domenica 25 gennaio 2026

Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

 Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

Con l’entrata in applicazione, dal giugno 2026, del nuovo assetto europeo in materia di asilo e migrazione, la posizione dello straniero che giunge in Italia irregolarmente, risulta già fotosegnalato in uno Stato membro di transito e proviene da un Paese qualificato come sicuro si colloca al centro delle tensioni strutturali del sistema. È proprio in questi casi che si misurano, in concreto, l’interazione tra le nuove regole sulla competenza, il rafforzamento delle banche dati biometriche e lo spazio residuo per la concessione di una protezione complementare nazionale all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il primo passaggio, inevitabile, è l’identificazione da parte delle autorità italiane. In presenza di un ingresso irregolare, la Questura procede al fotosegnalamento e alla verifica dei dati biometrici attraverso il sistema Eurodac, profondamente riformato dal Regolamento (UE) 2024/1358. Il nuovo impianto attribuisce a questa banca dati una funzione che va ben oltre la mera identificazione, poiché consente di ricostruire l’intero percorso europeo del richiedente, individuando precedenti controlli alle frontiere, domande di asilo già presentate in altri Stati membri o perfino il riconoscimento, altrove, di una forma di protezione nazionale. Questo snodo iniziale è determinante: un precedente rilievo delle impronte digitali in Grecia, Croazia o Slovenia non resta più un elemento marginale, ma diventa uno dei cardini su cui si fonda la successiva determinazione dello Stato competente.

È qui che entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino. La sua logica è quella di evitare che una stessa persona presenti domande successive in Paesi diversi, imponendo che l’esame sia concentrato in un solo Stato membro individuato sulla base di criteri predeterminati. In presenza di un ingresso irregolare documentato in un altro Stato dell’Unione, quello Stato tende a essere considerato competente, e l’Italia, pur dovendo consentire l’accesso alla procedura e garantire le prime tutele, può attivare i meccanismi di cooperazione per il trasferimento. Ne deriva una fase intermedia complessa, nella quale la procedura italiana si intreccia con lo scambio di informazioni tra amministrazioni europee: il richiedente resta sul territorio in forza del diritto di rimanere durante la procedura amministrativa previsto dal Regolamento (UE) 2024/1348, ma il suo destino resta sospeso fino alla decisione sulla competenza.

La provenienza da un Paese designato come sicuro imprime poi una forte accelerazione all’iter. Il nuovo regolamento sulle procedure comuni consente agli Stati membri di trattare con priorità queste domande, concentrando l’istruttoria e arrivando rapidamente a una decisione quando l’istanza appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. Questo non significa che l’esame individuale venga meno, ma comporta, nella pratica, tempi più serrati per il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e per la produzione documentale. Per chi punta alla protezione complementare, ciò sposta l’asse della difesa dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come sicuro – verso elementi specifici e personalizzati, capaci di dimostrare che il rimpatrio determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali.

In questo contesto si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina la qualificazione dello status a livello europeo, chiarisce che la protezione internazionale armonizzata si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che gli Stati membri restano liberi di riconoscere forme di tutela ulteriori di matrice nazionale. Tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/1348 consente agli Stati di incardinare anche queste valutazioni residuali all’interno della medesima procedura amministrativa. In Italia, ciò significa che la Commissione territoriale, una volta esclusi rifugio e sussidiaria, potrà procedere all’esame dei presupposti per la protezione complementare secondo i parametri interni, ma all’interno di un procedimento ormai integralmente europeizzato nelle sue scansioni formali.

Sul piano pratico, questo assetto rende centrale la costruzione del fascicolo sin dall’avvio della procedura. In un caso caratterizzato da ingresso irregolare e transito europeo, assumono un peso decisivo le certificazioni sanitarie, gli elementi di vulnerabilità personale, i legami familiari presenti in Italia, i percorsi di integrazione lavorativa e abitativa, la durata della permanenza sul territorio e ogni documento idoneo a dimostrare che l’allontanamento inciderebbe in modo sproporzionato sulla vita privata e familiare dell’interessato. Il nuovo sistema, orientato alla concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi, riduce infatti lo spazio per integrazioni tardive e sposta molto avanti nel tempo l’onere di allegazione.

Quanto ai tempi complessivi, l’esperienza applicativa è destinata a oscillare tra più scenari. In alcuni casi l’Italia potrebbe procedere rapidamente a una decisione nel merito, specie se la procedura accelerata viene attivata. In altri, la procedura sull’asilo potrebbe rimanere sospesa in attesa dell’esito della determinazione dello Stato competente e dell’eventuale trasferimento verso il Paese di primo ingresso. In entrambi i casi, la protezione complementare resta astrattamente possibile, ma si colloca in un contesto molto più rigido rispetto al passato, nel quale l’irregolarità dell’ingresso e la tracciabilità europea dei movimenti costituiscono fattori strutturali del procedimento.

Nel nuovo Patto europeo, dunque, il cittadino proveniente da un Paese sicuro che entra irregolarmente in Italia dopo un transito europeo documentato non si muove più in uno spazio nazionale relativamente autonomo, ma all’interno di un sistema integrato che intreccia immediatamente competenza statale, banche dati, procedure accelerate e valutazioni residuali di tutela. È su questo terreno, complesso e fortemente giuridicizzato, che si giocheranno molte delle controversie future in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

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