domenica 25 gennaio 2026

Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

 Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

Dal giugno 2026 entra pienamente in funzione il nuovo sistema europeo delle procedure di asilo. Per chi, come molti assistiti nella prassi italiana, arriva da un Paese considerato sicuro, entra nell’Unione irregolarmente oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia e presenta domanda puntando soprattutto alla protezione complementare, il momento decisivo resta uno solo: l’accesso effettivo alla procedura.

Il fulcro normativo è l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina quando e come una domanda di protezione internazionale si considera presentata. La disposizione chiarisce che la domanda nasce nel momento in cui il cittadino di un Paese terzo o l’apolide manifesta personalmente alle autorità competenti la volontà di ottenere protezione internazionale, anche se si tratta di un minore non accompagnato .

Non è richiesta una formula solenne né un modulo scritto immediato: è sufficiente che la persona esprima in modo comprensibile l’intenzione di chiedere asilo. Proprio per evitare zone d’ombra, la norma impone agli agenti pubblici di chiedere esplicitamente all’interessato se desidera ricevere protezione ogni volta che vi sia incertezza sul significato delle sue dichiarazioni .

Questo passaggio è centrale per chi viene fermato alla frontiera, in un centro di accoglienza o durante controlli di polizia. Dal giugno 2026, qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso obbliga l’amministrazione a trattarla come avvio della procedura, senza poter rinviare indefinitamente la questione o degradarla a una semplice richiesta informale.

L’Articolo 26 non vive isolato. Il regolamento collega subito la presentazione della domanda alle strutture di accoglienza disciplinate dalla direttiva sulle condizioni materiali, imponendo che queste vengano informate dell’avvenuta richiesta, e consente agli Stati di estendere tale meccanismo anche a chi è sottoposto ai controlli di frontiera previsti dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1356 . Ciò significa che anche nelle procedure più rapide e “di filtro” alla frontiera esterna la manifestazione di volontà non resta senza effetti giuridici.

Per il richiedente medio che presenta domanda in Italia, spesso dopo aver transitato in altri Paesi europei, l’accesso alla procedura produce immediatamente un altro effetto pratico: l’avvio degli obblighi di registrazione da parte delle autorità. Il Regolamento stabilisce che, una volta ricevuta la domanda, l’amministrazione competente deve provvedere alla registrazione in tempi strettissimi, normalmente entro cinque giorni, con la possibilità di arrivare a quindici solo in caso di afflussi eccezionali . Se la persona si rivolge a un ufficio che non è competente, questo è comunque tenuto a trasmettere la notizia entro tre giorni lavorativi all’autorità corretta, la quale dovrà procedere senza ritardi.

Qui emerge un primo nodo rilevante per chi mira alla protezione complementare. La registrazione non equivale ancora all’esame nel merito, ma segna l’ingresso formale nel sistema europeo di asilo e attiva anche la cooperazione tra Stati membri. Proprio in questa fase possono emergere elementi decisivi, come il possesso di un visto rilasciato da un altro Stato, precedenti domande o un ingresso irregolare altrove, che spingono le autorità ad avviare il meccanismo di determinazione dello Stato competente previsto dal Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Quest’ultimo non si limita a proclamare un principio di solidarietà tra Stati, ma costruisce un sistema vincolante di attribuzione delle responsabilità, fondato su criteri gerarchici come i legami familiari, i titoli di soggiorno o il luogo di primo ingresso irregolare, e su procedure di trasferimento tra Paesi membri.

Il collegamento tra accesso alla procedura e competenza emerge in modo chiaro nelle norme successive del Regolamento 2024/1348, che disciplinano la formalizzazione della domanda: se dopo la registrazione interviene un trasferimento verso lo Stato ritenuto competente ai sensi del Regolamento 2024/1351, il richiedente dovrà formalizzare la propria istanza davanti alle autorità di quel Paese entro ventuno giorni dall’identificazione sul territorio

Regolamento UE 2024 1348 Proce…

. L’accesso alla procedura, quindi, non garantisce di per sé che l’Italia resti lo Stato incaricato dell’esame, ma assicura che la richiesta venga presa in carico dal sistema europeo e non resti sospesa nel vuoto.

Per il cittadino proveniente da un Paese sicuro che fonda la propria strategia soprattutto su elementi di integrazione in Italia – lavoro, relazioni familiari, stabilità abitativa – questo passaggio è delicato. Dal giugno 2026 l’Unione punta a ridurre i cosiddetti movimenti secondari e a impedire che la scelta dello Stato in cui chiedere asilo sia puramente opportunistica. Ciò non elimina la possibilità di ottenere una protezione complementare, che resta affidata al diritto nazionale applicato nell’ambito della procedura comune, ma impone di giocare la partita sin dall’inizio anche sul terreno della competenza e della corretta canalizzazione della domanda.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 26 segna un cambio di passo importante. Non rafforza solo le garanzie di accesso del richiedente, imponendo alle autorità di prendere sul serio ogni manifestazione di volontà e di attivarsi senza indugio. Inserisce però questo accesso in un sistema europeo molto più integrato, in cui la domanda viene immediatamente incardinata in un circuito di controlli, scambi di informazioni e valutazioni sulla responsabilità tra Stati.

Per chi opera quotidianamente con richiedenti che arrivano in Italia dopo percorsi complessi, il messaggio è chiaro: dal giugno 2026 l’accesso alla procedura sarà più protetto sul piano formale, ma anche più rapidamente “europeizzato”. Presentare la domanda significa entrare subito in un meccanismo comune, che può condurre all’esame in Italia oppure al trasferimento verso un altro Paese membro. È in questo spazio, stretto tra garanzie procedurali e rigore nella gestione dei flussi, che si giocheranno molte delle future controversie sulla protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo


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