martedì 3 novembre 2026

Corte EDU, H.D. contro Italia: il trattenimento di fatto del minore straniero viola la Convenzione

La qualificazione formale di una struttura come centro di accoglienza non esclude che le condizioni concretamente imposte a un ospite configurino una privazione della libertà personale. La Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, con sentenza del 9 aprile 2026 nel caso H.D. contro Italia, ricorso n. 41645/23, ha accertato molteplici violazioni convenzionali relative al trattamento di un minore straniero non accompagnato. La decisione è divenuta definitiva il 9 luglio 2026. Il caso riguarda un giovane cittadino del Burkina Faso collocato in una sezione separata di un centro destinato ad adulti. La Corte ha valutato le limitazioni effettive della libertà, le condizioni materiali di vita, i servizi disponibili e l'adeguatezza della struttura rispetto all'età e alla vulnerabilità dell'interessato. La questione non poteva essere risolta attraverso la sola denominazione amministrativa dell'alloggio. Sul versante della libertà personale la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, rilevando la mancanza di una base giuridica sufficientemente chiara e accessibile per la detenzione di fatto e l'insufficiente informazione sulle ragioni della misura. Ha inoltre accertato la violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, in relazione all'assenza di un controllo giudiziario sufficientemente rapido ed effettivo. La protezione del minore non si esaurisce però nelle garanzie contro la detenzione arbitraria. Le condizioni inadeguate della collocazione, insieme alla mancanza di servizi conformi alle esigenze di età e vulnerabilità, hanno condotto la Corte a riscontrare una violazione sostanziale dell'articolo 3 CEDU. È stata inoltre accertata la violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3, relativa alla mancanza di un rimedio effettivo contro tali condizioni. La pluralità delle violazioni mostra che la legalità dell'accoglienza non dipende soltanto dall'esistenza di un provvedimento amministrativo. Occorre considerare il regime di fatto, la possibilità reale di lasciare la struttura, l'informazione disponibile al minore, la tempestività del controllo e l'adeguatezza dell'assistenza. Una misura denominata accoglienza può diventare trattenimento se presenta un'intensità restrittiva incompatibile con la libertà riconosciuta alla persona. La Corte ha riconosciuto una soddisfazione equitativa per il danno non patrimoniale e per le spese, nei termini indicati nel dispositivo. La sentenza non comporta che ogni permanenza in un centro per adulti integri necessariamente tutte le violazioni riscontrate: la valutazione resta ancorata alle condizioni materiali e procedurali della singola vicenda. La pronuncia assume rilevanza pratica per il controllo delle strutture, la tutela dei minori non accompagnati e il contenzioso sulle restrizioni della libertà. Il difensore deve documentare non soltanto gli atti formali, ma anche le concrete possibilità di uscita, le regole interne, la presenza di servizi dedicati e i tempi dei rimedi effettivamente accessibili. Il testo integrale è consultabile su HUDOC e una traduzione italiana è resa disponibile dal Ministero della giustizia. Fonte giurisprudenziale o documentazione di riferimento: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-249529 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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