Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026
Dal 12 giugno 2026 si applicherà in tutta l’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1348, che sostituisce integralmente la direttiva 2013/32/UE e introduce una procedura comune per l’esame delle domande di protezione internazionale. In questo nuovo assetto, l’Articolo 8 – “Garanzie generali per i richiedenti” occupa una posizione centrale, poiché fissa il nucleo minimo di diritti procedurali che devono essere assicurati a ogni persona che presenti domanda di asilo nell’Unione .
La norma va letta sistematicamente insieme agli altri atti del Patto europeo su asilo e migrazione – in particolare il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac – che ridisegnano il ciclo complessivo della domanda, dalla registrazione all’eventuale trasferimento di competenza, fino all’esecuzione delle decisioni finali.
1. La funzione dell’Articolo 8 nel nuovo sistema europeo comune di asilo
Il Regolamento 2024/1348 afferma espressamente che le nuove procedure si applicheranno a tutte le domande formalizzate dal 12 giugno 2026 in avanti, con effetto diretto negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento .
All’interno di questo quadro, l’Articolo 8 costituisce la clausola generale di tutela procedurale: esso stabilisce che, nel corso della procedura amministrativa di esame della domanda, i richiedenti devono beneficiare delle garanzie elencate nei paragrafi successivi della disposizione .
La logica è chiara: armonizzare le prassi nazionali e ridurre le disparità tra Stati membri, assicurando che ogni richiedente, indipendentemente dal luogo di presentazione della domanda, riceva un livello uniforme di informazione, assistenza e possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni.
2. Il diritto all’informazione completa e comprensibile
Il cuore dell’Articolo 8 è il diritto all’informazione tempestiva e intelligibile. Le autorità competenti devono informare il richiedente, in una lingua che egli comprenda o che si possa ragionevolmente presumere comprenda, almeno su:
la possibilità di presentare la domanda a titolo individuale;
i termini e le fasi della procedura;
i diritti e gli obblighi nel corso dell’esame, compresi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1351 e le conseguenze del loro mancato rispetto;
il diritto all’orientamento legale gratuito e all’assistenza e rappresentanza legali in tutte le fasi;
le modalità per produrre gli elementi di prova rilevanti;
la decisione finale dell’autorità accertante .
Le informazioni devono essere fornite quanto prima, e comunque al più tardi al momento della registrazione della domanda, mediante un opuscolo – in formato cartaceo o elettronico – ed eventualmente in forma orale. È previsto che il richiedente possa confermare formalmente di averle ricevute, con annotazione nel fascicolo amministrativo, rafforzando così la tracciabilità e la verificabilità dell’adempimento da parte dell’amministrazione
.
Particolare attenzione è dedicata ai minori, che devono ricevere spiegazioni adeguate alla loro età, con il coinvolgimento del rappresentante o dell’adulto responsabile.
3. Collegamento con il diritto all’assistenza legale
L’Articolo 8 rinvia direttamente alla disciplina dettagliata sull’orientamento e sull’assistenza legale gratuita contenuta nella sezione successiva del Regolamento. In particolare, è ribadito che il richiedente deve poter accedere a consulenti legali o a organizzazioni abilitate secondo il diritto nazionale e che tali soggetti devono poter operare anche nei centri di trattenimento e nelle zone di transito .
Gli Stati membri possono introdurre limiti economici o temporali alla gratuità dell’assistenza solo a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, e che il trattamento non sia meno favorevole di quello riservato ai cittadini in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Questo assetto rafforza la dimensione giurisdizionale e difensiva del procedimento amministrativo di asilo, tradizionalmente uno dei punti più sensibili nei sistemi nazionali.
4. La connessione con le garanzie per i soggetti vulnerabili
L’Articolo 8 si inserisce in un più ampio sistema di protezione che comprende la valutazione delle vulnerabilità e l’adozione di garanzie procedurali particolari per determinati richiedenti, come vittime di tortura o violenza, persone con disturbi psicologici o minori. Il Regolamento impone una valutazione individuale tempestiva e, se necessario, la non applicazione delle procedure accelerate o di frontiera quando esse non consentano un’effettiva tutela dei diritti fondamentali .
In questo senso, l’Articolo 8 opera come porta di accesso a tutte le ulteriori garanzie rafforzate previste dal nuovo sistema europeo comune di asilo.
5. Le implicazioni pratiche per le amministrazioni e per la difesa
Dal giugno 2026 le autorità nazionali – Questure, Prefetture, Commissioni territoriali – dovranno rivedere modulistica, prassi informative e modalità di verbalizzazione per conformarsi agli standard europei. La documentazione relativa all’avvenuta informazione del richiedente diventerà un passaggio procedurale essenziale, suscettibile di rilievo anche in sede contenziosa.
Per gli avvocati e gli operatori legali, l’Articolo 8 rappresenterà una leva difensiva significativa: l’eventuale omissione o incompletezza dell’informazione sui diritti, sull’assistenza legale o sulle fasi della procedura potrà incidere sulla legittimità dell’intero iter amministrativo, alla luce del carattere direttamente applicabile del regolamento.
Conclusioni
Il nuovo Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non è una disposizione meramente programmatica, ma una norma operativa destinata a incidere concretamente sulla quotidiana gestione delle domande di protezione internazionale. Dal giugno 2026 in avanti, esso costituirà il parametro europeo minimo di legalità procedurale, imponendo un innalzamento degli standard di trasparenza, informazione e tutela difensiva in tutti gli Stati membri.
In un sistema che, con il Patto europeo su asilo e migrazione, tende a rendere più rapide e integrate le procedure, l’Articolo 8 rappresenta il contrappeso garantista: la riaffermazione che l’efficienza amministrativa non può mai tradursi nella compressione dei diritti fondamentali del richiedente asilo.
Avv. Fabio Loscerbo
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