Domanda tardiva di protezione complementare dopo anni dall’ingresso in Italia: traiettoria procedurale e ricadute operative nel nuovo Patto europeo
Nel sistema che entrerà pienamente in applicazione dal giugno 2026, la presentazione di una domanda di protezione internazionale – con l’obiettivo sostanziale di ottenere una forma di tutela complementare nazionale – a distanza di molti anni dall’ingresso in Italia pone questioni delicate sia sul piano della credibilità della domanda sia su quello dell’inquadramento procedurale. Il nuovo Patto europeo non introduce un termine massimo entro cui chiedere asilo, ma rafforza in modo significativo gli strumenti di ricostruzione dei percorsi migratori, la concentrazione dell’istruttoria nelle fasi iniziali e la possibilità di accelerare l’esame quando emergano elementi che fanno dubitare della fondatezza della richiesta.
Il primo effetto pratico di una domanda presentata dopo un lungo periodo di permanenza irregolare o semi-regolare sul territorio è legato all’identificazione e alla verifica dei dati pregressi. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac ha ampliato le finalità della banca dati biometrica, consentendo agli Stati membri di accertare se una persona trovata in condizione di soggiorno irregolare o che presenta domanda di asilo abbia già avuto contatti con altre amministrazioni europee, abbia attraversato irregolarmente le frontiere esterne o abbia già beneficiato, altrove, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale, imponendo che tali informazioni siano rapidamente disponibili alle autorità competenti .
Ciò significa che, anche dopo anni, il passato europeo del richiedente può emergere con estrema facilità: precedenti fotosegnalamenti, controlli di frontiera, respingimenti o soggiorni in altri Stati membri diventano elementi centrali del fascicolo amministrativo e possono incidere sia sulla valutazione della competenza statale sia sull’apprezzamento della condotta complessiva dell’interessato.
Sul piano della competenza, il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione mantiene e rafforza la logica per cui un solo Stato membro deve farsi carico dell’esame della domanda, individuato sulla base di criteri oggettivi e verificabili, con un uso intensivo delle banche dati comuni e meccanismi di cooperazione amministrativa obbligatori tra Stati . In presenza di una domanda tardiva, se dai riscontri informatici emergesse che l’ingresso iniziale nell’Unione è avvenuto in un altro Paese o che in passato vi sono stati contatti procedurali in altro Stato membro, l’Italia potrebbe trovarsi ad avviare, parallelamente all’istruttoria, una procedura di determinazione della competenza o di trasferimento. Durante questa fase, il richiedente conserva comunque il diritto di rimanere sul territorio in forza delle garanzie procedurali previste dalla procedura comune.
È proprio il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni a dettare la cornice dell’esame amministrativo. Il legislatore europeo ha voluto superare le forti differenze tra sistemi nazionali imponendo che tutte le domande siano trattate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente un colloquio personale, assistenza linguistica e legale e la possibilità di produrre elementi a sostegno dell’istanza, ma al tempo stesso puntando a ridurre i movimenti secondari e a concentrare l’istruttoria nelle prime fasi . Lo stesso regolamento precisa che, pur essendo armonizzata la procedura relativa allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, gli Stati membri possono decidere di applicare le medesime regole anche alle domande di altri tipi di protezione nazionale, come quelle complementari previste dagli ordinamenti interni .
Ne discende che, anche se la domanda viene presentata dopo molti anni, il richiedente viene inserito integralmente nella procedura europea di asilo, con registrazione formale, audizione davanti alla Commissione territoriale e decisione motivata sulle forme di protezione armonizzate, prima che possa aprirsi, in via residuale, la valutazione sulla protezione complementare.
Il fattore temporale incide tuttavia in modo rilevante sull’apprezzamento del caso. Una domanda tardiva può essere letta dall’amministrazione come indice di strumentalità, soprattutto se proposta in concomitanza con un controllo di polizia, con l’avvio di una procedura di espulsione o con la perdita di altri titoli di soggiorno. In questo senso, il nuovo Patto rafforza indirettamente la possibilità di trattare con priorità o in via accelerata le domande che appaiono deboli sul piano dei presupposti, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348.
Sul versante della protezione complementare, resta ferma la distinzione strutturale tracciata dal Regolamento (UE) 2024/1347, che limita la nozione europea di “protezione internazionale” allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e chiarisce che la concessione di status umanitari nazionali appartiene alla sfera degli ordinamenti interni, pur potendo essere inserita, sul piano procedurale, nel medesimo contenitore amministrativo . Proprio nei casi di domanda tardiva, questa valutazione residuale tende a spostarsi quasi interamente sul presente del richiedente: non tanto sulle condizioni generali del Paese di origine, quanto sul grado di radicamento in Italia, sulla durata della permanenza, sulla stabilità lavorativa e abitativa, sui legami familiari, su eventuali condizioni di salute o su altri profili di vulnerabilità maturati nel tempo.
Dal punto di vista pratico, ciò comporta che l’onere documentale diventa decisivo. Chi presenta domanda dopo anni deve essere in grado di produrre contratti di lavoro, buste paga, certificazioni anagrafiche, attestazioni scolastiche dei figli, relazioni sanitarie, percorsi di integrazione sociale e ogni elemento utile a dimostrare che un allontanamento determinerebbe una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali. Il nuovo sistema europeo, improntato alla concentrazione dell’istruttoria, riduce lo spazio per integrazioni successive e rende strategica la completezza del fascicolo già nella fase amministrativa iniziale.
Quanto ai tempi, una domanda tardiva non gode di un canale privilegiato. Al contrario, la combinazione tra controlli Eurodac, eventuale verifica della competenza e possibilità di procedure accelerate può condurre a definizioni relativamente rapide, specie se la domanda appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. In altri casi, l’istruttoria può allungarsi se si intreccia con una procedura di trasferimento verso altro Stato membro o con accertamenti complessi sul percorso pregresso del richiedente.
Nel complesso, il nuovo Patto europeo non chiude la porta a chi chiede protezione dopo anni di permanenza in Italia, ma colloca queste domande in un contesto molto più strutturato e trasparente rispetto al passato. Il tempo trascorso dall’ingresso diventa un elemento ambivalente: da un lato può alimentare sospetti sulla genuinità della richiesta, dall’altro, se accompagnato da un effettivo radicamento sociale e personale, può costituire il fulcro dell’argomentazione a sostegno di una protezione complementare.
Avv. Fabio Loscerbo
Nessun commento:
Posta un commento