Visto rilasciato da un altro Stato membro, Paese di origine “sicuro” e domanda di protezione complementare in Italia: itinerario procedurale e ricadute pratiche nel nuovo Patto europeo
Nel nuovo assetto europeo in vigore da giugno 2026, il caso dello straniero che entra in Italia con un visto rilasciato da un altro Stato membro, proviene da un Paese qualificato come sicuro e presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale alla protezione complementare pone una serie di problemi applicativi rilevanti sul piano operativo. L’intreccio tra regole sulla competenza, procedure accelerate, interoperabilità dei sistemi informativi e persistente autonomia degli status umanitari nazionali produce un percorso amministrativo più rigido rispetto al passato, ma al tempo stesso altamente formalizzato.
Il primo snodo è quello della competenza statale. Il Regolamento (UE) 2024/1351, che ha sostituito il sistema “Dublino”, mira a garantire un’applicazione uniforme delle regole di attribuzione dello Stato responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni e prevenendo i movimenti secondari . Nel quadro europeo, il rilascio di un visto da parte di uno Stato membro costituisce un criterio centrale di competenza: ciò significa che, se lo straniero entra in Italia con un visto rilasciato, ad esempio, da Francia o Spagna, l’Italia è tenuta a registrare la domanda ma deve attivare le procedure di cooperazione per verificare se lo Stato che ha emesso il visto resti competente all’esame. In concreto, la Questura procede alla formalizzazione della richiesta e all’avvio degli accertamenti, ma parallelamente può essere avviato il meccanismo di presa in carico verso lo Stato che ha autorizzato l’ingresso, secondo le scansioni temporali e le garanzie procedurali fissate dal Patto.
Questa fase preliminare è oggi fortemente condizionata dall’uso estensivo delle banche dati europee. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac impone che i dati biometrici del richiedente siano raccolti e confrontati per verificare precedenti domande, trasferimenti di competenza o il riconoscimento, in altri Stati membri, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale. Il legislatore europeo chiarisce che tali informazioni sono indispensabili per applicare correttamente le regole sulla competenza e per individuare eventuali movimenti secondari, prevedendo che i dati siano inseriti nella banca dati entro settantadue ore dal riconoscimento di una protezione o di uno status umanitario nazionale . Sul piano pratico, questo comporta che l’ipotesi di “forum shopping” o di reiterazione strategica delle domande in Stati diversi risulti assai più facilmente individuabile rispetto al passato.
Una volta chiarito – o in pendenza di chiarimento – quale sia lo Stato competente, la domanda segue comunque, nella fase iniziale, la procedura comune di protezione internazionale disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1348. Questo testo stabilisce che tutte le domande presentate nel territorio dell’Unione siano esaminate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente l’accesso alla procedura, il diritto al colloquio personale con interprete, la possibilità di produrre documentazione e di farsi assistere da un difensore, nonché il diritto di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa . Lo stesso regolamento precisa, però, che accanto alla protezione internazionale armonizzata gli Stati membri possono continuare a riconoscere altri status umanitari nazionali e che, per ragioni di razionalizzazione, essi possono decidere di applicare le stesse regole procedurali anche a tali domande .
È in questo spazio che si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347 delimita infatti in modo netto l’ambito della protezione internazionale europea, chiarendo che essa comprende soltanto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e che la concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Sul piano operativo, ne deriva che la Commissione territoriale esamina la domanda secondo le regole europee comuni e, in caso di rigetto delle forme “maggiori”, può valutare – in applicazione del diritto interno – se sussistano i presupposti per una protezione complementare fondata su elementi individualizzanti quali il radicamento sociale e lavorativo o il rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La provenienza da un Paese qualificato come sicuro incide in modo significativo sui tempi e sulle forme della procedura. Il nuovo Patto consente agli Stati membri di dare priorità a tali domande e di incanalarle più facilmente in procedure accelerate, ferma restando la necessità di un esame individuale e del rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 . In termini pratici, ciò significa che il colloquio dinanzi alla Commissione può essere fissato in tempi brevi, che l’istruttoria può concentrarsi rapidamente sulla credibilità del racconto e che l’onere documentale assume un peso decisivo sin dalle prime fasi.
Sul piano probatorio, in un caso come quello considerato, la documentazione rilevante tende a spostarsi dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come Paese sicuro – verso elementi specifici e individuali: contratti di lavoro, iscrizioni anagrafiche, legami familiari, percorsi di integrazione, certificazioni sanitarie, nonché qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che un rimpatrio sarebbe sproporzionato o lesivo di diritti fondamentali. Tali documenti devono essere prodotti già in sede amministrativa, perché il nuovo sistema europeo rafforza la logica di concentrazione dell’istruttoria e riduce lo spazio per integrazioni tardive.
Quanto ai tempi complessivi, la combinazione tra verifica della competenza fondata sul visto rilasciato da un altro Stato membro, interrogazioni Eurodac e possibile applicazione di procedure accelerate rende il percorso potenzialmente più rapido rispetto al passato, ma anche più complesso sul piano tecnico. Non è infrequente che la procedura sull’asilo si intrecci con quella di trasferimento verso lo Stato competente, creando una fase intermedia nella quale il richiedente permane sul territorio italiano in forza del diritto di rimanere durante la procedura, ma con una decisione finale subordinata all’esito del confronto tra amministrazioni nazionali.
Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare non scompare, ma viene collocata all’interno di una cornice procedurale fortemente europeizzata. Per il giurista, la vera questione prospettica sarà verificare come le autorità italiane eserciteranno la facoltà, prevista dal Regolamento 2024/1348, di estendere le procedure comuni anche alle forme di tutela nazionale e come si comporrà, nella prassi e nel contenzioso, la tensione tra accelerazione delle decisioni nei confronti dei cittadini di Paesi sicuri e valutazione individuale richiesta dal diritto costituzionale e convenzionale interno.
Avv. Fabio Loscerbo
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