domenica 25 gennaio 2026

L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

 L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

Dal giugno 2026 il sistema europeo dell’asilo cambierà radicalmente volto. Con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e degli altri atti che compongono il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione, il rapporto tra richiedente e autorità pubbliche viene ripensato in profondità. In questo quadro, l’Articolo 9 – “Obblighi dei richiedenti” assume un rilievo decisivo, soprattutto per quella platea che nella prassi quotidiana italiana è oggi più numerosa: cittadini di Paesi qualificati come “sicuri”, entrati irregolarmente o con visto, talvolta rilasciato da altro Stato membro, che presentano domanda di protezione internazionale puntando in concreto al riconoscimento della protezione complementare.

L’Articolo 9 non introduce meri formalismi. Al contrario, costruisce un sistema nel quale la possibilità stessa di far valere elementi di vulnerabilità personale, radicamento sociale e integrazione – tipicamente decisivi nelle domande di protezione complementare – è strettamente collegata al comportamento tenuto dal richiedente nel corso della procedura amministrativa.

Uno dei primi profili su cui incide la norma è quello dello Stato membro competente a esaminare la domanda. Il richiamo al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione non è neutro. Questo atto sostituisce definitivamente il vecchio sistema Dublino e stabilisce criteri uniformi per individuare quale Paese debba occuparsi dell’istruttoria: contano i legami familiari già presenti nell’Unione, l’eventuale rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare, nonché le procedure di ricollocazione attivate nell’ambito della solidarietà europea. Quando l’Articolo 9 impone al richiedente di presentare la domanda nello Stato corretto e di rimanere a disposizione delle autorità di quel Paese, sta dunque recependo questa architettura. Per il cittadino straniero che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia, oppure che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, ciò significa che la competenza potrebbe essere contestata e che un eventuale trasferimento resta giuridicamente possibile se i criteri europei portano altrove.

Il dovere di cooperazione con le autorità, che costituisce l’asse portante dell’Articolo 9, va letto in questa stessa prospettiva. Il richiedente è tenuto a fornire dati anagrafici completi e veritieri, a spiegare la mancanza di documenti di identità, a consegnare ciò che possiede e a presentarsi alle convocazioni. È altresì obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio o recapito. Nel nuovo sistema europeo le comunicazioni elettroniche assumono un ruolo centrale e le convocazioni possono essere considerate validamente ricevute se inviate all’ultimo indirizzo dichiarato. Per chi vive in condizioni abitative precarie o si sposta frequentemente, questo elemento diventerà cruciale: un cambiamento di residenza non comunicato rischia di tradursi in un’assenza ingiustificata al colloquio o nella mancata produzione di documentazione, con conseguenze potenzialmente decisive sull’esito della procedura.

A questo si affianca il collegamento diretto con il Regolamento (UE) 2024/1358, che riforma il sistema Eurodac. Dal 2026 la banca dati biometrica europea sarà ulteriormente rafforzata e servirà non solo a verificare se una persona abbia già presentato domanda in un altro Stato membro, ma anche a ricostruire attraversamenti irregolari delle frontiere esterne e trasferimenti precedenti. L’obbligo, previsto dall’Articolo 9, di sottoporsi alla rilevazione dei dati biometrici diventa quindi uno snodo essenziale dell’intero meccanismo di attribuzione della competenza. Per il richiedente che proviene da un Paese sicuro e che tenta di fondare la propria posizione su un percorso di integrazione maturato in Italia, la tracciabilità europea dei movimenti renderà molto più difficile eludere precedenti passaggi in altri Stati o precedenti domande.

Vi è poi un aspetto spesso sottovalutato ma destinato a pesare enormemente nella prassi: la disponibilità a rimanere nel territorio dello Stato individuato come competente e a rispettare le misure disposte durante la procedura. Il Regolamento 2024/1351 consente agli Stati di attivare procedure di trasferimento quando il richiedente si sposta senza autorizzazione e di adottare misure per garantirne la reperibilità. In questo scenario, chi presenta domanda di protezione internazionale in Italia con l’obiettivo di ottenere la protezione complementare dovrà valutare con estrema attenzione ogni spostamento verso altri Paesi dell’Unione, perché potrebbe innescare meccanismi difficilmente reversibili.

Letto nel suo complesso, l’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2024/1348 segnala una scelta politica e giuridica chiara: il nuovo sistema europeo non si fonda soltanto sull’estensione delle garanzie procedurali, ma sulla responsabilizzazione del richiedente. La cooperazione attiva diventa la condizione necessaria perché le autorità possano esaminare in modo pieno anche profili che, nel diritto italiano, sono spesso determinanti ai fini della protezione complementare, come il radicamento lavorativo, familiare e sociale o il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Dal giugno 2026, quindi, chi assiste cittadini stranieri provenienti da Paesi qualificati come sicuri dovrà porre un’attenzione ancora maggiore alla fase iniziale della procedura amministrativa: la correttezza delle informazioni fornite, la continuità della presenza sul territorio, la tracciabilità dei contatti con l’amministrazione e la collaborazione nella raccolta dei dati diventeranno fattori che incidono indirettamente, ma in modo concreto, anche sulla possibilità di costruire una domanda credibile di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

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