domenica 25 gennaio 2026

Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

 Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

Dal giugno 2026 il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione produrrà effetti immediati anche nella prassi quotidiana italiana. Tra le disposizioni più rilevanti per chi presenta domanda di protezione internazionale – e in particolare per il cittadino proveniente da Paese qualificato come sicuro che mira alla protezione complementare – vi è l’Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348, dedicato al diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda.

La norma afferma che il richiedente ha diritto a restare nello Stato membro in cui è tenuto a essere presente fino a quando l’autorità amministrativa non abbia adottato una decisione sulla domanda. Il punto decisivo, però, sta proprio in questa espressione: non si tratta automaticamente dello Stato nel quale la persona ha materialmente presentato la domanda, ma dello Stato che risulta competente secondo il sistema europeo di attribuzione delle responsabilità.

Ed è qui che, per molti richiedenti in Italia, si apre una questione centrale.

Nella pratica forense è frequente assistere cittadini stranieri che entrano irregolarmente attraverso un altro Paese dell’Unione, oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia, e che solo successivamente depositano domanda davanti alle autorità italiane. In questi casi entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino e che individua criteri vincolanti per stabilire quale Stato debba occuparsi dell’esame della domanda. Il regolamento privilegia, in via prioritaria, la presenza di familiari in uno Stato membro, il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare nello spazio europeo e, in taluni casi, le ricollocazioni operate nell’ambito della solidarietà europea.

Quando l’Italia non risulta competente secondo questi criteri, le autorità possono avviare una procedura di presa in carico o di ripresa in carico nei confronti dell’altro Stato membro. In questa fase l’Articolo 10 assume una portata delicata: il richiedente conserva il diritto di rimanere fino a quando non venga eseguito l’eventuale trasferimento, ma non può invocare quel diritto per stabilizzarsi definitivamente sul territorio italiano se la competenza è destinata a essere attribuita altrove.

Il diritto di rimanere, dunque, non va inteso come un diritto incondizionato a permanere in Italia per tutta la durata della procedura in qualsiasi circostanza. È una garanzia funzionale all’esame della domanda e opera nello Stato che, secondo il diritto europeo, deve occuparsene. Se lo Stato competente è un altro, la permanenza in Italia è provvisoria e strumentale alla cooperazione tra amministrazioni, in vista dell’eventuale trasferimento.

Il regolamento chiarisce inoltre che tale diritto non equivale al rilascio di un permesso di soggiorno in senso proprio. Non consente la libera circolazione negli altri Paesi dell’Unione e non produce effetti di stabilizzazione giuridica al di fuori della procedura di asilo. Per il richiedente che punta alla protezione complementare questo è un punto essenziale: la permanenza durante l’istruttoria non può essere utilizzata come scorciatoia per costruire un titolo di soggiorno ordinario né per sottrarsi alle regole sulla competenza.

Vi è poi un ulteriore profilo da considerare, spesso decisivo nei casi provenienti da Paesi sicuri. Se la domanda viene esaminata in procedura accelerata o di frontiera e si conclude con un rigetto, il diritto di rimanere non si prolunga automaticamente nella fase giudiziaria. Il Regolamento 2024/1348 distingue infatti tra ipotesi in cui il ricorso ha effetto sospensivo e altre in cui la permanenza è subordinata a una decisione del giudice. Questo significa che, per chi fonda la propria posizione soprattutto su elementi di integrazione personale e radicamento in Italia ai fini della protezione complementare, la strategia difensiva dovrà essere costruita sin dall’inizio tenendo conto non solo del merito della domanda, ma anche delle regole europee sulla competenza e sulla possibilità concreta di restare nel territorio durante l’impugnazione.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 10 non rappresenta una garanzia assoluta di permanenza in Italia per chiunque presenti domanda, ma una tutela procedurale strettamente intrecciata con il nuovo assetto europeo di gestione dei flussi e di ripartizione delle responsabilità. Per il cittadino che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia o che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, il rischio di una procedura di trasferimento resta strutturalmente insito nel sistema, e il diritto di rimanere opera solo entro questo perimetro.

Dal giugno 2026, dunque, la protezione complementare continuerà a potersi giocare sul terreno dell’integrazione, della vita privata e familiare e del rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, ma dovrà confrontarsi con un contesto europeo molto più rigoroso sul piano della competenza e della mobilità intra-UE. È su questo equilibrio, tra garanzie procedurali e controllo dei movimenti, che si misurerà gran parte del contenzioso dei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo

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