello Stato competente, possono assumere rilievo ai fini della tutela complementare nazionale. Su questo terreno interviene Cass. n. 19544/2026, richiamata nella recente rassegna tematica della Corte di Cassazione.

Il principio di partenza resta fermo: il giudice italiano non può sostituirsi all’amministrazione dello Stato membro competente né bloccare un trasferimento semplicemente perché ritiene più favorevole il sistema italiano di protezione. Il regolamento Dublino si fonda sulla reciproca fiducia fra Stati membri e la deroga collegata alle carenze sistemiche richiede presupposti rigorosi.

Ciò non significa, tuttavia, che la clausola discrezionale prevista dall’articolo 17 del regolamento sia sottratta in modo assoluto al controllo giurisdizionale. La Cassazione chiarisce che può essere sindacato il rifiuto, anche tacito, dell’amministrazione di prendere in considerazione l’esercizio della clausola quando il richiedente abbia allegato elementi specifici relativi alla protezione complementare riconosciuta dall’ordinamento nazionale.

La distinzione è importante. Il giudice non può trasformare l’articolo 17 in uno strumento generale per riscrivere la competenza Dublino. Può però verificare che l’amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione circostanze individuali giuridicamente rilevanti e non abbia semplicemente ignorato la questione.

Per la difesa, questo significa che l’impugnazione di un trasferimento non può limitarsi a contestazioni generiche sulle condizioni dello Stato membro competente. Occorre individuare con precisione gli elementi personali che rendono necessaria una valutazione ulteriore: radicamento, vita privata, vulnerabilità individuali, legami familiari, condizioni personali che possano assumere rilievo nel quadro della tutela complementare nazionale.

La decisione contribuisce quindi a definire un confine più preciso. Da una parte, il giudice non può sostituire la propria valutazione politica o amministrativa alla scelta dello Stato competente prevista dal regolamento. Dall’altra, la discrezionalità non equivale ad arbitrio e non elimina il dovere dell’amministrazione di considerare le circostanze giuridicamente rilevanti dedotte dall’interessato.

Nel contenzioso Dublino la vera questione diventa dunque la qualità dell’allegazione. Non ogni situazione personale consente di impedire il trasferimento, ma gli elementi che incidono sulla tutela complementare non possono essere semplicemente rimossi dal procedimento. L’articolo 17 resta una clausola discrezionale, ma non una zona franca sottratta a qualsiasi controllo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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