martedì 3 novembre 2026
Corte d'appello di Catanzaro: la domanda di asilo pendente non esclude la tutela dei minori ex articolo 31 TUI
La pendenza di una domanda di protezione internazionale non può essere utilizzata, in assenza di una specifica previsione normativa, per dichiarare inammissibile una richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia proposta nell'interesse di figli minorenni. È questo il principio emergente dal decreto della Corte d'appello di Catanzaro, sezione per i minorenni, del 14 luglio 2026, relativo all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il caso riguarda due genitori stranieri che avevano chiesto al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a rimanere sul territorio per salvaguardare la continuità di vita dei loro tre figli. In primo grado l'istanza era stata dichiarata inammissibile in ragione della pendenza di una procedura di protezione internazionale, che avrebbe offerto al nucleo un diverso canale di tutela. La Corte d'appello ha escluso che la contemporanea esistenza dei due procedimenti possa costituire una preclusione automatica non prevista dalla legge.
Le due forme di protezione hanno infatti presupposti e finalità differenti. La procedura di asilo si concentra sulle condizioni di rischio e di tutela internazionale del richiedente, secondo le disposizioni europee e nazionali. L'articolo 31, comma 3, del Testo unico immigrazione consente invece l'autorizzazione del familiare del minore, per un periodo determinato, quando sussistano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore stesso, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute. La valutazione non si esaurisce nella posizione amministrativa degli adulti.
Nel caso concreto il giudice d'appello ha considerato il positivo inserimento scolastico dei figli, la nascita in Italia del più piccolo e il percorso di inserimento lavorativo e abitativo del nucleo. Alla luce di questi elementi ha riconosciuto la necessità di salvaguardare la continuità della vita familiare, autorizzando la permanenza dei genitori per tre anni. Il provvedimento non attribuisce automaticamente uno status di protezione internazionale e non consente di considerare ogni nucleo con minori destinatario dell'autorizzazione: resta necessario l'accertamento dei gravi motivi specificamente dedotti.
Il valore della decisione consiste anzitutto nella separazione fra ammissibilità della domanda e fondatezza della pretesa. Una domanda può essere esaminata nel merito anche se è pendente un altro procedimento sul soggiorno; la sua eventuale infondatezza richiede una valutazione autonoma dei requisiti di legge. Introdurre una preclusione processuale non contemplata dall'articolo 31 rischia di impedire il controllo giudiziario sul pregiudizio che l'allontanamento dei genitori potrebbe determinare per i figli.
La pronuncia offre un criterio di impostazione difensiva concreto: documentare la vita scolastica, l'organizzazione dell'assistenza, la stabilità dei legami e il possibile danno da separazione, senza limitarsi a rappresentare la mera presenza dei figli in Italia. Il testo integrale del decreto non è stato direttamente acquisito; la ricostruzione è fondata sulla pubblicazione specialistica del 6 ottobre 2026.
Fonte giurisprudenziale o documentazione di riferimento: https://www.meltingpot.org/2026/10/art-31-tui-la-domanda-di-protezione-internazionale-pendente-non-preclude-lautorizzazione-alla-permanenza-dei-genitori/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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