Presentazione della domanda e titolo provvisorio: lavoro e soggiorno nel nuovo Patto europeo
Uno dei punti più delicati nella prassi italiana riguarda ciò che accade nel momento stesso in cui viene presentata la domanda di protezione internazionale, quando il richiedente – pur mirando in concreto alla protezione complementare nazionale – entra formalmente nel circuito dell’asilo. Dal giugno 2026, con l’applicazione dei regolamenti del nuovo Patto europeo, questa fase iniziale resta fortemente europeizzata sotto il profilo procedurale, ma continua a dipendere in larga misura dal diritto interno per quanto riguarda il titolo di soggiorno provvisorio e l’accesso al lavoro.
I testi europei allegati consentono una prima affermazione netta: nessun regolamento del Patto impone agli Stati membri di rilasciare, al momento della domanda, un permesso di soggiorno lavorabile in senso pieno. Il Regolamento (UE) 2024/1347 disciplina il rilascio del titolo di soggiorno soltanto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fissando termini certi per la sua emissione. Esso precisa inoltre che le forme di tutela umanitaria nazionali restano esterne alla nozione europea di protezione internazionale, confermando che la disciplina sostanziale di tali status non è armonizzata a livello dell’Unione.
Il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni opera invece su un piano diverso. Esso regola l’accesso alla procedura, il diritto di rimanere sul territorio durante l’esame della domanda, le modalità di registrazione e di audizione, ma non crea un titolo europeo di soggiorno provvisorio, né definisce direttamente il regime lavorativo del richiedente nella fase iniziale. In questo senso, il Patto europeo ha deliberatamente lasciato agli ordinamenti nazionali la disciplina concreta del documento rilasciato nella pendenza della procedura e delle condizioni di accesso all’occupazione.
La stessa impostazione emerge indirettamente dal Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac. In esso, quando si fa riferimento allo “status umanitario a norma del diritto nazionale”, si riconosce che tali status possono attribuire diritti analoghi a quelli dei beneficiari di protezione internazionale, ma si tratta di effetti successivi al riconoscimento, non della fase iniziale della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, l’Unione si limita a prendere atto dell’esistenza delle tutele nazionali senza disciplinare il momento genetico della procedura.
Ne consegue che, nel momento della presentazione della domanda in Italia, anche se il richiedente mira alla protezione complementare, egli resta giuridicamente un richiedente protezione internazionale e beneficia delle garanzie procedurali europee – diritto di rimanere, accesso alla procedura, registrazione, audizione – ma il titolo che gli viene rilasciato e la possibilità di svolgere attività lavorativa dipendono dalla normativa italiana.
Sul piano pratico questo comporta che la Questura, una volta raccolta la manifestazione di volontà e formalizzata la domanda, rilascia un’attestazione provvisoria della pendenza della procedura. È questo documento – non imposto dal diritto europeo ma previsto dal diritto interno – che consente la permanenza regolare sul territorio in attesa della decisione. L’accesso al lavoro, sempre secondo la disciplina nazionale, resta normalmente subordinato al decorso di un certo periodo dalla presentazione della domanda e all’assenza di cause ostative legate allo stadio del procedimento.
Il nuovo Patto, tuttavia, è destinato a incidere indirettamente anche su questa fase. L’accelerazione delle procedure, soprattutto per i cittadini provenienti da Paesi sicuri, e la concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi ridurranno in molti casi la durata della permanenza in condizione “provvisoria”. Ciò significa che, in prospettiva, il tempo durante il quale il richiedente resta titolare di un documento temporaneo in attesa della decisione potrebbe accorciarsi sensibilmente, con effetti riflessi anche sulla possibilità concreta di accedere al mercato del lavoro.
La riflessione giuridica che si impone è dunque questa: il Patto europeo non modifica direttamente la disciplina del titolo provvisorio al momento della domanda, ma, attraverso la riorganizzazione delle procedure e la spinta verso decisioni più rapide, ne ridisegna indirettamente la funzione pratica. In un sistema in cui l’istruttoria viene concentrata e la competenza tra Stati membri viene chiarita in tempi brevi, il documento rilasciato al momento della domanda perde progressivamente la funzione di strumento di stabilizzazione temporanea e diventa sempre più un mero supporto procedurale in attesa di un esito ravvicinato.
È su questo terreno, nel coordinamento tra norme europee e diritto interno, che si giocherà uno dei passaggi più sensibili dell’attuazione del Patto nel sistema italiano.
Avv. Fabio Loscerbo
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