venerdì 30 ottobre 2026

Tribunale di Torino, RG 17608/2026: la manifestazione di volontà e il regime transitorio del nuovo Patto europeo

La determinazione della disciplina applicabile a una domanda di protezione internazionale può dipendere dalla data della prima manifestazione di volontà del richiedente oppure da quella della successiva formalizzazione amministrativa. La distinzione è decisiva soprattutto quando, fra i due momenti, sia intervenuta una riforma delle procedure. Il Tribunale di Torino, con decreto cautelare del 9 ottobre 2026, RG 17608/2026, si è confrontato con questa difficoltà nel passaggio al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.

L’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 contiene una disciplina intertemporale che fa riferimento alla formalizzazione della domanda. La normativa nazionale transitoria, e in particolare l’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 100 del 2026, utilizza invece la nozione di presentazione, sollevando una questione interpretativa che non può essere risolta senza confrontare il ruolo del richiedente e quello dell’amministrazione.

Il punto sostanziale è che l’accesso alla procedura di asilo si apre attraverso l’espressione della volontà di chiedere protezione. La successiva attività di registrazione e formalizzazione dipende dall’organizzazione degli uffici, dalle disponibilità degli appuntamenti e dai tempi della Questura. Se i ritardi amministrativi determinassero automaticamente l’applicazione di un regime successivo e più restrittivo, il richiedente subirebbe conseguenze processuali non dipendenti dalla sua condotta.

Nel caso esaminato la manifestazione della volontà di chiedere asilo era stata documentata prima del 12 giugno 2026, mentre la formalizzazione era avvenuta successivamente. Il Tribunale ha valorizzato la nozione di presentazione contenuta nella disciplina transitoria interna e ha ritenuto non applicabile, nella fattispecie, la procedura accelerata invocata dall’amministrazione sulla base della data successiva. Ha quindi accertato l’effetto sospensivo del ricorso e il diritto a permanere durante il giudizio.

La pronuncia non deve essere trasformata in una regola generale definitivamente consolidata sull’intera normativa intertemporale: si tratta di una decisione cautelare, fondata su una specifica ricostruzione del rapporto fra fonti nazionali ed europee. Essa evidenzia però un problema giuridico reale, che riguarda l’effettività dell’accesso alla protezione e il principio di affidamento.

Nella pratica professionale assumono particolare importanza le prove della prima manifestazione di volontà: comunicazioni PEC, ricevute, richieste di appuntamento e altri elementi idonei a dimostrare che la persona si era già rivolta all’autorità. Il momento in cui lo Stato riesce a formalizzare la domanda non dovrebbe essere confuso, senza adeguato fondamento normativo, con il momento in cui la persona ha chiesto protezione.

Il decreto di Torino offre quindi uno spunto importante sul rapporto fra continuità della tutela giurisdizionale, successione delle norme e responsabilità organizzativa dell’amministrazione.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Corte d'appello di Roma n. 3775/2026: assegno sociale e prova dei redditi percepiti all'estero

Per il riconoscimento dell’assegno sociale a un cittadino straniero regolarmente soggiornante può essere richiesto un certificato reddituale rilasciato dalle autorità del suo Paese d’origine, tradotto e legalizzato, come condizione ulteriore rispetto alle verifiche previste per i residenti italiani? La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026, ha affrontato la questione nel contenzioso relativo a un diniego dell’INPS.

Il problema riguarda il rapporto fra prova della condizione economica, residenza fiscale e divieto di discriminazione. L’esistenza di redditi eventualmente prodotti all’estero costituisce certamente un dato rilevante per verificare l’accesso a una prestazione assistenziale subordinata a requisiti reddituali. Ma la necessità di accertare tali risorse non autorizza automaticamente l’imposizione, al solo cittadino straniero, di un mezzo di prova aggiuntivo che non trovi adeguato fondamento normativo.

Secondo la ricostruzione della decisione resa pubblica dai repertori specialistici, la Corte ha valorizzato l’articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi e la soggezione dei residenti in Italia al sistema di imposizione sui redditi, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo in cui questi siano prodotti, fatte salve le regole per evitare la doppia imposizione. In tale prospettiva non risulterebbe giustificato richiedere, come condizione necessaria per l’assegno sociale, la certificazione specificamente proveniente dal Paese d’origine.

La sentenza ha riformato l’impostazione adottata nel primo grado di giudizio. Non deve tuttavia essere letta come un’esenzione dello straniero dall’onere di provare la situazione economica o come un riconoscimento automatico della prestazione. Il requisito reddituale resta soggetto a verifica; ciò che viene in discussione è la legittimità di un particolare aggravamento documentale collegato alla nazionalità del richiedente.

La rilevanza professionale è significativa. Nel contenzioso sulle prestazioni sociali occorre separare la verifica sostanziale del reddito dalle modalità amministrative della sua dimostrazione, individuando la fonte della richiesta documentale e controllando se essa imponga un trattamento differenziato ragionevolmente giustificabile.

Il principio riguarda anche la qualità delle prassi amministrative. Il controllo dell’accesso a risorse pubbliche è un dovere dell’ente previdenziale, ma il sistema delle prove non può essere costruito su presunzioni generali legate alla condizione di straniero.

La ricostruzione del caso è basata sulle rassegne giurisprudenziali che hanno divulgato la sentenza n. 3775/2026; il testo integrale non è stato direttamente acquisito. Gli ulteriori dettagli processuali dovranno pertanto essere verificati sul provvedimento completo prima di ricavarne ulteriori proposizioni interpretative.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Corte d'appello di Catanzaro, 23 settembre 2026: soccorso in mare, ordini libici e illegittimità del fermo della Humanity 1

Il potere amministrativo di sanzionare le navi impegnate nel soccorso in mare incontra un limite quando le istruzioni delle autorità di coordinamento comporterebbero il trasferimento delle persone soccorse verso un luogo non sicuro. La Corte d’appello di Catanzaro, con una sentenza del 23 settembre 2026 relativa alla nave Humanity 1, ha affrontato il rapporto fra ordini provenienti dalle autorità libiche, obblighi di soccorso e legittimità delle sanzioni amministrative.

La vicenda riguarda un fermo disposto nel dicembre 2023 nei confronti della nave umanitaria in seguito al mancato rispetto di indicazioni attribuite alla cosiddetta Guardia costiera libica. Secondo le ricostruzioni pubbliche della decisione, il giudice d’appello ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo illegittimo il fermo perché le istruzioni in discussione avrebbero implicato il ritorno delle persone soccorse in un territorio che non offre le necessarie garanzie di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Il diritto del mare e gli obblighi di ricerca e soccorso non si esauriscono nel recupero fisico delle persone dalla situazione di pericolo. L’intervento deve condurre, secondo le regole internazionali applicabili, a un luogo sicuro, ove l’incolumità dei sopravvissuti e il rispetto dei loro diritti fondamentali possano essere effettivamente garantiti. La qualificazione del luogo di sbarco deve fondarsi sulle condizioni reali e non esclusivamente sull’indicazione impartita da un’autorità marittima.

Nel giudizio assume rilievo anche la distinzione fra il dovere ordinario di cooperare al coordinamento delle operazioni e la pretesa di eseguire istruzioni incompatibili con obblighi superiori. L’esistenza di un ordine non ne comporta automaticamente la vincolatività giuridica, se l’esecuzione determinerebbe la violazione delle regole poste a protezione della vita e della persona.

Non si può tuttavia desumere dalla vicenda una generale immunità delle navi umanitarie dalle norme nazionali di coordinamento e controllo. La legittimità di ciascuna sanzione richiede la verifica dei fatti, della competenza delle autorità, del contenuto effettivo delle istruzioni e della compatibilità del comportamento richiesto con il quadro normativo.

Per il contenzioso amministrativo e civile la pronuncia pone in risalto il nesso fra accertamento delle condizioni di sicurezza, motivazione del fermo e valutazione della condotta del comandante. È un tema sul quale la documentazione operativa, i messaggi radio e le circostanze del soccorso assumono evidente importanza probatoria.

La sentenza è attualmente esaminata sulla base di fonti che ne riferiscono l’esito e gli argomenti principali; il testo integrale e il numero ufficiale non sono stati acquisiti. Le considerazioni qui formulate sono pertanto limitate ai dati verificati nella documentazione pubblicamente disponibile.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

CGUE, C-521/25 Commissione contro Ungheria: l'espulsione non può sostituire automaticamente una pena per traffico di esseri umani

La trasformazione automatica di una pena detentiva definitiva in un obbligo di lasciare il territorio nazionale può essere incompatibile con il diritto dell’Unione quando priva la risposta penale di effettività, capacità dissuasiva e proporzionalità. È la questione affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, decima sezione, nella sentenza del 15 ottobre 2026, causa C-521/25, Commissione contro Ungheria, ECLI:EU:C:2026:875.

Il procedimento per inadempimento riguarda la disciplina ungherese introdotta nel 2023, relativa a persone condannate per reati di traffico di esseri umani ai quali sia stata applicata anche l’espulsione. Il meccanismo consentiva di convertire automaticamente la detenzione residua in una forma speciale di reintegrazione che, nella sostanza, si traduceva nell’obbligo di lasciare il Paese entro settantadue ore e nel divieto di farvi ritorno per il periodo corrispondente.

La Corte ha esaminato se tale meccanismo fosse compatibile con gli obblighi europei che impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il dato determinante non è la denominazione nazionale della misura, ma il suo contenuto reale: quando la pena detentiva irrogata non viene eseguita e la risposta si riduce all’allontanamento, viene meno un elemento essenziale dell’effettività della sanzione.

Il giudice europeo ha valorizzato inoltre il carattere automatico della conversione. La mancanza di un accertamento individuale sulle caratteristiche del reato, sulla condotta dell’autore e sulle circostanze della vicenda impedisce di giustificare la misura come risposta proporzionata al fatto accertato. L’automatismo presenta quindi una duplice criticità: attenua la risposta rispetto alla pena irrogata e impedisce di modulare la decisione in funzione delle particolarità del caso.

La pronuncia non afferma che ogni alternativa alla detenzione sia contraria al diritto europeo né vieta agli Stati di disporre l’allontanamento degli stranieri che abbiano commesso reati. La questione concerne lo specifico assetto sanzionatorio ungherese e la sua capacità di soddisfare gli obblighi europei in materia di repressione del traffico di esseri umani.

La differenza tra allontanamento amministrativo, conseguenze migratorie della condanna ed esecuzione della sanzione penale deve rimanere netta. Un provvedimento che incide sul diritto di soggiorno non coincide necessariamente con la pena imposta dall’ordinamento per il reato commesso.

Dal punto di vista sistematico, la sentenza richiama una regola generale di legalità sostanziale: l’efficacia delle politiche di sicurezza non può essere misurata soltanto attraverso l’espulsione dal territorio, quando il diritto sovranazionale richiede una sanzione penale effettiva e individualmente proporzionata. L’accertamento di inadempimento comporta per lo Stato interessato l’obbligo di conformarsi alla decisione.

Avv. Fabio Loscerbo

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Corte EDU, O.H. e altri contro Serbia: espulsioni collettive e tutela dei richiedenti asilo alla frontiera

Il divieto di espulsioni collettive protegge la persona straniera contro l’allontanamento deciso senza un esame effettivo della sua situazione individuale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, con sentenza del 3 febbraio 2026 nel caso O.H. e altri contro Serbia, ricorso n. 57185/17, ECLI:CE:ECHR:2026:0203JUD005718517, ha esaminato il trasferimento forzato di cittadini afghani dalla Serbia verso la Bulgaria.

La vicenda trae origine da fatti del febbraio 2017. Dopo il fermo nei pressi della frontiera, alcuni richiedenti avevano manifestato la volontà di accedere alla protezione internazionale e ottenuto provvedimenti interni destinati a consentire loro di proseguire la procedura. Nonostante ciò, erano stati trasferiti verso il confine bulgaro e costretti ad attraversarlo, senza un esame individuale adeguato dei rischi e delle garanzie di accesso alla procedura d’asilo nel Paese di destinazione.

La Corte ha distinto diversi piani di responsabilità convenzionale. Il divieto di espulsioni collettive previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 impedisce che la misura di allontanamento si traduca in un trasferimento di gruppo privo di un controllo individuale. L’articolo 3 della Convenzione esige, inoltre, che lo Stato valuti il rischio di trattamenti vietati, compresa la possibilità che il Paese di destinazione non offra un accesso effettivo a una procedura d’asilo adeguata.

L’esame ha riguardato anche le modalità concrete dell’operazione e la privazione della libertà personale. La Corte ha accertato violazioni relative al trattamento subito durante il trasferimento, all’omessa verifica dell’accesso all’asilo in Bulgaria, alla detenzione in una fase dell’operazione e alla possibilità di sottoporre tale privazione della libertà a un controllo giudiziario. Non tutte le doglianze sono state accolte: per esempio, sono stati esclusi alcuni profili di violazione riferiti alle condizioni della detenzione, mentre la prosecuzione dell’esame ha riguardato soltanto i ricorrenti rimasti nel procedimento.

La decisione evidenzia che il controllo di legalità dell’allontanamento non può essere limitato alla formale esistenza di un potere di polizia di frontiera. Occorre verificare le circostanze concrete, la possibilità di formulare una domanda di protezione, l’effettività dei rimedi e il comportamento tenuto dalle autorità nell’esecuzione del trasferimento.

L’obbligo di non respingimento non opera soltanto nei confronti di trasferimenti verso il Paese d’origine: può riguardare anche il rinvio verso un Paese terzo quando il rischio derivi dalla mancanza di garanzie e dalla possibilità di un successivo respingimento.

La Corte ha riconosciuto ai ricorrenti per i quali sono state accertate violazioni una soddisfazione equitativa, nei limiti indicati in sentenza. La pronuncia deve essere considerata per il suo specifico esito, senza presumere automaticamente la definitività prima della verifica delle condizioni previste dall’articolo 44 della Convenzione.

Il caso ribadisce la centralità dell’esame individuale come condizione di legittimità del controllo delle frontiere. La tutela dei diritti fondamentali non è incompatibile con la gestione dei movimenti migratori, ma ne costituisce un limite giuridico imprescindibile.

Avv. Fabio Loscerbo

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Visto universitario e interruzione degli studi: i limiti della motivazione del diniego

Il rilascio del visto per studio è subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla normativa applicabile, ma la discrezionalità amministrativa non giustifica decisioni basate su presunzioni prive di adeguata istruttoria. Il TAR Lazio, Roma, sezione V-quater, con sentenza n. 9553 del 22 maggio 2026, R.G. n. 14173/2025, ha esaminato il rifiuto di un visto opposto a uno studente tunisino anche in ragione di una precedente interruzione del percorso universitario. Il dato cronologico può certamente costituire un elemento dell'istruttoria. Non può tuttavia assumere in modo automatico il significato di assenza di un genuino progetto formativo: occorre considerare le ragioni del percorso individuale, la documentazione prodotta e la coerenza della domanda. Nella vicenda esaminata il riesame successivo alla fase cautelare ha condotto al rilascio del visto. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, procedendo nondimeno all'accertamento dell'illegittimità del diniego ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo. Il significato della decisione è processualmente preciso. Non si tratta di una condanna al risarcimento né di una generale affermazione secondo cui ogni sospensione degli studi sia irrilevante. Si riconosce invece l'esigenza di una motivazione individualizzata e la possibilità di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità quando il provvedimento è stato successivamente superato. La sentenza costituisce un riferimento per le controversie sui visti universitari, nelle quali la qualità dell'istruttoria è determinante quanto il rispetto dei requisiti formali. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Nulla osta al lavoro e capacità economica del datore: il valore dei documenti sopravvenuti

La verifica della capacità economica del datore di lavoro nei procedimenti di ingresso non può essere ridotta a un'istantanea immutabile della situazione aziendale. Il TAR Toscana, con sentenza n. 424 del 27 febbraio 2026, è stato segnalato dalla rassegna specialistica per l'attenzione riservata ai documenti prodotti durante l'istruttoria su una revoca di nulla osta lavorativo. Il principio che emerge dalla ricostruzione disponibile riguarda il dovere dell'amministrazione di valutare gli elementi rilevanti effettivamente trasmessi, anche quando attestino una situazione economica evolutasi rispetto alla fase iniziale. Il procedimento amministrativo deve essere guidato dall'accertamento della realtà sostanziale e non dalla mera cristallizzazione di dati incompleti. È necessario distinguere il requisito sostanziale di capacità economica dall'effettiva acquisizione della documentazione. Un vizio di gestione informatica o di protocollazione non rende automaticamente irrilevante ciò che il privato dimostri di aver trasmesso nei modi previsti. D'altra parte, la produzione di nuovi documenti non impone necessariamente un esito favorevole se, all'esito della valutazione complessiva, i requisiti risultano mancanti. La questione assume particolare rilievo nelle procedure del decreto flussi, nelle quali tempi amministrativi e andamento dell'attività imprenditoriale possono non coincidere. La difesa dovrà documentare puntualmente invio, ricezione e contenuto degli elementi economici sopravvenuti. Nota sulle fonti: il presente commento si fonda sulla ricostruzione della rassegna specialistica relativa alla sentenza TAR Toscana n. 424/2026; il testo integrale della pronuncia non è stato acquisito e non vengono pertanto attribuite al giudice ulteriori statuizioni. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Espulsione e condanne penali: la pericolosità deve essere valutata in concreto

Il potere di espulsione dello straniero incontra limiti che non possono essere neutralizzati da un automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti penali. La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 1428 del 22 gennaio 2026, R.G. n. 4835/2025, ha affrontato il rapporto fra condanne, pericolosità attuale e legami familiari in una controversia relativa a un decreto di espulsione. Il giudizio sulla pericolosità richiede un accertamento riferito alla situazione concreta della persona. La storia penale resta un elemento importante, che l'autorità può e deve valutare secondo le disposizioni applicabili, ma non sostituisce l'esame delle circostanze individuali, della distanza temporale dai fatti e del radicamento familiare, quando giuridicamente rilevante. La pronuncia richiama così una distinzione fondamentale: la valutazione amministrativa di sicurezza non coincide automaticamente con l'effetto di una condanna. Occorre esplicitare le ragioni per cui le circostanze considerate esprimano una pericolosità attuale e bilanciarle, nei casi previsti dalla legge, con la tutela della vita privata e familiare. L'accoglimento del ricorso in cassazione non conferisce direttamente un titolo di soggiorno, ma impone un nuovo esame conforme al principio di diritto. La ricaduta pratica riguarda la necessità di allegazioni documentali puntuali sui rapporti personali, sul percorso successivo ai fatti penali e sull'effettività dei legami familiari. La tutela dell'ordine pubblico e il controllo giudiziario sugli automatismi non sono esigenze incompatibili: entrambe richiedono una decisione motivata, verificabile e aderente alla fattispecie individuale. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Reddito di cittadinanza e protezione sussidiaria: il requisito dei dieci anni davanti alla CGUE

Con la sentenza del 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, INPS, ECLI:EU:C:2026:376, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione del requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, previsto dalla disciplina italiana del reddito di cittadinanza e applicato anche ai beneficiari della protezione sussidiaria. Il rinvio pregiudiziale, proveniente dal Tribunale di Bergamo, poneva una questione che supera il dato formale dell'eguale applicazione della regola ai cittadini nazionali e ai titolari di protezione. Un requisito apparentemente uniforme può infatti determinare un particolare svantaggio per una categoria che, per le condizioni stesse della protezione internazionale, ha avuto minori possibilità di maturare una lunga residenza nello Stato ospitante. La Corte ha interpretato gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE nel senso che ostano a quella normativa nazionale, in quanto lesiva del principio di parità di trattamento relativo sia all'accesso all'occupazione sia all'assistenza sociale. L'interpretazione vincola il giudice del rinvio, chiamato a decidere la controversia alla luce della risposta europea. Va precisato che la decisione riguarda il reddito di cittadinanza, istituto successivamente superato nell'ordinamento italiano. Non è corretto trasporne automaticamente il dispositivo a ogni diversa prestazione sociale, senza esaminare la relativa base normativa e la categoria dei beneficiari. La sentenza illumina un punto sistematico: la parità di trattamento non si esaurisce nell'identità testuale dei requisiti, ma impone di considerare l'effetto concreto delle condizioni di accesso sui soggetti protetti dal diritto dell'Unione. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Soccorso in mare e diritto alla vita: gli obblighi degli Stati secondo la Corte EDU

Il controllo delle frontiere marittime non attenua gli obblighi positivi degli Stati in materia di tutela della vita. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 14 ottobre 2025, F.M. e altri contro Grecia, ricorso n. 17622/21, ha affrontato la responsabilità delle autorità pubbliche in relazione a un'operazione di soccorso nel Mar Egeo. L'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone non soltanto di astenersi dalla privazione arbitraria della vita, ma, nelle circostanze previste dalla giurisprudenza convenzionale, di adottare misure operative ragionevoli quando le autorità conoscano o debbano conoscere un rischio reale e immediato. Sul versante procedurale esso esige inoltre indagini effettive sulle circostanze dei fatti che abbiano posto in pericolo o comportato la perdita di vite umane. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 2 con riferimento alla gestione dell'operazione e alle carenze dei successivi accertamenti. Il giudizio non implica che ogni esito tragico in mare comporti automaticamente responsabilità statale: la verifica resta ancorata alle circostanze note, ai mezzi disponibili e alla condotta delle autorità competenti. La distinzione fra obbligo sostanziale di protezione e obbligo procedurale di indagine assume rilievo anche per la raccolta delle prove, la conservazione delle comunicazioni operative e la trasparenza delle attività di ricerca e soccorso. La pronuncia conferma che l'effettività del diritto alla vita dipende anche dalla ricostruibilità delle decisioni assunte nelle operazioni marittime: la protezione dei diritti non può arrestarsi sul confine territoriale o nella complessità tecnica delle operazioni di soccorso. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista