martedì 3 novembre 2026
Tribunale per i minorenni di Firenze: la zia può ottenere l'autorizzazione al soggiorno per assistere i nipoti
L'autorizzazione alla permanenza in Italia nell'interesse di un minore non riguarda esclusivamente le figure che esercitano formalmente la responsabilità genitoriale. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto del 10 settembre 2026, ha riconosciuto, in una situazione familiare peculiare, la rilevanza della funzione assistenziale svolta stabilmente da una zia nei confronti di due nipoti.
L'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 consente al giudice di autorizzare, per un tempo determinato, l'ingresso o la permanenza del familiare del minore quando ricorrano gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. L'applicazione della norma richiede una valutazione della situazione concreta e del pregiudizio che potrebbe conseguire all'allontanamento della persona di riferimento. Non è sufficiente invocare un rapporto di parentela, ma neppure può essere ignorato il ruolo assistenziale effettivamente svolto.
La vicenda esaminata riguardava una cittadina straniera che, secondo la ricostruzione pubblicata, aveva assistito la sorella dopo una gravidanza gemellare ad alto rischio e aveva contribuito in maniera costante all'accudimento dei neonati, anche a fronte di importanti difficoltà di salute materna. Nel tempo la zia aveva assunto una funzione stabile nella quotidianità dei bambini, divenendo una figura di riferimento affettivo e pratico accanto ai genitori.
Il Tribunale ha valorizzato tale relazione alla luce delle esigenze di sviluppo dei minori e della tutela della vita familiare assicurata dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La nozione di gravi motivi non è limitata, per principio, alle sole emergenze sanitarie improvvise: può riguardare anche il pregiudizio futuro che la perdita di una figura di accudimento essenziale sia concretamente idonea a provocare.
La decisione non attribuisce alla zia un diritto generalizzato al permesso di soggiorno in ragione della semplice collaborazione domestica. Il suo significato sta nella necessità di verificare l'intensità e la continuità della relazione, il contesto familiare, il ruolo della persona e la prognosi sul danno per i bambini. La funzione vicaria o integrativa dell'assistenza può assumere rilievo quando l'istruttoria dimostri che è divenuta una componente importante dell'equilibrio dei minori.
Nell'attività professionale ciò impone di documentare gli elementi effettivi: convivenza, storia dell'assistenza, relazioni specialistiche, condizioni dei genitori e necessità concrete dei figli. Il giudizio deve rimanere centrato sui minori e non può essere ridotto alla sola regolarità del soggiorno dell'adulto richiedente. Il commento utilizza la ricostruzione pubblicata da un repertorio giuridico il 23 settembre 2026; il numero di ruolo e il testo integrale del decreto non sono stati acquisiti direttamente.
Fonte giurisprudenziale o documentazione di riferimento: https://www.meltingpot.org/2026/09/autorizzata-alla-permanenza-regolare-la-zia-che-assiste-i-nipoti-e-una-figura-di-accudimento-primaria-vicaria-e-integrativa/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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