Paese sicuro, ingresso con visto italiano e domanda di protezione complementare nel nuovo Patto UE: cosa accade in concreto dal 2026
L’entrata in applicazione, da giugno 2026, dei regolamenti del nuovo Patto europeo su asilo e migrazione incide in modo rilevante anche su quei casi – molto frequenti nella prassi italiana – nei quali uno straniero proveniente da un Paese qualificato come “sicuro” entra regolarmente con visto rilasciato dall’Italia e, una volta sul territorio, presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale al riconoscimento di una forma di tutela complementare o umanitaria nazionale.
Il quadro normativo va ricostruito incrociando almeno tre testi: il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ridefinisce i criteri di competenza e la cooperazione tra Stati membri; il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina in modo uniforme status e contenuti della protezione internazionale, chiarendo che le forme umanitarie nazionali restano formalmente esterne a tale sistema; e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac, che estende la raccolta e l’uso dei dati biometrici anche per verificare se una persona abbia già ottenuto, altrove nell’Unione, uno status umanitario nazionale
Nel caso dell’ingresso con visto italiano, il punto di partenza è la competenza. Il Regolamento 2024/1351 stabilisce che, in deroga alla regola del primo ingresso irregolare, se il cittadino di Paese terzo è titolare di un visto valido, la domanda deve essere presentata e registrata nello Stato che ha rilasciato quel visto, quindi – nell’ipotesi considerata – l’Italia . Ciò significa che, anche se lo straniero si spostasse successivamente in un altro Stato membro, l’Italia resterebbe in linea di principio competente all’esame, salvo l’attivazione di specifiche procedure di trasferimento previste dal regolamento.
Una volta presentata la domanda, scatta l’obbligo per le autorità italiane di procedere rapidamente alla registrazione, al controllo di sicurezza e all’inserimento dei dati biometrici in Eurodac. Il regolamento sulla banca dati consente infatti di verificare se la persona abbia già chiesto protezione o abbia ottenuto, in un altro Stato, uno status umanitario nazionale, imponendo la conservazione dei dati biometrici entro settantadue ore dalla decisione positiva su una domanda di protezione internazionale o umanitaria . Questo elemento è destinato a pesare molto nei casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri, perché consente di individuare con maggiore facilità eventuali movimenti secondari o precedenti tentativi di regolarizzazione.
La provenienza da un Paese designato come sicuro non impedisce formalmente la presentazione della domanda, ma aumenta la probabilità che l’istanza venga incanalata in procedure accelerate o con priorità negativa, secondo le regole comuni sulle procedure di asilo. In parallelo, il Regolamento 2024/1351 ribadisce che ogni Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente verso un Paese terzo sicuro, purché nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 sulle procedure comuni . È in questo spazio che si gioca, sul piano pratico, gran parte della strategia difensiva: dimostrare che, nonostante la qualificazione generale del Paese di origine, nel caso individuale esistono elementi di vulnerabilità o di radicamento tali da rendere sproporzionato il rimpatrio.
Quanto alla protezione complementare in senso stretto, occorre distinguere. Il Regolamento 2024/1347 chiarisce che la “protezione internazionale” dell’Unione si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che l’eventuale concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Tuttavia, lo stesso regolamento Eurodac definisce espressamente lo “status umanitario a norma del diritto nazionale” come una forma di tutela che attribuisce diritti e obblighi equivalenti a quelli previsti per i beneficiari di protezione internazionale, imponendo la tracciabilità a livello europeo di tali decisioni . In pratica, la domanda viene esaminata nell’ambito della procedura di protezione internazionale, ma l’esito può essere un diniego delle forme tipiche europee accompagnato, sul piano interno, dal riconoscimento di una protezione complementare prevista dall’ordinamento nazionale.
Dal punto di vista operativo, per il richiedente che entra con visto italiano ciò comporta un percorso piuttosto lineare ma denso di passaggi formali: presentazione della domanda alla Questura competente, fotosegnalamento e inserimento in Eurodac, rilascio del titolo provvisorio che consente di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa, eventuale convocazione dinanzi alla Commissione territoriale e produzione di documentazione mirata non tanto a dimostrare una persecuzione generalizzata, quanto piuttosto elementi individualizzanti di vulnerabilità, integrazione, legami familiari o rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
I tempi restano quelli fissati dalle nuove procedure comuni, con un rafforzamento delle fasi preliminari di screening e sicurezza e con la possibilità, per i casi ritenuti manifestamente infondati, di definizioni accelerate. Al contempo, la maggiore interoperabilità dei sistemi informativi e il peso attribuito ai dati biometrici rendono sempre più difficile utilizzare in modo strumentale la pluralità di ordinamenti nazionali per cercare soluzioni alternative.
Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare continua a trovare spazio, ma in modo più trasparente e tracciabile a livello europeo, e soprattutto inserita in un contesto procedurale molto più rigido nella determinazione della competenza statale e nella valutazione iniziale delle domande provenienti da cittadini di Paesi sicuri entrati regolarmente con visto.
Avv. Fabio Loscerbo
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