domenica 27 settembre 2026

Visto per lavoro negato per SIS: cosa cambia se lo Stato segnalante dice che il dato non ti riguarda?

Un diniego di visto fondato sul SIS può diventare particolarmente problematico quando lo Stato indicato come autore della segnalazione afferma che quel dato non riguarda il richiedente.

È quanto emerge da una recente controversia decisa dal TAR Lazio con sentenza n. 10350/2026, relativa a una domanda di visto per lavoro subordinato stagionale.

In situazioni di questo tipo non è sufficiente che il sistema informatico restituisca un risultato. Se esistono elementi ufficiali che mettono in dubbio la corrispondenza tra il richiedente e il soggetto segnalato, l’autorità deve approfondire.

Per il richiedente è fondamentale ottenere la documentazione proveniente dallo Stato estero e trasmetterla formalmente all’Ambasciata o all’autorità competente, mantenendo prova della comunicazione.

Il problema è spesso quello dell’identificazione: generalità simili, alias, dati incompleti o altri errori possono produrre conseguenze molto serie quando vengono utilizzati in una procedura di visto.

Occorre però evitare l’eccesso opposto: una risposta straniera non determina automaticamente il rilascio del visto se esistono altri motivi ostativi. Essa impone però che il presupposto SIS venga chiarito.

In caso di ricorso, la documentazione che esclude la titolarità della segnalazione diventa un elemento centrale per contestare il difetto di istruttoria e l’errore sui presupposti.

La vicenda mostra perché è importante agire anche sul dato originario e non soltanto contro il provvedimento finale italiano.

Quando SIS e identità non coincidono, la questione non è chiedere al giudice di ignorare il sistema Schengen, ma pretendere che la decisione riguardi la persona corretta.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Segnalazione SIS per un vecchio ingresso irregolare: può bloccare ancora il permesso di soggiorno?

Una delle domande più delicate riguarda le segnalazioni SIS nate da precedenti irregolarità nell’ingresso o nel soggiorno in un altro Stato Schengen. Possono ancora impedire automaticamente un permesso in Italia?

La risposta non può essere data senza conoscere la procedura concreta. Proprio su questo punto la giurisprudenza del 2026 mostra un’evoluzione importante ma non completamente uniforme.

La Corte costituzionale n. 6/2026, decidendo sulla disciplina dell’emersione del 2020, ha censurato l’automatismo previsto per determinate segnalazioni collegate alla sola inosservanza delle norme su ingresso e soggiorno.

Il TAR Salerno ha poi valorizzato il Regolamento (UE) 2018/1861, osservando in alcune decisioni che occorre comprendere se la segnalazione derivi soltanto dall’irregolarità oppure da ragioni più gravi.

La differenza è evidente: una violazione amministrativa delle regole migratorie e una situazione che riveli una minaccia concreta per ordine o sicurezza pubblica non sono necessariamente equivalenti.

Ciò non significa che una vecchia irregolarità sia sempre irrilevante. Bisogna verificare la norma applicabile, l’attualità della segnalazione e il procedimento per il quale viene utilizzata.

Se la Questura si limita a richiamare genericamente il SIS senza chiarire il presupposto, può essere necessario chiedere accesso e verificare se siano stati rispettati gli obblighi di istruttoria e consultazione.

Anche il tempo trascorso e l’attuale posizione della persona possono assumere rilievo quando la disciplina impone una valutazione individuale.

Per questo un vecchio episodio di irregolarità non va né minimizzato né trasformato automaticamente in una condanna permanente alla non ammissione: occorre ricostruirne l’effettivo valore giuridico oggi.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

SIS e vita familiare in Italia: la Questura deve considerare anche la situazione personale?

Quando una persona segnalata nel SIS ha costruito in Italia una vita familiare, lavorativa e sociale, si pone un problema ulteriore: quale spazio deve avere la situazione personale nella decisione amministrativa?

La risposta dipende dalla specifica disciplina applicabile. Non ogni procedimento attribuisce lo stesso peso agli stessi elementi e la presenza di famiglia o lavoro non cancella automaticamente una segnalazione.

Tuttavia il Regolamento (UE) 2018/1861 valorizza, in diversi passaggi, la valutazione individuale e le circostanze personali. La giurisprudenza del 2026 ha iniziato a utilizzare questi elementi nel riesame dell’effetto delle segnalazioni SIS.

Il TAR Salerno n. 383/2026, ad esempio, ha considerato anche il fatto che il ricorrente avesse sottoscritto un contratto di soggiorno e lavorasse a tempo indeterminato, nel quadro della necessità di una valutazione concreta.

Non si tratta di sostenere che l’integrazione prevalga sempre sulla sicurezza. Si tratta di verificare se, nel procedimento concreto, l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere un bilanciamento e se lo abbia realmente effettuato.

La documentazione personale diventa quindi importante: composizione familiare, figli, durata del soggiorno, lavoro, abitazione e altri elementi possono essere pertinenti a seconda della norma applicabile.

Parallelamente occorre conoscere il motivo della segnalazione. Senza questo dato è impossibile comprendere quali interessi debbano essere effettivamente bilanciati.

La difesa deve evitare formule generiche come “è ben integrato”. È più utile documentare fatti concreti e collegarli agli obblighi di valutazione previsti dalla disciplina specifica.

SIS e vita privata non sono due argomenti separati: in alcuni procedimenti il diritto europeo impone proprio di comprendere come il dato di sicurezza e la situazione individuale interagiscano nel caso concreto.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

sabato 26 settembre 2026

Episodio 2 – My residence permit has expired: am I now irregular in Italy? https://ift.tt/JVXALNR Episodio 2 – My residence permit has expired: am I now irregular in Italy? Welcome to a new episode of the Immigration Law Podcast. I am lawyer Fabio Loscerbo. Today we are discussing a situation that causes considerable concern among foreign citizens living in Italy. Your residence permit has expired, you have applied for renewal, and the Immigration Office has given you an appointment several months later. Have you become irregular? The answer is: not necessarily. The expiry date printed on your residence permit and the legality of your stay in Italy are not always the same thing. If you have correctly submitted an application for renewal and you have the receipt proving that the procedure has started, the expiry of your old permit does not automatically make your stay irregular. Article 5 of Legislative Decree number 286 of 1998 specifically regulates this situation. When the conditions established by law are met, while a person is waiting for the issue or renewal of a residence permit, their stay in Italy is considered lawful and they may temporarily continue to exercise the rights connected with the permit they have requested. This has very practical consequences. For example, the fact that the date printed on an old residence permit has passed does not automatically mean that an employee must stop working. The receipt therefore becomes an extremely important document because it proves that the administrative procedure is still pending. But there is an important distinction. A receipt and a residence permit are not equivalent in every situation. Different rules may apply, for example, when travelling abroad or passing through another European country. We will discuss this in a future episode. For today, remember this rule: if your residence permit expires while you are regularly waiting for its renewal, you do not become irregular simply because the date printed on the old document has passed. Your application and the status of the procedure must be considered. I am lawyer Fabio Loscerbo, and this is the Immigration Law Podcast. See you in the next episode. https://www.youtube.com/watch?v=k2c5MFzYhtk https://ift.tt/xrbszQg IFTTT, YouTube

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September 27, 2026 at 12:00AM Episodio 2 – My residence permit has expired: am I now irregular in Italy? Episodio 2 – My residence permit has expired: am I now irregular in Italy? Welcome to a new episode of the Immigration Law Podcast. I am lawyer Fabio Loscerbo. Today we are discussing a situation that causes considerable concern among foreign citizens living in Italy. Your residence permit has expired, you have applied for renewal, and the Immigration Office has given you an appointment several months later. Have you become irregular? The answer is: not necessarily. The expiry date printed on your residence permit and the legality of your stay in Italy are not always the same thing. If you have correctly submitted an application for renewal and you have the receipt proving that the procedure has started, the expiry of your old permit does not automatically make your stay irregular. Article 5 of Legislative Decree number 286 of 1998 specifically regulates this situation. When the conditions established by law are met, while a person is waiting for the issue or renewal of a residence permit, their stay in Italy is considered lawful and they may temporarily continue to exercise the rights connected with the permit they have requested. This has very practical consequences. For example, the fact that the date printed on an old residence permit has passed does not automatically mean that an employee must stop working. The receipt therefore becomes an extremely important document because it proves that the administrative procedure is still pending. But there is an important distinction. A receipt and a residence permit are not equivalent in every situation. Different rules may apply, for example, when travelling abroad or passing through another European country. We will discuss this in a future episode. For today, remember this rule: if your residence permit expires while you are regularly waiting for its renewal, you do not become irregular simply because the date printed on the old document has passed. Your application and the status of the procedure must be considered. I am lawyer Fabio Loscerbo, and this is the Immigration Law Podcast. See you in the next episode. https://www.youtube.com/watch?v=k2c5MFzYhtk https://www.youtube.com/watch/k2c5MFzYhtk

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Permesso di soggiorno negato per una segnalazione SIS: il diniego è davvero automatico?

Ricevere un diniego nel quale compare la frase “segnalazione SIS” non significa necessariamente che non esista alcuno spazio di difesa. Nel 2026 la giurisprudenza amministrativa sta discutendo proprio i limiti dell’automatismo.

Il SIS, Sistema d’informazione Schengen, consente agli Stati europei partecipanti di condividere segnalazioni rilevanti anche ai fini dell’ingresso e del soggiorno. Una segnalazione può quindi essere stata inserita non dall’Italia, ma ad esempio da Francia, Germania o Spagna.

In passato una parte della giurisprudenza considerava questo dato sostanzialmente vincolante. Il Consiglio di Stato n. 6096/2025 rappresenta bene tale impostazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, pronunciata sulla disciplina dell’emersione del 2020, ha però valorizzato il Regolamento (UE) 2018/1861 e la necessità di una valutazione individuale nel quadro previsto dal diritto europeo.

Diverse sentenze successive, in particolare del TAR Salerno, hanno affermato che l’amministrazione deve acquisire le ragioni della segnalazione, attivare quando necessario la consultazione con lo Stato segnalante e valutare concretamente la posizione.

Non significa che ogni diniego fondato sul SIS sia illegittimo. Esistono ancora decisioni che attribuiscono alla segnalazione un effetto ostativo molto forte e la disciplina varia a seconda del procedimento.

Per valutare un diniego occorre quindi leggere esattamente il provvedimento. Bisogna capire quale titolo era stato richiesto, quale norma viene applicata, chi ha inserito la segnalazione, se essa sia ancora valida e quali accertamenti abbia svolto l’amministrazione italiana.

È inoltre importante verificare se la segnalazione riguardi effettivamente la persona interessata. Omonimie, dati non aggiornati o informazioni contraddittorie possono richiedere approfondimenti specifici.

Il ricorso non dovrebbe dunque essere costruito sulla sola affermazione che il richiedente lavora o vive da tempo in Italia. La questione preliminare è stabilire quale valore giuridico abbia quella specifica segnalazione nel procedimento concreto e se l’amministrazione abbia rispettato gli obblighi istruttori previsti.

La parola “SIS” in un diniego è quindi l’inizio dell’analisi, non necessariamente la sua conclusione.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Come sapere se si è segnalati nel SIS e perché

Molte persone scoprono l’esistenza di una segnalazione SIS soltanto quando ricevono un diniego di visto, incontrano un problema alla frontiera o vedono respinta una pratica di soggiorno. Il primo problema diventa allora capire che cosa sia stato realmente inserito nel sistema.

Il Sistema d’informazione Schengen non è un semplice casellario consultabile liberamente online. Contiene segnalazioni inserite dalle autorità degli Stati partecipanti per finalità previste dalla normativa europea.

L’interessato dispone però di diritti in materia di dati personali. Secondo la disciplina applicabile può chiedere accesso ai dati che lo riguardano e, quando ne ricorrono i presupposti, rettifica o cancellazione.

La procedura concreta dipende anche dallo Stato che ha inserito la segnalazione. Se l’iscrizione proviene da un altro Paese Schengen, può essere necessario interloquire con le autorità competenti di quello Stato.

In Italia è inoltre importante distinguere tra conoscere il dato presente nel SIS e accedere agli atti del procedimento amministrativo che ha portato al diniego. Sono due esigenze diverse e spesso complementari.

Dal fascicolo italiano si può verificare come l’amministrazione abbia utilizzato la segnalazione: quale informazione abbia ricevuto, quale Stato risulti segnalante, quali consultazioni siano state svolte e quale norma sia stata posta a fondamento della decisione.

La giurisprudenza recente mostra casi nei quali le informazioni disponibili erano generiche o addirittura contraddittorie. Per questo non è prudente dare per scontato che ogni riferimento al SIS identifichi con certezza una segnalazione attuale e correttamente riferita alla persona.

Quando esistono dubbi occorre raccogliere i documenti: diniego, eventuale preavviso, comunicazioni dell’Ambasciata o Questura, risposte alle istanze di accesso e ogni documento proveniente dallo Stato che avrebbe inserito la segnalazione.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile decidere se contestare il provvedimento italiano, agire sulla segnalazione nello Stato competente o percorrere entrambe le strade.

Conoscere l’esistenza della segnalazione, dunque, non basta. Per difendersi occorre conoscere anche origine, contenuto essenziale, attualità e modo in cui essa è stata utilizzata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Segnalazione SIS sbagliata o riferita a un’altra persona: cosa fare

Una delle situazioni più delicate si verifica quando l’amministrazione fonda il diniego su una segnalazione SIS che l’interessato ritiene non propria. Non è un’ipotesi soltanto teorica: la giurisprudenza ha esaminato casi di dati contraddittori e problemi di riferibilità.

Il primo errore da evitare è limitarsi ad affermare che “non sono io”. Occorre trasformare la contestazione in una verifica documentata.

Si devono confrontare generalità, data e luogo di nascita, eventuali alias, documenti identificativi e, quando utilizzati dalle autorità, ulteriori elementi identificativi. In alcuni procedimenti sono stati determinanti codici univoci o verifiche biometriche.

Il TAR Lazio n. 10350/2026 ha affrontato una vicenda nella quale erano emersi elementi idonei a mettere in dubbio che la segnalazione appartenesse effettivamente al richiedente. Quando lo stesso Stato apparentemente segnalante fornisce indicazioni incompatibili con il dato utilizzato dall’amministrazione italiana, è necessario approfondire.

La difesa può quindi richiedere più iniziative parallele: accesso agli atti italiani, richiesta di informazioni sui dati SIS, interlocuzione con lo Stato segnalante e produzione immediata dei documenti che dimostrano l’incongruenza.

È importante anche contestare tempestivamente il provvedimento che utilizza il dato errato. La procedura per correggere o cancellare la segnalazione e il ricorso contro il diniego sono piani collegati, ma non necessariamente coincidono nei termini e nell’autorità competente.

Se la segnalazione viene successivamente corretta o cancellata, occorre comunicarlo formalmente all’amministrazione italiana e valutare una richiesta di riesame, senza presumere che l’aggiornamento del sistema produca automaticamente la riapertura della pratica.

Il caso dell’omonimia mostra un principio generale: una banca dati europea può essere uno strumento potentissimo, ma il provvedimento amministrativo continua a dover riguardare la persona corretta.

Quando l’identità è seriamente contestata, la risposta non può essere una formula standard. Serve un accertamento istruttorio adeguato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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La segnalazione SIS è stata cancellata ma il visto o il permesso restano negati: come muoversi

Ottenere la cancellazione di una segnalazione SIS è un passaggio decisivo, ma non sempre determina automaticamente il rilascio del visto o del permesso precedentemente negato. Occorre verificare che il nuovo dato sia entrato correttamente nel procedimento italiano.

La prima cosa da accertare è la data della cancellazione. Se la segnalazione esisteva quando il provvedimento è stato adottato e viene eliminata successivamente, si pone il problema di chiedere all’amministrazione una nuova valutazione.

È poi necessario comprendere perché la segnalazione sia stata cancellata. Una revoca perché il provvedimento originario è venuto meno ha un significato diverso dalla semplice scadenza tecnica; ancora diversa è l’ipotesi dell’errore di identità.

La giurisprudenza del TAR Lazio del 2026 ha esaminato casi nei quali, dopo la cancellazione da parte delle autorità straniere, il difensore ha chiesto il riesame del diniego. Queste vicende dimostrano che l’aggiornamento del SIS e il procedimento amministrativo italiano non devono essere confusi.

È opportuno trasmettere formalmente all’autorità italiana la prova della cancellazione e chiedere che essa venga acquisita al fascicolo, indicando la pratica interessata e domandando una nuova valutazione quando giuridicamente possibile.

Se esiste già un ricorso, il fatto sopravvenuto deve essere valutato anche nella strategia processuale. Può incidere sull’interesse alla decisione, sulla possibilità di un nuovo provvedimento amministrativo o sull’esito concreto della controversia.

Bisogna inoltre verificare se il diniego fosse fondato soltanto sul SIS. Se l’amministrazione aveva indicato ulteriori ragioni autonome, la cancellazione della segnalazione potrebbe non essere sufficiente a ottenere il risultato richiesto.

Per questo è essenziale conservare il provvedimento originario, la documentazione dello Stato segnalante, la conferma della cancellazione e le successive comunicazioni con Questura o Ambasciata.

La regola pratica è semplice: non presumere che la cancellazione nel sistema riapra da sola una pratica chiusa. Il nuovo fatto deve essere portato formalmente nel procedimento e utilizzato con lo strumento giuridico appropriato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Segnalazione SIS di Francia, Germania o Spagna: può l’Italia rilasciare comunque un visto o un permesso?

Una segnalazione inserita da un altro Stato Schengen può emergere durante una domanda presentata in Italia. È uno dei casi più frequenti e anche uno dei più complessi, perché coinvolge contemporaneamente il diritto italiano e il sistema europeo di cooperazione Schengen.

Il primo punto da chiarire è che l’Italia non può semplicemente ignorare una segnalazione straniera. Il SIS è costruito proprio per consentire agli Stati partecipanti di condividere informazioni rilevanti ai fini dell’ingresso e del soggiorno.

Ma nemmeno è corretto affermare, in termini assoluti, che qualsiasi segnalazione straniera impedisca sempre e comunque ogni decisione favorevole italiana. Occorre individuare il tipo di procedimento e applicare le regole europee pertinenti.

Il Regolamento (UE) 2018/1861 prevede, in determinate situazioni relative al soggiorno, un meccanismo di consultazione tra lo Stato che intende adottare la decisione e quello che ha inserito la segnalazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 ha attribuito particolare rilievo a questa evoluzione della disciplina europea, sottolineando il ruolo della valutazione individuale nel contesto da essa esaminato.

Per il richiedente diventa quindi fondamentale sapere quale Stato abbia inserito la segnalazione e per quale ragione. Una precedente irregolarità amministrativa, un provvedimento di allontanamento o una questione di sicurezza non sono situazioni automaticamente sovrapponibili.

Occorre inoltre verificare se la segnalazione sia ancora attiva. Non sono rari i contenziosi nei quali durante il procedimento emerge che l’iscrizione è stata cancellata, non è più rinvenibile oppure viene contestata dallo stesso Stato indicato come autore.

Se l’autorità italiana adotta un diniego, bisogna quindi esaminare motivazione, norma applicata, consultazioni svolte e informazioni concretamente acquisite. Una formula generica che richiami soltanto il SIS può porre problemi diversi da un provvedimento fondato su un’istruttoria completa.

La strategia può richiedere contemporaneamente iniziative in Italia e nello Stato segnalante: contestare il diniego italiano non equivale necessariamente a ottenere la rettifica o cancellazione del dato estero.

In definitiva, una segnalazione francese, tedesca, spagnola o di altro Stato Schengen è un elemento serio che deve essere affrontato tecnicamente. Ma la sua esistenza, da sola, non consente di comprendere quale sarà l’esito della pratica senza conoscere natura della segnalazione, procedimento interessato e regole europee applicabili.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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venerdì 25 settembre 2026

From International Student to Migrant Worker: Changing Residence Status in Italy

From International Student to Migrant Worker: Changing Residence Status in Italy

The conversion of a study residence permit into a work permit and the broader question of legal mobility within the Italian immigration system

International students are admitted to Italy for a specific purpose: education.

Yet education is rarely disconnected from employment. A student acquires qualifications, develops language skills, builds professional relationships and may receive a job offer before or after completing a course of study.

At that point, immigration law faces a fundamental question.

Must the foreign national leave Italy and seek a new form of admission from abroad, or can a lawful period of residence for study evolve into lawful residence for employment?

The issue appears directly in TAR Lazio, Rome, Judgment No. 14434/2026, concerning the rejection of an application to convert a residence permit for study into one for subordinate employment.

The case provides an opportunity to examine a broader feature of Italian immigration law: legal mobility between residence statuses.

Admission for study and residence for work serve different purposes

A study permit and a work permit cannot simply be treated as interchangeable documents.

They correspond to different legal grounds for residence.

The first is connected with education.

The second is connected with economic activity.

Different requirements may therefore apply, and the existence of a valid study permit does not automatically establish entitlement to a work permit.

Conversion exists precisely because a legal mechanism is required to move from one basis of residence to another.

Conversion is more than an administrative formality

It would be misleading to understand conversion merely as the replacement of one card with another.

The legal basis for the foreign national’s presence changes.

The administration is being asked to recognise that a person who was originally admitted for education now satisfies the conditions for remaining as a worker.

This has significant consequences.

It means that immigration status is not necessarily immutable.

Italian law can, within the conditions established by legislation, recognise that the legitimate purpose of residence may evolve over time.

Why student-to-work mobility matters

The issue has become increasingly important because international education is itself a form of human-capital investment.

A foreign student who completes part or all of an educational programme in Italy may already possess several characteristics that employers value.

The student may speak Italian.

The student may understand the institutional and professional environment.

The student may hold an Italian qualification.

The student may already have established lawful social and economic ties.

From a public-policy perspective, requiring such a person always to leave the country before beginning a completely new immigration process may appear inefficient.

But administrative convenience alone cannot determine the legal answer.

The transition must remain governed by legislation.

The principle of legality remains decisive

A job offer does not, by itself, create a right to conversion.

The applicant must satisfy the legal conditions applicable to the new residence status.

The employment relationship must be genuine.

The procedural requirements must be respected.

The administration must be able to verify that the transition corresponds to an actual employment project rather than a purely formal attempt to prolong residence.

The important point is therefore not that conversion should be automatic.

It is that the application should be assessed according to the rules governing conversion rather than according to an assumption that the original study purpose must remain permanent.

From immigration categories to immigration trajectories

This distinction points towards a broader conceptual change.

Immigration law traditionally classifies individuals according to categories.

Student.

Seasonal worker.

Employee.

Self-employed worker.

Family member.

Protected person.

These categories are necessary because different legal conditions apply to different forms of residence.

But individuals have trajectories, not merely categories.

A student becomes qualified and finds employment.

A seasonal worker receives an ordinary job offer.

An employee loses a job and searches for another.

A person initially dependent on a family relationship develops economic autonomy.

The challenge for immigration law is to preserve the legal significance of categories while creating lawful bridges between them.

The European dimension

Student mobility is also an increasingly European phenomenon.

Universities compete internationally for students, and national immigration systems form part of the infrastructure that makes academic mobility possible.

The legal position after study therefore affects the attractiveness of the educational system itself.

A country that admits international students but provides no intelligible pathway towards employment may educate individuals whom its labour market subsequently cannot retain.

Conversely, a system that automatically transformed study into permanent labour migration would undermine the distinction between admission categories.

The appropriate solution lies between those extremes: regulated mobility.

The role of administrative procedure

Conversion cases also demonstrate why procedure matters.

A student may have a valid employment opportunity but still face difficulties concerning timing, documentation or the interaction between different administrative authorities.

These procedural questions are not trivial.

Immigration status depends on them.

At the same time, administrative law must distinguish between the absence of a substantive legal requirement and a defect that can reasonably be clarified or corrected.

Excessive formalism can transform procedure from an instrument of legality into an obstacle to it.

Judicial review

When a conversion is refused, the administrative court does not normally decide whether it would personally employ the applicant or whether remaining in Italy would be socially desirable.

The legal inquiry is different.

Did the administration apply the correct legal framework?

Were the relevant facts properly established?

Were the documents considered?

Did the authority remain within the limits of its competence?

Was the reasoning capable of explaining why the legal conditions for conversion were considered absent?

This distinction preserves the role of the administration while maintaining judicial protection.

The labour-market perspective

There is also an economic dimension that cannot be ignored.

An international student who has already spent years in Italy may represent a very different migration profile from a person seeking first admission from abroad.

The State already knows the person’s identity and immigration history.

The individual has already lived within the legal system.

An employer may have identified a specific professional need.

Conversion can therefore reduce the distance between immigration policy and actual labour-market demand.

Again, this does not create a legal entitlement independently of statutory conditions.

But it explains why conversion is not merely a concession to the individual.

It can serve a broader administrative and economic function.

Stability through lawful transition

One of the most significant ideas emerging from conversion law is that stability does not always require remaining within the same status.

Legal stability may instead be achieved through a lawful transition from one status to another.

A student does not remain lawful because the study permit is artificially extended after its purpose has ended.

The student remains lawful because the legal system recognises, where the requirements are satisfied, a new basis for residence.

This is a more sophisticated conception of immigration control.

Control does not mean freezing the individual in the original category.

It means ensuring that every transition has a valid legal basis.

Conclusion

The conversion of a study residence permit into a work permit sits at the intersection of education policy, labour-market policy and immigration law.

It asks the legal system to recognise a simple reality: people change their activities over time.

The difficult question is not whether this happens.

It is how the law should respond when it happens.

TAR Lazio Judgment No. 14434/2026 places that problem within the concrete framework of administrative litigation.

Beyond the individual case, the issue reveals an increasingly important principle of modern immigration law: lawful migration should not necessarily be understood as a single status, but as a legally regulated trajectory between different statuses.

The legitimacy of that trajectory depends on compliance with the law.

Its usefulness lies in allowing the legal system to respond to real changes in a person’s educational and professional life without requiring every change to become a new beginning.

Avv. Fabio Loscerbo
Attorney admitted to practice before the Italian Supreme Court
Registered in the Register of Interest Representatives of the Italian Chamber of Deputies in the field of Immigration
Registered lobbyist in the European Union Transparency Register No. 280782895721-36 in the field of Migration and Asylum
ORCID: 0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jR4Hc8k

giovedì 24 settembre 2026

من التدريب إلى العمل: متى يمكن أن تتحول الإقامة المؤقتة في إيطاليا إلى إقامة للعمل؟

من التدريب إلى العمل: متى يمكن أن تتحول الإقامة المؤقتة في إيطاليا إلى إقامة للعمل؟

تحويل تصريح الإقامة من التدريب إلى العمل في ضوء القضاء الإداري الإيطالي لعام 2026

يُبنى تصريح الإقامة لأغراض التدريب على فكرة واضحة: دخول الأجنبي أو إقامته في إيطاليا مرتبطان بمسار تكويني محدد ومؤقت، وليس بعلاقة عمل عادية.

لكن الواقع قد يتغير أثناء هذا المسار.

فقد يكتسب المتدرب مهارات مهنية، وقد تتعرف شركة على قدراته، وقد تظهر فرصة عمل حقيقية قبل انتهاء التصريح. عندئذ يبرز سؤال مهم في قانون الهجرة الإيطالي: هل يجب أن يغادر الشخص إيطاليا ويبدأ مسار دخول جديد من الخارج، أم يمكن تحويل وضعه القانوني من التدريب إلى العمل؟

هذه المسألة ظهرت أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لإميليا رومانيا، مقر بولونيا، في الحكم رقم 1381 لسنة 2026، المتعلق بطلب تحويل تصريح إقامة للتدريب إلى تصريح مرتبط بالعمل.

القضية تفتح باباً أوسع من المسألة الإجرائية الفردية، لأنها تتعلق بفكرة أساسية في قانون الهجرة المعاصر: هل يجب أن يبقى سبب الإقامة ثابتاً منذ لحظة الدخول، أم يمكن للقانون أن يعترف بالتطور المشروع للمسار الشخصي والمهني للأجنبي؟

تصريح التدريب ليس تصريح عمل

يجب أولاً الحفاظ على التمييز بين الفئتين.

التدريب والعمل ليسا الشيء نفسه من الناحية القانونية.

التدريب يهدف أساساً إلى اكتساب المعرفة والمهارات والخبرة المهنية. أما العمل فيقوم على علاقة إنتاجية يحصل فيها العامل على أجر مقابل نشاط يؤديه لصالح صاحب العمل.

ولهذا السبب لا يمكن اعتبار كل تدريب علاقة عمل مقنّعة، كما لا يمكن افتراض أن تصريح التدريب يمنح تلقائياً الحق في البقاء للعمل بعد انتهاء البرنامج.

لكن هذا التمييز لا يعني بالضرورة استحالة الانتقال من وضع إلى آخر.

وهنا تظهر وظيفة التحويل.

التحويل هو تغيير في الأساس القانوني للإقامة

عندما يطلب الأجنبي تحويل التصريح، فهو لا يطلب مجرد تمديد الوثيقة الموجودة.

إنه يطلب من الإدارة الاعتراف بأن السبب القانوني الذي يبرر إقامته قد تغير.

كان موجوداً في إيطاليا للتدريب.

وأصبح الآن يريد البقاء بسبب وجود عمل.

هذه النقطة أساسية لفهم طبيعة الإجراء.

فالتحويل ليس استثناءً تقنياً صغيراً، بل هو أداة تسمح للنظام القانوني بالتعامل مع تطور الحياة الواقعية دون الحاجة دائماً إلى قطع الاستمرارية القانونية للإقامة.

لماذا تعتبر هذه المسألة مهمة؟

لأن التدريب يمثل في كثير من الحالات نقطة اتصال مباشرة مع سوق العمل.

الشخص الذي يتدرب داخل مؤسسة أو قطاع اقتصادي يكتسب معرفة لا تتعلق فقط بالمهنة، بل أيضاً بطريقة عمل الشركات الإيطالية، واللغة المهنية، والقواعد التنظيمية والعلاقات داخل بيئة العمل.

إذا ظهرت بعد ذلك فرصة عمل حقيقية، فإننا لا نكون بالضرورة أمام مشروع هجرة جديد تماماً.

يمكن أن نكون أمام تطور طبيعي لمسار بدأ بصورة قانونية.

وهذا يفسر لماذا تصبح قواعد التحويل مهمة ليس فقط للأجنبي، بل أيضاً لصاحب العمل وللسوق الاقتصادية.

الشرعية تبقى الشرط الأساسي

الاعتراف بإمكانية تطور المسار لا يعني أن التحويل يجب أن يكون تلقائياً.

يجب احترام الشروط التي يحددها القانون.

ويجب أن تكون علاقة العمل حقيقية.

كما يجب تقديم الوثائق المطلوبة وإثبات توافر المتطلبات المرتبطة بنوع التصريح الجديد.

إذن، المسألة ليست الاختيار بين الرقابة وعدم الرقابة.

المسألة هي تحديد موضوع الرقابة بصورة صحيحة.

ينبغي للإدارة أن تتحقق من وجود الشروط القانونية للعمل، بدلاً من افتراض أن الطبيعة المؤقتة للتدريب تمنع بصورة مطلقة أي تطور لاحق.

خطر الشكلية المفرطة

تظهر في هذا المجال مشكلة متكررة في قانون الهجرة: العلاقة بين الجوهر والإجراءات.

تتميز إجراءات الإقامة بعدد كبير من النماذج والمواعيد والوثائق والسلطات المختلفة.

وهذه العناصر ضرورية لتنظيم النظام.

لكن عندما توجد فرصة عمل حقيقية ويكون الأجنبي موجوداً بصورة قانونية، يجب التمييز بين غياب شرط جوهري وبين خطأ إجرائي يمكن تصحيحه.

فالنتيجة المترتبة على رفض التحويل قد تكون شديدة للغاية: شخص كان يقيم بصورة قانونية ويملك فرصة عمل فعلية يمكن أن يجد نفسه مهدداً بفقدان وضعه القانوني بسبب مشكلة إدارية لا تتعلق بحقيقة العمل نفسه.

ومن هنا تأتي أهمية مبدأ التناسب وحسن الإدارة.

التدريب كمرحلة من مراحل الاندماج المهني

هناك أيضاً جانب أكثر عمقاً.

إذا كان الهدف من التدريب هو تطوير القدرات المهنية، فإن نجاحه قد يتمثل تحديداً في قدرة الشخص على دخول سوق العمل.

ومن هذا المنظور، فإن الانتقال من التدريب إلى العمل لا يمثل فشلاً في الغرض الأصلي من الإقامة.

قد يمثل، على العكس، النتيجة الإيجابية لذلك الغرض.

وهذا لا يلغي قواعد الهجرة.

لكنه يساعد على فهم سبب وجود آليات قانونية تسمح، في بعض الحالات، بتغيير نوع التصريح.

من إدارة الدخول إلى إدارة المسارات

تقليدياً، يركز قانون الهجرة كثيراً على لحظة الدخول.

من يستطيع الدخول؟

ولأي سبب؟

وبأي تأشيرة؟

لكن بعد دخول الشخص بصورة قانونية تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية: إدارة المسار القانوني للإقامة.

قد يفقد العامل وظيفته.

وقد يجد الطالب عملاً.

وقد ينتقل المتدرب إلى علاقة عمل.

وقد يصبح الشخص الذي كان يعتمد على سبب معين للإقامة مستقلاً اقتصادياً.

النظام الذي لا يستطيع التعامل مع هذه التحولات سيضطر باستمرار إلى إعادة الأشخاص إلى نقطة البداية.

مصلحة صاحب العمل أيضاً

المسألة لا تتعلق فقط بحقوق الأجنبي.

إذا استثمرت مؤسسة في تدريب شخص ثم أرادت توظيفه، فإن إمكانية تحويل الوضع القانوني تؤثر أيضاً على كفاءة سوق العمل.

إجبار العامل المحتمل على مغادرة إيطاليا وبدء مسار جديد من الخارج، عندما يسمح القانون بالتحويل، قد يؤدي إلى خسارة الوقت والمهارات والاستثمار الذي تحقق خلال التدريب.

ولهذا فإن وضوح قواعد التحويل يخدم أيضاً الشركات والإدارة العامة.

القضاء كأداة لفهم حدود النظام

تكتسب الأحكام الإدارية في هذا المجال أهمية خاصة لأنها تكشف نقاط الاحتكاك بين النص القانوني والتطبيق الإداري.

القضية التي وصلت إلى محكمة بولونيا عام 2026 تؤكد أن الانتقال من التدريب إلى العمل ليس مسألة نظرية، بل مشكلة عملية يمكن أن تحدد مستقبل الإقامة القانونية للشخص.

ومن الضروري، عند تحليل هذه الأحكام، التمييز دائماً بين ما يسمح به القانون من حيث المبدأ وبين الشروط الواقعية والإجرائية المطلوبة في كل قضية.

الخلاصة

تصريح التدريب يعكس مشروعاً مؤقتاً ومحدداً.

لكن المشروع المهني للشخص يمكن أن يتطور.

وعندما تظهر فرصة عمل حقيقية، يصبح السؤال القانوني هو ما إذا كانت شروط النظام تسمح بتحويل هذا التطور الواقعي إلى وضع قانوني جديد.

هذه هي الوظيفة العميقة للتحويل.

إنه يسمح لقانون الهجرة، ضمن الحدود التي يضعها المشرّع، بألا يعامل حياة الشخص كما لو كانت صورة ثابتة التُقطت في يوم دخوله إلى إيطاليا.

يمكن أن يتغير سبب الإقامة.

لكن هذا التغيير يجب أن يتم داخل القانون، وبشفافية، وعلى أساس علاقة عمل حقيقية.

وهنا يلتقي قانون الهجرة مع سياسة الاندماج المهني: عندما يتحول التدريب الناجح إلى عمل حقيقي، يصبح على النظام القانوني أن يقرر ما إذا كان سيعترف بهذا التطور أو سيطلب من الشخص أن يبدأ كل شيء من جديد.

Avv. Fabio Loscerbo
محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض الإيطالية
مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة
جماعة ضغط مسجلة في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء
ORCID: 0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/khNQHza

Badanti e baby sitter dall’estero: nel 2026 esiste un canale fuori quota aperto tutto l’anno

Nel 2026 le famiglie che devono far arrivare dall’estero un lavoratore per assistere una persona ultraottantenne, una persona con disabilità o un bambino fino a sei anni non sono necessariamente vincolate al click day ordinario del decreto flussi. Accanto alle quote ordinarie esiste infatti un canale distinto, operativo dal 1° gennaio e utilizzabile nel corso dell’intero anno, entro un limite autonomo di 10.000 ingressi. È una possibilità concreta, ma con regole specifiche che vanno conosciute prima di presentare la domanda.

Due canali diversi per il lavoro domestico

La prima distinzione è essenziale. Per il 2026 il decreto flussi ha previsto una quota ordinaria destinata al settore dell’assistenza familiare, soggetta alla procedura di precompilazione e al click day. Il Ministero del Lavoro ha attribuito il 18 febbraio 2026 complessivamente 13.600 quote per questi ingressi.

Accanto a questa procedura opera però un secondo canale, introdotto originariamente dal decreto-legge n. 145/2024 e prorogato per gli anni 2026, 2027 e 2028 dal decreto-legge n. 146/2025, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179.

Questo secondo canale viene definito “fuori quota” perché non utilizza le quote ordinarie del decreto flussi e non è legato al relativo click day. Ciò non significa, tuttavia, che gli ingressi siano illimitati: la legge mantiene un tetto massimo autonomo di 10.000 lavoratori per ciascun anno.

Chi può essere assistito

La procedura riguarda il lavoro di assistenza familiare o sociosanitaria destinato a tre categorie di persone.

La prima è costituita dai cosiddetti “grandi anziani”, cioè dalle persone che hanno compiuto ottanta anni. Non è necessario che l’ultraottantenne sia totalmente non autosufficiente: il requisito anagrafico è sufficiente per accedere a questo specifico canale.

La seconda categoria riguarda le persone con disabilità, secondo la definizione contenuta nel decreto legislativo n. 62/2024. In questo caso la condizione di disabilità deve risultare formalmente riconosciuta. La semplice non autosufficienza, in assenza del riconoscimento richiesto dalla normativa, non consente di utilizzare automaticamente questa procedura.

La terza categoria, introdotta nella disciplina successiva, riguarda i bambini dalla nascita fino al compimento dei sei anni. Il canale può quindi essere utilizzato anche per l’ingresso di lavoratori destinati all’assistenza dei minori, comunemente indicati come baby sitter.

La domanda non può essere presentata direttamente dal datore di lavoro

È questo uno degli aspetti più importanti sul piano pratico. Per la procedura fuori quota il datore di lavoro non può semplicemente accedere al Portale Servizi e inoltrare autonomamente la richiesta.

La domanda deve essere trasmessa allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite un’Agenzia per il lavoro regolarmente iscritta nell’apposito albo oppure tramite una delle associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore domestico.

Dal 1° gennaio 2026 il Portale Servizi del Ministero dell’Interno prevede il modello “A-BIS fuori quota”, collocato tra le domande di nulla osta per lavoro al di fuori delle quote. La presentazione rimane aperta durante l’anno e, proprio per questo, non occorre attendere un nuovo click day.

Chi può assumere il lavoratore

La richiesta può riguardare l’assistenza dello stesso datore di lavoro oppure quella del coniuge, di un parente o di un affine entro il secondo grado, anche non convivente, purché residente in Italia. Quando la persona con disabilità necessita di sostegno intensivo, la possibilità può estendersi, nei casi previsti, anche al terzo grado.

La disciplina contiene però anche limitazioni dirette a evitare che questo canale venga utilizzato per regolarizzare rapporti familiari che non corrispondono a un effettivo rapporto di lavoro domestico. Prima del deposito è quindi indispensabile verificare sia il rapporto tra datore di lavoro e persona assistita sia quello eventualmente esistente tra quest’ultima e il lavoratore che si intende far entrare.

Il requisito economico va verificato prima della domanda

Anche nella procedura fuori quota la sostenibilità economica dell’assunzione costituisce normalmente un elemento dell’istruttoria. La disciplina prevede tuttavia una rilevante eccezione: quando il datore di lavoro è egli stesso affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e richiede il lavoratore per la propria assistenza, non è richiesta la dimostrazione del requisito reddituale secondo le regole ordinarie.

Negli altri casi è opportuno verificare preventivamente il reddito disponibile, il costo complessivo del rapporto di lavoro e la documentazione necessaria. Una domanda formalmente possibile, ma economicamente incompatibile con l’assunzione proposta, rischia infatti di arrestarsi nella fase istruttoria.

Non opera il silenzio-assenso sul nulla osta

Un altro punto da chiarire riguarda i tempi. Per queste domande si applicano le disposizioni dell’articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione, ma è espressamente escluso il meccanismo del silenzio-assenso.

Il decorso del termine non produce quindi automaticamente il nulla osta. Devono essere completate le verifiche di competenza della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro e occorre attendere l’effettivo provvedimento dello Sportello Unico.

Per il datore di lavoro e per il lavoratore questo significa che l’assenza di una risposta non può essere interpretata come autorizzazione all’ingresso. Se il procedimento si prolunga oltre termini ragionevoli, gli strumenti corretti sono il sollecito, l’accesso agli atti e, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, la tutela contro il silenzio dell’amministrazione.

Il permesso di soggiorno e il vincolo dei primi dodici mesi

Dopo il rilascio del nulla osta, il visto e l’ingresso regolare in Italia, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, riconducibile alla disciplina del permesso unico lavoro. La durata dipende dal contratto e dai limiti previsti dal Testo unico: per il lavoro a tempo indeterminato può arrivare fino a due anni.

La maggiore flessibilità nell’ingresso è però accompagnata da un vincolo iniziale. Nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale in Italia il lavoratore deve svolgere esclusivamente l’attività per la quale è stato autorizzato. Anche l’eventuale cambiamento del datore di lavoro è soggetto alla preventiva autorizzazione del competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Si tratta di una previsione da tenere presente soprattutto quando il rapporto di lavoro si interrompe prematuramente: non è prudente considerare il permesso immediatamente spendibile, senza ulteriori adempimenti, in qualsiasi altro settore o presso qualsiasi altro datore.

Perché questo canale è importante nel 2026

La procedura risponde a una difficoltà concreta del sistema dei flussi: il bisogno di assistenza familiare nasce spesso all’improvviso e non è compatibile con un calendario che concentra le domande in pochi giorni dell’anno. Una persona può diventare non autosufficiente, una famiglia può avere bisogno di assistenza continuativa oppure può rendersi necessario sostituire un lavoratore quando il click day è ormai trascorso.

Per questo il canale fuori quota rappresenta uno strumento utile, ma non deve essere confuso con una liberalizzazione generalizzata dell’ingresso per lavoro domestico. La platea degli assistiti è delimitata, il numero annuale è comunque fissato in 10.000 unità, l’invio passa obbligatoriamente attraverso determinati intermediari e l’istruttoria conserva controlli sostanziali.

Cosa conviene fare prima di avviare la procedura

Prima di individuare il lavoratore all’estero e sostenere costi per documenti, traduzioni o organizzazione del viaggio, è consigliabile verificare quattro elementi: che la persona da assistere rientri effettivamente in una delle categorie previste; che il soggetto che intende assumere abbia titolo per presentare la richiesta; che siano soddisfatti gli eventuali requisiti economici; che l’Agenzia per il lavoro o l’associazione datoriale scelta sia abilitata a trasmettere il modello A-BIS fuori quota.

È altrettanto opportuno distinguere questa procedura dalla domanda ordinaria del decreto flussi. Presentare il modello sbagliato o impostare l’istanza come se si trattasse di una normale quota per lavoro domestico può significare perdere proprio il vantaggio principale del nuovo sistema: poter attivare la procedura nel corso dell’anno senza attendere il successivo click day.

Nel 2026, dunque, per molte famiglie il problema non è più soltanto chiedersi se esista una quota disponibile per una badante o una baby sitter, ma individuare correttamente il canale giuridico attraverso il quale quella specifica esigenza di assistenza può essere soddisfatta.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.