martedì 3 novembre 2026

Tribunale di Torino, RG 4509/2024: le persecuzioni subite da minore possono giustificare lo status di rifugiato dopo i diciotto anni

Il raggiungimento della maggiore età non cancella necessariamente gli effetti di persecuzioni gravi subite durante l'infanzia. Il Tribunale di Torino, nona sezione civile specializzata in immigrazione e protezione internazionale, con decreto del 23 febbraio 2026, RG 4509/2024, ha riconosciuto lo status di rifugiato a un giovane cittadino ivoriano valorizzando la storia di violenze e sfruttamento familiare subiti quando era minorenne. La questione giuridica richiede di distinguere il rischio attuale di subire nuove persecuzioni dalle ragioni imperative che possono rendere non esigibile il ritorno sotto la protezione dello Stato di cittadinanza, in considerazione della gravità delle persecuzioni pregresse e dei loro effetti persistenti. Tale impostazione trova riferimento nel sistema della Convenzione di Ginevra e nella disciplina europea e nazionale sullo status di rifugiato, oltre che negli orientamenti internazionali relativi alla protezione dell'infanzia. Secondo la ricostruzione della pronuncia, il ricorrente aveva subito ripetute violenze nel contesto familiare dopo la perdita del padre e l'assenza di una protezione parentale adeguata. Il Tribunale ha considerato la condizione di minore orfano o abbandonato esposto a violenza domestica nella prospettiva dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, secondo i criteri applicabili all'articolo 8, lettera d), del decreto legislativo n. 251 del 2007. La posizione del bambino non può essere valutata applicando meccanicamente gli stessi parametri utilizzati per un adulto. La gravità degli atti persecutori e la possibilità di sottrarsi alla violenza devono essere considerate alla luce dell'età, della dipendenza dagli adulti e dell'impossibilità concreta di ottenere protezione. Le linee guida UNHCR sulla protezione dei minori sottolineano che comportamenti suscettibili di essere considerati meno gravi verso un adulto possono assumere natura persecutoria se subiti da una persona minorenne. La maggiore età sopravvenuta introduce un elemento nuovo, ma non risolve automaticamente l'analisi. L'esistenza di traumi duraturi, la gravità degli abusi, l'assenza di reti protettive e la possibilità effettiva di ottenere tutela nel Paese d'origine richiedono una valutazione individuale. Il Tribunale ha riconosciuto lo status sullo sfondo di queste circostanze; ciò non significa che ogni persona vittima di maltrattamenti da minore debba necessariamente ottenere lo status dopo i diciotto anni. Il precedente orienta l'attività istruttoria: ricostruzione cronologica delle persecuzioni, valutazione delle condizioni di infanzia, documentazione delle conseguenze psicologiche e confronto con informazioni aggiornate sul Paese d'origine. La prova della sofferenza passata non può essere isolata dalle conseguenze presenti. La pronuncia è stata resa nota in una rassegna specialistica dell'8 settembre 2026, insieme a un secondo decreto del Tribunale di Torino emesso in una fattispecie distinta. Il presente contributo riguarda specificamente il RG 4509/2024; il testo integrale non è stato direttamente acquisito. Fonte giurisprudenziale o documentazione di riferimento: https://www.meltingpot.org/2026/09/riconosciuto-lo-status-di-rifugiato-per-motivi-imperativi-ai-richiedenti-ex-minori-vittima-di-maltrattamenti/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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