giovedì 3 settembre 2026

Assegno sociale allo straniero: dieci anni in Italia non bastano senza il lungo periodo

Con la sentenza n. 141/2026, depositata il 21 luglio, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del requisito previsto dall’articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000 per l’accesso all’assegno sociale da parte dei cittadini di Paesi terzi.

Per ottenere la prestazione, non è sufficiente avere maturato dieci anni di soggiorno legale in Italia. Per il cittadino extra-UE resta necessario anche il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno.

La questione era tornata al centro del dibattito dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Luevi, C-151/24, del 5 marzo 2026. La CGUE ha chiarito che la garanzia di parità di trattamento prevista dalla direttiva 2011/98 non si estende a questa specifica prestazione assistenziale non contributiva.

La Corte costituzionale, muovendo da questo dato, ha ritenuto non fondate le principali censure rivolte alla normativa italiana.

Il punto operativo è semplice ma spesso frainteso: il requisito della durata del soggiorno e quello relativo al titolo di soggiorno operano su piani differenti. Il fatto di vivere legalmente in Italia da almeno dieci anni non consente, da solo, di superare la mancanza del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando la legge richiede entrambi.

Ne deriva che il cittadino straniero titolare, ad esempio, di un permesso per motivi familiari, pur presente legalmente in Italia da oltre dieci anni, non può automaticamente considerarsi in possesso dei requisiti per l’assegno sociale.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Iure sanguinis: la riforma del 2025 finisce davanti alla Corte di giustizia UE

L’ordinanza n. 147/2026 della Corte costituzionale, depositata il 23 luglio, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione destinata ad avere conseguenze rilevanti sui procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

La questione riguarda l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma del 2025, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi sia nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, e possieda un’altra cittadinanza, salvo le eccezioni previste dalla legge.

La Consulta non ha dichiarato incostituzionale la norma. Ha però ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE, cioè con il sistema della cittadinanza dell’Unione.

Il dato è particolarmente importante perché la cittadinanza nazionale costituisce il presupposto della cittadinanza europea. Una modifica legislativa che incida sull’acquisto della cittadinanza italiana può quindi produrre effetti anche sul piano dell’ordinamento dell’Unione.

L’ordinanza deve essere letta insieme alla precedente sentenza n. 63/2026, con la quale la Corte costituzionale aveva respinto altre censure alla riforma. Non si tratta però di una contraddizione automatica: le questioni esaminate sono differenti e, con l’ordinanza n. 147, la Consulta ha isolato specificamente il problema della compatibilità europea della preclusione applicata anche a situazioni anteriori alla riforma.

Per chi ha un giudizio pendente, la conseguenza principale è che la partita resta aperta. I procedimenti interessati possono essere sospesi in attesa della risposta di Lussemburgo, e continuano ad assumere rilievo decisivo la data di nascita, la situazione di cittadinanza del richiedente e il momento in cui la domanda è stata proposta.

In sintesi: la riforma del 2025 non è stata annullata, ma uno dei suoi passaggi più delicati è ora sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Esperto in diritto dell’immigrazione
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

İtalya: Mahkeme, idari gecikmelerin oturum izni reddine gerekçe yapılamayacağına karar verdi

İtalya: Mahkeme, idari gecikmelerin oturum izni reddine gerekçe yapılamayacağına karar verdi

İtalya’da bir idare mahkemesi, mesleki staj amacıyla yapılan oturum izni başvurusunun reddini iptal etti. Mahkeme, idarenin kendi gecikmesinin sonuçlarını başvuru sahibine karşı kullanamayacağını açıkça belirtti.

Emilia-Romagna Bölge İdare Mahkemesi, 29 Haziran 2026 tarihli ve 1260 sayılı kararıyla, Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün altı aylık bir eğitim ve staj programına bağlı oturum izni talebini reddetmesini hukuka aykırı buldu.

Başvuru sahibi İtalya’ya yasal olarak girmiş, başvurusunu zamanında yapmış, stajını öngörüldüğü şekilde tamamlamış ve daha sonra belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzalamıştı. Buna rağmen idare, dosya hakkında ancak staj dönemi sona erdikten sonra karar verdi.

Başvuru zamanında yapılmıştı

Yabancı vatandaş, 14 Temmuz 2024 tarihinde eğitim ve mesleki staj amacıyla verilen geçerli bir vizeyle İtalya’ya giriş yaptı.

Program, 2 Ağustos 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülecek ve inşaat sektöründe mesleki beceriler kazandıracaktı.

Başvuru sahibi, stajın başlamasından yalnızca birkaç gün sonra, 9 Ağustos 2024 tarihinde oturum izni başvurusunu yaptı. Daha sonra kimlik tespiti ve parmak izi işlemleri için Göçmenlik Bürosu’na da gitti.

Dolayısıyla prosedür usulüne uygun şekilde başlatılmış ve başvuru sahibi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmişti.

Buna rağmen idare, staj sona ermeden önce izin belgesini düzenlemedi.

İlk resmî itiraz neredeyse bir yıl sonra geldi

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün ilk resmî itirazının başvurudan yaklaşık bir yıl sonra yapılmış olmasıydı.

İdare, başvuru sahibinin staj projesinin yenilendiğini gösteren belge sunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme bu gerekçeyi mantıksız buldu.

Staj terk edilmemiş veya yarıda kesilmemişti. Başlangıçta belirlenen tarihte başarıyla tamamlanmıştı.

Başvuru sahibi yeni bir staj için izin istemiyor, önceki projenin uzatılmasını da talep etmiyordu. İtalya’ya yasal olarak giriş yapmasına temel oluşturan staj için oturum izni istiyordu.

Bu nedenle projenin doğal biçimde sona ermesi, ret gerekçesine dönüştürülemezdi.

İdare kendi gecikmesinden yararlanamaz

Kararın temel ilkesi açıktır: İdari gecikme, başvuru sahibine karşı hukuki engel haline getirilemez.

Mahkeme, oturum izni başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin sürelerin genel olarak kesin ve hak düşürücü olmadığını kabul etti. Bu nedenle geç verilen bir karar kendiliğinden geçersiz sayılmaz.

Ancak bu durum, idarenin kendi gecikmesinin hukuki sonuçlarını görmezden gelebileceği anlamına gelmez.

Başvurunun, yapıldığı tarihte mevcut olan koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekiyordu.

Somut olayda:

  • başvuru sahibinin geçerli bir vizesi vardı;

  • başvuru gecikmeden yapılmıştı;

  • staj fiilen tamamlanmıştı;

  • proje, dosya hâlâ işlemdeyken sona ermişti;

  • oturum izni yalnızca idarenin zamanında karar vermemesi nedeniyle düzenlenmemişti.

Bu nedenle mahkeme, stajın sona ermesinin ret gerekçesi olarak kullanılmasını kabul etmedi.

Başvuru sahibine dönüşüm talebi yapmadığı da söylendi

Ret kararında ayrıca, başvuru sahibinin staj amaçlı oturum iznini bağımlı çalışma iznine dönüştürmek için başvurmadığı belirtilmişti.

Mahkeme bu gerekçeyi de hatalı buldu.

Bir izin türünün başka bir izne dönüştürülmesi, kural olarak dönüştürülecek bir iznin mevcut olmasını gerektirir.

Bu olayda staj oturum izni hiç düzenlenmemişti.

Başvuru sahibine, idarenin teslim etmediği bir belgeyi dönüştürmediği için kusur yüklenemezdi.

Dolayısıyla dönüşüm başvurusunun yapılmamış olması, başvuru sahibinin ihmali değil, idari gecikmenin sonucuydu.

Daha sonra belirsiz süreli iş sözleşmesi yaptı

Dava, staj programının mesleki amacına ulaştığını da gösteriyordu.

Başvuru sahibi 8 Eylül 2025 tarihinde belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzaladı.

Bu gelişme, ilk başvuruyu otomatik olarak çalışma izni başvurusuna dönüştürmüyordu. Ancak idarenin dosyayı yeniden incelerken dikkate alması gereken önemli bir yeni unsurdu.

Mahkeme doğrudan çalışma izni verilmesine hükmetmedi.

Bologna Emniyet Müdürlüğü’ne, önceki ret kararındaki hukuka aykırı gerekçelere dayanmadan başvuruyu yeniden değerlendirme yükümlülüğü getirdi.

Gerekçe belirsiz ve çelişkiliydi

Mahkeme, idari kararın gerekçesini de eleştirdi.

Ret kararında aynı anda birçok farklı hususa yer verilmişti:

  • stajın sona ermesi;

  • projenin uzatılmamış olması;

  • iş sözleşmesinin varlığı;

  • başvuru sahibinin gelir ve prim durumu;

  • dönüşüm başvurusu yapılmaması;

  • başka bir izin türü için gerekli şartların bulunmadığı iddiası.

Mahkemeye göre bu unsurların bir arada sıralanması, gerçek ret gerekçesini açıklamıyordu.

Bir idari karar, ilgili kişinin idarenin izlediği hukuki ve mantıksal yolu anlayabilmesini sağlamalıdır.

Hangi unsurun belirleyici olduğu ve neden belirleyici kabul edildiği açıklanmadan, farklı olguların sıralanması yeterli değildir.

Göç prosedürlerinde yapısal bir sorun

Karar, İtalya’daki göç idaresinin daha geniş bir sorununu da ortaya koyuyor.

Birçok oturum izni, sınırlı süreli faaliyetlere bağlıdır: staj, mevsimlik çalışma, eğitim, araştırma veya mesleki formasyon programları gibi.

İdari prosedür faaliyetin kendisinden daha uzun sürerse, izin daha düzenlenmeden işlevini kaybedebilir.

İdare, projenin bekleme süresi içinde sona ermesini her başvurunun ret nedeni olarak kullanabilseydi, yalnızca karar vermeyi geciktirerek kanunu etkisiz hale getirebilirdi.

Mahkeme bu sonucu reddetti.

Başvurular, özellikle ilgili kişinin doğru davrandığı ve projenin sona ermesinin yalnızca idari gecikmeden kaynaklandığı durumlarda, başvuru tarihindeki koşullar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İdare dosyayı yeniden incelemeli

Karar, oturum iznini doğrudan vermedi.

Ret kararını iptal etti ve Bologna Emniyet Müdürlüğü’nün başvuruyu yeniden değerlendirmesine hükmetti.

Yeni incelemede idare, stajın usulüne uygun biçimde sona ermesini olumsuz bir unsur olarak değerlendiremeyecek.

Ayrıca başvuru sahibini, hiç düzenlenmemiş bir izni dönüştürmediği için suçlayamayacak.

İlk başvuru, stajın fiilen tamamlanması ve daha sonra kurulan iş ilişkisi birlikte dikkate alınmalıdır.

Yabancılar bakımından temel bir ilke

Karar, idari adaletin temel ilkelerinden birini yeniden doğruluyor.

Başvurusunu zamanında yapan ve gerekli işlemleri yerine getiren bir yabancı, idarenin gecikmesinin sonuçlarına katlanmamalıdır.

Sürenin kesin olmaması, idareye sınırsız hareket alanı vermez.

Kamu makamları iyi niyetle davranmalı ve kendi hareketsizliklerinin sonuçlarını bir hakkı reddetmek için kullanmamalıdır.

Göç hukukunda zaman ikincil bir mesele değildir. Gecikmeler çalışma hayatını, yasal ikameti ve kişinin yaşam planının devamlılığını doğrudan etkileyebilir.

Mahkeme, idari zamanın, korunması gereken hakkı ortadan kaldıracak şekilde yönetilemeyeceğini açık biçimde ortaya koymuştur.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/OGaTJZv

Ricongiungimento familiare: quando il ritardo della Prefettura può essere risarcito

Nel ricongiungimento familiare il tempo non è un elemento neutro. Quando l’Amministrazione supera senza giustificazione il termine previsto dalla legge e il ritardo incide concretamente sulla possibilità di vivere la propria vita familiare, l’inerzia può trasformarsi da semplice disfunzione burocratica in fonte di responsabilità risarcitoria. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre indicazioni particolarmente utili, soprattutto oggi che il termine per il rilascio del nulla osta è stato portato a centocinquanta giorni.

Il termine attuale è di centocinquanta giorni

La procedura di ricongiungimento familiare disciplinata dagli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 286/1998 si apre con la domanda presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La prima fase riguarda il rilascio del nulla osta, mentre la fase successiva si svolge davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto.

La disciplina è stata modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179. L’articolo 29, comma 8, del Testo Unico prevede oggi che lo Sportello Unico rilasci il nulla osta entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Il precedente termine era di novanta giorni. L’allungamento del termine non significa, tuttavia, che l’Amministrazione disponga di un tempo indefinito: trascorsi i centocinquanta giorni occorre verificare se vi siano ragioni istruttorie effettive, richieste di integrazione documentale, sospensioni imputabili al richiedente oppure, al contrario, una situazione di semplice inerzia.

La sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2026

Un’importante indicazione arriva dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 6 marzo 2026. Il procedimento riguardava una domanda di ricongiungimento familiare presentata quando era ancora applicabile il precedente termine di legge. La Prefettura aveva rilasciato il nulla osta con circa nove mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista, e durante tale prolungata attesa la madre residente in Italia era deceduta prima che i figli potessero raggiungerla.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Interno, ritenendo che l’inerzia della Prefettura, quando non giustificata da esigenze istruttorie concrete e quando supera in maniera significativa il termine legale, possa integrare una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e buona amministrazione che devono caratterizzare l’azione amministrativa. Il punto più rilevante della decisione è che il pregiudizio non è stato considerato come un inconveniente meramente organizzativo, ma come una lesione incidente sul diritto fondamentale all’unità familiare.

Nel caso esaminato, il danno è stato individuato nella perdita della concreta possibilità di ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Si tratta di un pregiudizio morale e relazionale che, proprio perché non è facilmente quantificabile attraverso parametri economici ordinari, può essere liquidato dal giudice in via equitativa.

Il superamento del termine non produce automaticamente un risarcimento

È importante evitare una conclusione troppo semplice. Il fatto che siano trascorsi centocinquanta giorni dalla domanda non significa, da solo, che esista automaticamente un diritto al risarcimento. La responsabilità della Pubblica amministrazione richiede una valutazione più complessa: occorre accertare che il ritardo sia effettivamente ingiustificato, che sia imputabile all’Amministrazione e, soprattutto, che abbia provocato un danno concreto e dimostrabile.

Se, ad esempio, il procedimento è rimasto fermo perché il richiedente non ha prodotto documenti indispensabili, perché sono state richieste integrazioni rimaste senza risposta oppure perché devono essere compiuti accertamenti non evitabili, la valutazione sarà necessariamente diversa. Diversamente, quando la documentazione è completa, le richieste istruttorie risultano soddisfatte e per mesi non viene adottato alcun provvedimento, l’inerzia assume un significato giuridico ben diverso.

Anche il danno deve essere collegato causalmente al ritardo. La prolungata separazione tra genitore e figlio minore, la perdita della possibilità di assistere un familiare gravemente malato, l’impossibilità di ricostituire il nucleo familiare in una fase particolarmente delicata della vita oppure altre conseguenze personali documentabili possono assumere un peso decisivo. Non è quindi sufficiente affermare che la pratica è in ritardo: occorre ricostruire ciò che quel ritardo ha concretamente prodotto nella vita delle persone coinvolte.

Cosa fare quando la pratica supera i centocinquanta giorni

Dal punto di vista operativo, il decorso del termine dovrebbe essere trattato come un momento preciso della procedura e non come l’inizio di un’attesa indefinita. È opportuno verificare lo stato della domanda sul Portale ALI, controllare tutte le comunicazioni dello Sportello Unico, accertare se vi siano richieste di integrazione non evase e, quando la documentazione risulta completa, trasmettere un sollecito formale che richiami la data di presentazione dell’istanza e il termine previsto dall’articolo 29 del Testo Unico.

Quando esistono situazioni di particolare urgenza, è fondamentale rappresentarle immediatamente e documentarle. Una grave malattia del familiare, la presenza di figli minori, una situazione di vulnerabilità o circostanze che rendano particolarmente pregiudizievole la separazione non dovrebbero essere comunicate soltanto quando il ritardo è già diventato irreparabile. Devono entrare nel procedimento il prima possibile, affinché l’Amministrazione ne abbia conoscenza e sia posta nelle condizioni di valutare la necessità di una trattazione prioritaria.

Se l’inerzia persiste, la tutela giudiziaria può diventare necessaria. Le controversie relative al diritto all’unità familiare appartengono alla giurisdizione ordinaria e la strategia processuale deve essere costruita sulla situazione concreta: può essere necessario ottenere anzitutto una decisione sulla domanda di ricongiungimento e, nei casi in cui il ritardo abbia già prodotto un danno effettivo, valutare anche una domanda risarcitoria.

La fase consolare resta distinta

La sentenza romana offre un’altra precisazione utile. Il Tribunale ha escluso, nel caso concreto, la responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della rappresentanza consolare, osservando che la fase del visto comporta verifiche proprie sulla sussistenza e sull’autenticità del rapporto familiare. Il rilascio del nulla osta da parte della Prefettura e il rilascio del visto sono quindi fasi strettamente collegate, ma non sovrapponibili.

Questo significa che, quando si valuta un ritardo complessivo nel ricongiungimento, occorre individuare con precisione in quale fase il procedimento si è bloccato e quale amministrazione ne sia responsabile. La ricostruzione cronologica degli eventi diventa essenziale: data della domanda, eventuali integrazioni, rilascio del nulla osta, richiesta di appuntamento consolare, presentazione della domanda di visto e successive comunicazioni devono essere conservate e documentate.

Il tempo amministrativo ha conseguenze reali

La disciplina vigente concede oggi allo Sportello Unico un termine più ampio rispetto al passato, pari a centocinquanta giorni. Proprio per questo, una volta decorso tale periodo, non dovrebbe essere considerato normale che la pratica rimanga priva di definizione per mesi senza una ragione specifica. L’ampliamento del termine legislativo non può trasformarsi in una sostanziale eliminazione del termine stesso.

Il principio che emerge dalla giurisprudenza è destinato ad avere un’importanza crescente: quando un procedimento amministrativo riguarda un diritto fondamentale, la durata dell’istruttoria non è una variabile priva di effetti. Nel ricongiungimento familiare, dietro ogni pratica vi sono rapporti tra coniugi, genitori e figli che continuano a vivere separati mentre l’Amministrazione decide. Se l’attesa supera illegittimamente i limiti fissati dall’ordinamento e produce conseguenze irreversibili, il diritto non può limitarsi a constatare che il procedimento, prima o poi, è stato concluso.

Per questo motivo, il controllo dei termini, la documentazione puntuale delle comunicazioni e l’attivazione tempestiva degli strumenti di tutela dovrebbero diventare parte integrante della gestione di ogni procedimento di ricongiungimento familiare. Intervenire quando il danno è già avvenuto è possibile; molto più utile, quando le circostanze lo consentono, è impedire che l’inerzia amministrativa lo produca.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 2 settembre 2026

Itali: gjykata vendos se vonesat administrative nuk mund të përdoren për të refuzuar lejen e qëndrimit

Itali: gjykata vendos se vonesat administrative nuk mund të përdoren për të refuzuar lejen e qëndrimit

Një gjykatë administrative italiane ka anuluar refuzimin e një lejeje qëndrimi për praktikë profesionale, duke pohuar se administrata nuk mund t’i përdorë pasojat e vonesës së saj për të rrëzuar një kërkesë të paraqitur rregullisht.

Me vendimin nr. 1260, datë 29 qershor 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s vlerësoi se Policia e Bolonjës kishte vepruar në mënyrë të paligjshme kur refuzoi lejen e qëndrimit të kërkuar për një program trajnimi gjashtëmujor.

Kërkuesi kishte hyrë ligjërisht në Itali, kishte paraqitur kërkesën në kohë, kishte përfunduar praktikën sipas programit dhe më pas kishte lidhur një kontratë pune me afat të pacaktuar. Megjithatë, administrata e përfundoi procedurën vetëm pasi periudha e praktikës kishte mbaruar.

Kërkesa ishte paraqitur në kohë

Shtetasi i huaj kishte hyrë në Itali më 14 korrik 2024 me një vizë të vlefshme për studim dhe praktikë profesionale.

Programi ishte parashikuar të zhvillohej nga 2 gushti 2024 deri më 31 janar 2025 dhe synonte fitimin e aftësive profesionale në sektorin e ndërtimit.

Kërkuesi paraqiti kërkesën për leje qëndrimi më 9 gusht 2024, pra vetëm pak ditë pas fillimit të praktikës. Më pas, ai u paraqit në Zyrën e Emigracionit për identifikimin dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve.

Procedura ishte nisur rregullisht dhe kërkuesi kishte përmbushur detyrimet që i takonin.

Megjithatë, administrata nuk e lëshoi lejen përpara përfundimit të programit.

Kundërshtimi i parë erdhi pothuajse një vit më vonë

Çështja u bë veçanërisht problematike sepse kundërshtimi i parë formal nga Policia e Bolonjës mbërriti pothuajse një vit pas paraqitjes së kërkesës.

Administrata i reproshoi kërkuesit se nuk kishte dokumentuar rinovimin e projektit të praktikës.

Gjykata e konsideroi këtë arsyetim jo logjik.

Praktika nuk ishte braktisur dhe as ndërprerë. Ajo kishte përfunduar me sukses në datën e parashikuar fillimisht.

Kërkuesi nuk po kërkonte autorizim për një praktikë të re dhe as zgjatjen e projektit të mëparshëm. Ai kërkonte lejen e qëndrimit që lidhej me praktikën për të cilën ishte lejuar të hynte në Itali.

Prandaj, përfundimi normal i projektit nuk mund të shndërrohej në shkak për refuzimin e kërkesës.

Administrata nuk mund të përfitojë nga vonesa e saj

Parimi qendror i vendimit është i qartë: vonesa administrative nuk mund të kthehet në një pengesë juridike kundër kërkuesit.

Gjykata pranoi se afatet për përfundimin e procedurave të lejes së qëndrimit zakonisht nuk kanë karakter detyrues. Kjo do të thotë se një vendim i vonuar nuk është automatikisht i pavlefshëm.

Por kjo nuk do të thotë se administrata mund të shpërfillë pasojat juridike të vonesës së vet.

Kërkesa duhej të shqyrtohej duke marrë parasysh gjendjen që ekzistonte në momentin e paraqitjes së saj.

Në këtë rast:

  • kërkuesi kishte një vizë të vlefshme;

  • kërkesa ishte paraqitur menjëherë;

  • praktika ishte zhvilluar realisht;

  • projekti kishte përfunduar ndërsa procedura ishte ende në shqyrtim;

  • leja nuk ishte lëshuar sepse administrata nuk kishte vendosur në kohë.

Për këtë arsye, gjykata përjashtoi mundësinë që përfundimi i praktikës të përdorej për të justifikuar refuzimin.

Kërkuesit iu reproshua gjithashtu se nuk kishte kërkuar konvertimin

Vendimi i refuzimit përmendte edhe faktin se kërkuesi nuk kishte kërkuar konvertimin e lejes për praktikë në leje qëndrimi për punë të varur.

Gjykata e konsideroi edhe këtë arsyetim të gabuar.

Një kërkesë për konvertim presupozon zakonisht ekzistencën e një lejeje që mund të konvertohet.

Në këtë rast, leja për praktikë nuk ishte lëshuar kurrë.

Nuk mund t’i ngarkohej kërkuesit përgjegjësia se nuk kishte konvertuar një dokument që vetë administrata nuk ia kishte dorëzuar.

Mungesa e konvertimit ishte, pra, pasojë e vonesës administrative dhe jo e mungesës së kujdesit nga ana e të interesuarit.

Më pas ai kishte siguruar një kontratë pune të përhershme

Çështja tregonte gjithashtu se projekti i praktikës kishte arritur qëllimin e tij profesional.

Më 8 shtator 2025, kërkuesi lidhi një kontratë pune me afat të pacaktuar.

Kjo rrethanë nuk e shndërronte automatikisht kërkesën fillestare në një kërkesë për leje pune. Megjithatë, përbënte një element të rëndësishëm që administrata duhej ta merrte në konsideratë gjatë rishqyrtimit të çështjes.

Gjykata nuk urdhëroi lëshimin automatik të një lejeje pune.

Ajo e detyroi Policinë e Bolonjës ta rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te arsyet e paligjshme të përdorura në refuzim.

Një arsyetim i paqartë dhe kontradiktor

Gjykata kritikoi edhe mënyrën e arsyetimit të vendimit administrativ.

Refuzimi i referohej disa elementeve njëkohësisht:

  • përfundimit të praktikës;

  • mungesës së rinovimit të projektit;

  • ekzistencës së një kontrate pune;

  • gjendjes kontributive të kërkuesit;

  • mungesës së kërkesës për konvertim;

  • mungesës së pretenduar të kushteve për një lloj tjetër lejeje.

Sipas gjyqtarëve, kjo grumbullim elementesh nuk e bënte të qartë arsyen juridike reale të refuzimit.

Një vendim administrativ duhet t’i lejojë personit të kuptojë rrugën logjike dhe juridike të ndjekur nga autoriteti.

Nuk mjafton të renditen fakte të ndryshme nëse nuk shpjegohet cili prej tyre është vendimtar dhe përse.

Një problem më i gjerë në procedurat e emigracionit

Vendimi nxjerr në pah një problem strukturor të administratës italiane të emigracionit.

Shumë leje qëndrimi lidhen me veprimtari me kohëzgjatje të kufizuar, si praktika, puna sezonale, studimet, projektet kërkimore ose programet e formimit profesional.

Kur procedura administrative zgjat më shumë se vetë veprimtaria, leja rrezikon të humbasë çdo dobi para se të lëshohet.

Nëse administrata mund të refuzonte çdo kërkesë vetëm sepse projekti kishte përfunduar gjatë pritjes, ajo do të mund ta zbrazte ligjin nga përmbajtja thjesht duke mos vendosur në kohë.

Gjykata e refuzoi këtë rezultat.

Kërkesat duhet të vlerësohen në dritën e rrethanave që ekzistonin në momentin e paraqitjes së tyre, sidomos kur i interesuari ka vepruar siç duhet dhe përfundimi i mëvonshëm i projektit ka ardhur vetëm për shkak të vonesës administrative.

Administrata duhet ta rishqyrtojë çështjen

Vendimi nuk e jep drejtpërdrejt lejen e qëndrimit.

Ai anulon refuzimin dhe e detyron Policinë e Bolonjës ta shqyrtojë sërish kërkesën.

Në procedurën e re, administrata nuk mund ta trajtojë si element negativ përfundimin e rregullt të praktikës.

Ajo gjithashtu nuk mund t’i reproshojë kërkuesit se nuk kishte konvertuar një leje që nuk ishte lëshuar kurrë.

Duhet të marrë parasysh kërkesën fillestare, zhvillimin efektiv të praktikës dhe marrëdhënien e punës që kishte lindur më vonë.

Një parim themelor për shtetasit e huaj

Vendimi riafirmon një parim bazë të drejtësisë administrative.

Një i huaj që paraqet kërkesën në kohë dhe përmbush formalitetet e kërkuara nuk duhet të mbajë pasojat e një vonese që i atribuohet autoriteteve.

Mungesa e një afati detyrues nuk i jep administratës liri të pakufizuar.

Autoritetet publike duhet të veprojnë me mirëbesim dhe nuk mund t’i përdorin pasojat e mosveprimit të tyre si arsye për të mohuar një të drejtë.

Në të drejtën e emigracionit, koha nuk është një çështje dytësore. Vonesat mund të ndikojnë në punësim, në rregullsinë e qëndrimit dhe në vazhdimësinë e projektit jetësor të personit.

Vendimi e bën të qartë se koha administrative nuk mund të menaxhohet në mënyrë të tillë që të shkatërrojë të drejtën që procedura duhej të mbronte.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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Divorzio da cittadino UE e diritto di soggiorno: la CGUE chiarisce come si prova la conservazione dello status di lavoratore

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 marzo 2026, resa nella causa C-477/24, Deldwyn, affronta una questione di notevole rilievo pratico per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione: a quali condizioni, dopo il divorzio, possa essere conservato il diritto di soggiorno collegato allo status lavorativo dell’ex coniuge europeo.

La direttiva 2004/38/CE consente, in determinate circostanze, di mantenere la qualità di lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività per disoccupazione involontaria. La Corte ha però precisato che l’espressione «aver lavorato per più di un anno» richiede un periodo lavorativo unico e continuativo superiore all’anno. Non è dunque sufficiente sommare automaticamente rapporti di lavoro distinti e di durata più breve per raggiungere complessivamente i dodici mesi.

La pronuncia chiarisce inoltre che la semplice percezione di un’indennità di disoccupazione non dimostra, da sola, che la disoccupazione sia stata formalmente accertata come involontaria secondo le condizioni previste dalla direttiva. Occorre verificare concretamente la documentazione disponibile e il riconoscimento della condizione da parte delle autorità competenti.

Il passaggio più significativo riguarda tuttavia le garanzie procedimentali. Quando la decisione sul soggiorno del familiare straniero dipende da informazioni relative alla precedente attività lavorativa dell’ex coniuge cittadino dell’Unione, l’amministrazione non può fondare il diniego su elementi sottratti al contraddittorio. L’interessato deve poter conoscere i dati essenziali utilizzati nel procedimento e contestarne l’esattezza e la rilevanza, ferme restando le necessarie cautele per la tutela dei dati personali dell’ex coniuge.

La decisione conferma un principio generale: il diritto di soggiorno derivato non può essere valutato attraverso automatismi né mediante informazioni amministrative invisibili. Continuità del lavoro, natura involontaria della disoccupazione e conservazione dello status devono essere accertate puntualmente; allo stesso tempo, chi rischia di perdere il titolo di soggiorno deve essere posto nella condizione concreta di difendersi.

Testo ufficiale: CGUE, causa C-477/24, Deldwyn.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Chi manifesta la volontà di chiedere asilo è già richiedente: il diritto a restare è una questione diversa dalla competenza sulla convalida

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 24431 del 4 agosto 2026 chiarisce una distinzione essenziale nella disciplina della protezione internazionale e del trattenimento: la qualità di richiedente asilo non coincide con il diritto, da verificare successivamente, di rimanere nel territorio nazionale.

Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla convalida del trattenimento, è richiedente protezione internazionale chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione davanti a un’autorità competente a riceverla. Ciò vale indipendentemente dal titolo formale in forza del quale il trattenimento sia stato originariamente disposto e anche quando si tratti di una domanda reiterata.

La Cassazione censura così l’impostazione del Giudice di pace che aveva sovrapposto due questioni logicamente e giuridicamente differenti. La prima consiste nello stabilire se la persona abbia acquisito la qualità di richiedente; la seconda riguarda invece la sussistenza, nella concreta ipotesi di reiterazione, del diritto a rimanere in Italia durante l’esame della domanda o dell’impugnazione.

La sequenza è decisiva. Prima occorre individuare la qualifica dell’interessato e, conseguentemente, il giudice competente a controllare la restrizione della libertà personale. Soltanto dopo può essere verificato se il richiedente conservi il diritto alla permanenza oppure ricorra una delle ipotesi nelle quali la legge consente il trattenimento o l’allontanamento.

Nel regime transitorio, fino al 31 ottobre 2026, Questure e Polizia di frontiera rimangono competenti a ricevere la manifestazione di volontà, a registrarla e a procedere alla formalizzazione. Nella pratica difensiva diventa quindi indispensabile accertare con precisione quando, con quali parole e davanti a quale autorità lo straniero abbia espresso la volontà di chiedere asilo. Da quel momento può cambiare anche la competenza giurisdizionale sulla convalida.

La decisione impedisce che la qualificazione del richiedente sia rinviata o neutralizzata da formalità successive. La manifestazione di volontà produce effetti giuridici immediati; l’esistenza del diritto a restare costituisce un accertamento ulteriore, che non può essere utilizzato per negare a monte la corretta individuazione del giudice.

Provvedimento e scheda: Cass. n. 24431/2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
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Prima domanda reiterata dichiarata inammissibile: fino alla scadenza del termine di ricorso lo straniero non è ancora espellibile

Con l’ordinanza n. 24430 del 4 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un punto decisivo della disciplina delle domande reiterate: quando una prima domanda reiterata venga dichiarata inammissibile per assenza di elementi nuovi, lo straniero non diventa espellibile nello stesso istante in cui la Commissione adotta la decisione.

Secondo la Corte, l’obbligo di lasciare il territorio previsto dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008 sorge alla scadenza del termine per proporre ricorso. Fino a quel momento l’amministrazione non può trattare l’interessato come se il procedimento fosse definitivamente concluso. Ne consegue che un trattenimento disposto in funzione dell’allontanamento prima della scadenza del termine d’impugnazione può risultare privo del necessario presupposto giuridico.

Il principio assume particolare rilievo nel nuovo quadro normativo successivo all’attuazione del Patto europeo. La Cassazione distingue infatti la prima domanda reiterata priva di elementi nuovi dalle differenti ipotesi nelle quali la normativa consente di negare il diritto di rimanere, come determinate domande reiterate successive o quelle presentate esclusivamente allo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un rimpatrio.

La Prima Sezione civile prende inoltre espressamente le distanze da precedenti decisioni delle sezioni penali che avevano accolto una lettura più restrittiva. Il contrasto dimostra quanto sia pericoloso applicare formule automatiche in un settore nel quale pochi giorni possono determinare la legittimità o l’illegittimità di una restrizione della libertà personale.

Nella pratica, prima di affermare che lo straniero sia immediatamente espellibile occorre ricostruire almeno quattro elementi: se si tratti della prima o di una successiva domanda reiterata; la data della decisione della Commissione; la data della notificazione; il termine ancora disponibile per impugnare. Senza questa cronologia non è possibile stabilire se esista già un valido obbligo di lasciare il territorio.

La pronuncia riafferma così un principio elementare ma spesso trascurato: la decisione amministrativa e la sua definitività non coincidono. Il tempo riconosciuto dalla legge per ricorrere è parte integrante della tutela giurisdizionale e non può essere anticipatamente svuotato attraverso un trattenimento finalizzato al rimpatrio.

Provvedimento e scheda: Cass. n. 24430/2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
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Protezione speciale e minori non accompagnati: lingua, accoglienza e percorso di integrazione vanno valutati insieme

Quando una persona è arrivata in Italia da minorenne, soprattutto se non accompagnata, la valutazione della protezione complementare non può ridursi alla durata del contratto di lavoro o alla presenza di familiari sul territorio. La Cassazione ha ribadito che la vulnerabilità legata alla minore età, la conoscenza della lingua italiana, il percorso svolto nel sistema di accoglienza e gli altri elementi di integrazione devono essere considerati nel loro insieme.

La questione è stata recentemente richiamata nella Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale e complementare, pubblicata dall’Ufficio del Massimario il 28 agosto 2026. Tra le decisioni segnalate vi è l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 17891/2026, depositata il 4 giugno 2026, relativa a un cittadino tunisino giunto in Italia quando era ancora minorenne.

Il lavoro recente non esaurisce la valutazione

Nel giudizio di merito era stato attribuito particolare peso alla circostanza che il richiedente avesse prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato di appena un mese, stipulato poco prima dell’udienza. Il Tribunale aveva ritenuto che tale elemento non dimostrasse un inserimento lavorativo sufficientemente consolidato e aveva inoltre valorizzato l’assenza di familiari in Italia e la possibilità di un reinserimento nel Paese di origine.

La Cassazione ha censurato questo approccio perché la valutazione era rimasta incompleta. Il giudice di merito non aveva considerato la conoscenza della lingua italiana, documentata nel procedimento, né la collocazione del giovane nel sistema di accoglienza. Secondo la Corte, anche la permanenza in una struttura e il rispetto delle regole che governano il percorso di accoglienza possono assumere rilievo come indici dello sforzo di integrazione.

Il principio è importante perché impedisce di identificare l’integrazione esclusivamente con la stabilità economica già raggiunta. Per un giovane che ha trascorso una parte decisiva della propria crescita in Italia, il percorso può essere ancora in fase di costruzione: formazione, lingua, relazioni sociali, inserimento lavorativo iniziale e capacità di rispettare le regole della comunità costituiscono elementi che devono essere letti congiuntamente.

L’arrivo da minorenne è un elemento di vulnerabilità che non può essere ignorato

La Corte ha attribuito particolare rilievo al fatto che il ricorrente fosse arrivato in Italia quando era minorenne e ha ricordato che i minori e i minori stranieri non accompagnati sono qualificati dalla normativa in materia di asilo come persone vulnerabili. Nel caso del minore non accompagnato questa condizione assume un peso ancora maggiore, perché all’età si aggiungono la separazione dai genitori, la lontananza dal Paese di origine e l’assenza di una rete familiare adulta in grado di garantire protezione.

La Cassazione richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte riconosciuto la particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati. Ciò non significa che chiunque sia entrato in Italia da minorenne abbia automaticamente diritto alla protezione speciale o a un diverso titolo di soggiorno. Significa, invece, che questa circostanza deve entrare realmente nella valutazione individuale e non può essere trattata come un dato marginale o ormai irrilevante soltanto perché, al momento della decisione, l’interessato ha raggiunto la maggiore età.

La prova deve essere costruita come una storia coerente, non come una somma di documenti isolati

Dal punto di vista pratico, la pronuncia offre un’indicazione molto chiara anche sul modo in cui le difese devono essere impostate. Nei procedimenti che riguardano giovani arrivati in Italia da minorenni non è sufficiente depositare un singolo contratto di lavoro e affidare a quel documento l’intera dimostrazione dell’integrazione. Occorre ricostruire il percorso complessivo della persona.

Assumono quindi rilievo le certificazioni linguistiche, la frequenza scolastica o formativa, i tirocini, i rapporti di lavoro anche iniziali, le relazioni delle strutture di accoglienza e dei servizi sociali, la partecipazione a percorsi di autonomia, la regolarità della condotta e ogni elemento idoneo a rappresentare l’evoluzione personale maturata durante la permanenza in Italia. Anche documenti che, considerati singolarmente, possono apparire deboli acquistano un significato diverso se inseriti in una vicenda coerente di crescita e inserimento.

Lo stesso vale in senso opposto per l’Amministrazione e per il giudice: non è sufficiente isolare un elemento sfavorevole, come la brevità di un contratto o l’assenza di parenti in Italia, se il resto del percorso mostra una situazione personale più complessa. La valutazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità è individuale, concreta e complessiva.

Attenzione alla disciplina applicabile nel singolo caso

In materia di protezione speciale e complementare resta indispensabile verificare quale disciplina sia applicabile ratione temporis, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute dal 2023. La decisione della Cassazione non può quindi essere trasformata in una formula automatica da applicare indistintamente a ogni procedimento. Il suo valore pratico sta però in un principio più generale: quando la legge impone di esaminare una condizione di vulnerabilità, il giudizio non può essere frammentario e non può ignorare elementi decisivi della storia personale del richiedente.

Per i giovani arrivati in Italia da minorenni questa impostazione è particolarmente significativa. Il passaggio alla maggiore età non cancella il percorso precedente, né rende irrilevanti le condizioni nelle quali è avvenuta la migrazione. La tutela giuridica richiede una fotografia attuale della persona, ma quella fotografia deve essere letta alla luce della sua storia.

La conseguenza operativa è semplice: nelle pratiche relative a ex minori non accompagnati occorre documentare il percorso, non soltanto il risultato finale. L’integrazione può essere ancora in formazione, ma proprio per questo il giudice deve valutarne tutti gli indicatori e non limitarla alla durata dell’ultimo contratto di lavoro.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 1 settembre 2026

Permessi per casi speciali e Assegno di inclusione: niente ISEE e continuità nel rinnovo

Una delle novità più rilevanti del 2026 per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” riguarda l’accesso all’Assegno di inclusione. La disciplina oggi applicabile è sensibilmente più favorevole rispetto a quella ordinaria: per queste categorie non operano né i normali requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza pregressa, né i limiti ISEE, reddituali e patrimoniali previsti in via generale per l’ADI. La circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026 ha finalmente tradotto le modifiche legislative in istruzioni operative, chiarendo anche cosa accade quando il permesso è in fase di rilascio o di rinnovo.

Quali permessi consentono l’accesso al regime speciale

La disciplina riguarda i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo unico sull’immigrazione. Si tratta, rispettivamente, del permesso per motivi di protezione sociale, del titolo previsto per le vittime di violenza domestica e del permesso riconosciuto agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il percorso normativo è stato progressivo. Il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024, ha introdotto l’articolo 18-ter TUI e ha previsto specifiche misure di assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo. Successivamente il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha esteso la disciplina dell’Assegno di inclusione anche ai titolari dei permessi di cui agli articoli 18 e 18-bis. La circolare INPS n. 58 del 2026 ha quindi definito le modalità concrete di accesso alla prestazione.

Rientrano nella disciplina anche i titoli ancora validi rilasciati secondo la precedente formulazione dell’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del TUI, nonché i relativi rinnovi, nei casi individuati dall’INPS.

La differenza decisiva: non si applicano i normali requisiti economici

Il dato più importante è che ai titolari dei permessi per casi speciali non si applicano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48 del 2023. La deroga comprende quindi sia i requisiti ordinari relativi a cittadinanza, soggiorno e residenza, sia quelli relativi a ISEE, reddito familiare e patrimonio mobiliare e immobiliare.

La conseguenza pratica è significativa: per accedere all’ADI il titolare del permesso per casi speciali non è tenuto a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità. La DSU può comunque essere presentata, ma non costituisce il presupposto economico che normalmente condiziona l’accesso alla misura.

La deroga, tuttavia, non significa che ogni altra condizione prevista per l’ADI venga meno. Restano applicabili, tra l’altro, i limiti relativi al possesso o alla disponibilità di determinati beni durevoli e gli ulteriori requisiti che la legge mantiene espressamente fermi. Per i titolari del permesso ex articolo 18-ter operano inoltre le specifiche cause ostative previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2024. È quindi sbagliato considerare il beneficio come automatico per il solo fatto di possedere un permesso recante la dicitura “casi speciali”.

Come viene calcolato l’importo senza ISEE

La circolare INPS chiarisce anche un aspetto che, in assenza di istruzioni, avrebbe potuto generare notevoli dubbi applicativi. Poiché non opera il limite reddituale, nel calcolo della quota A dell’ADI non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare. L’esempio utilizzato dall’Istituto parte da una soglia di 6.500 euro annui, con parametro della scala di equivalenza pari a 1: il risultato è pari a 541,67 euro mensili.

L’importo può variare quando nel nucleo siano presenti ulteriori componenti che incidono sulla scala di equivalenza, come minori, persone con disabilità, soggetti con almeno sessanta anni, persone con carichi di cura o componenti inseriti in programmi certificati di assistenza per grave disagio. In assenza di DSU, tali presenze devono essere dichiarate attraverso gli strumenti specificamente predisposti dall’INPS.

La stessa logica vale per l’eventuale quota collegata al canone di locazione. Se il nucleo vive in un’abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, i dati necessari devono essere comunicati mediante il modello “ADI-Com Casi speciali”, oggi previsto proprio per gestire la composizione del nucleo e il contratto di locazione quando non viene utilizzata la DSU.

Il punto più importante per chi ha il permesso in rinnovo

La circolare affronta espressamente anche la fase, spesso molto lunga, che intercorre tra la richiesta di rinnovo e il rilascio materiale del nuovo permesso. L’INPS richiama l’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, nella formulazione risultante dal decreto-legge n. 146 del 2025, e chiarisce che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso per casi speciali è valida ai fini della percezione dell’ADI sino alla decisione dell’autorità.

Questo significa che la semplice scadenza del documento materiale non determina, di per sé, la perdita della prestazione quando il rinnovo è stato tempestivamente richiesto. In domanda devono essere indicati gli estremi della ricevuta o del cedolino attestante la richiesta. La continuità si mantiene fino al rilascio o al rinnovo oppure fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi da parte dell’autorità competente.

È una precisazione di notevole importanza pratica. I tempi amministrativi della Questura non possono trasformare la fisiologica attesa del nuovo titolo in una interruzione automatica di una misura assistenziale espressamente collegata alla condizione di particolare vulnerabilità che ha giustificato il rilascio del permesso.

Durata dell’ADI e conversione del permesso

La durata della prestazione resta però collegata alla durata del titolo di soggiorno. Se il permesso giunge a scadenza e non viene presentata domanda di rinnovo, l’ADI non può proseguire oltre tale momento. Diverso è, come visto, il caso in cui il rinnovo sia pendente.

Occorre prestare particolare attenzione anche alla conversione. Se il permesso per casi speciali viene convertito in un diverso titolo, ad esempio per lavoro, la domanda ADI fondata sul precedente permesso viene posta in stato di decadenza. Il beneficiario potrà presentare una nuova domanda, ma a quel punto tornerà ad applicarsi il regime ordinario, compresi i requisiti di residenza, soggiorno ed economici previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023.

La scelta di convertire il titolo, quindi, può essere certamente opportuna sotto il profilo della stabilizzazione del soggiorno, ma deve essere valutata conoscendo anche le conseguenze che produce sul sistema delle prestazioni collegate allo specifico permesso.

Gli adempimenti non vanno sottovalutati

L’esenzione dall’ISEE non elimina gli obblighi procedurali. Il richiedente deve accedere al sistema previsto per l’ADI, iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo. Dopo l’accoglimento della domanda rimane inoltre il percorso di inclusione sociale e lavorativa, coordinato con gli eventuali programmi di protezione o assistenza già in corso.

Il primo incontro con i servizi sociali deve avvenire entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. Se non vi è convocazione, il beneficiario può presentarsi autonomamente; la mancata effettuazione dell’incontro nel termine previsto può determinare la sospensione del beneficio sino alla regolarizzazione.

Particolare attenzione deve essere riservata anche alle variazioni. Quando non è stata presentata la DSU, le modifiche relative al contratto di locazione devono essere comunicate entro quindici giorni dall’evento, mentre le variazioni della composizione del nucleo familiare devono essere comunicate entro un mese. La circolare collega espressamente l’omessa comunicazione alla decadenza dalla prestazione.

Una tutela che deve essere conosciuta e utilizzata correttamente

La disciplina del 2026 costruisce, per i titolari dei permessi per casi speciali, un regime di accesso all’Assegno di inclusione coerente con la funzione protettiva di questi titoli di soggiorno. Chi è uscito da una situazione di tratta, violenza domestica o sfruttamento lavorativo non viene sottoposto alle stesse soglie economiche e di residenza previste per la generalità dei richiedenti. La protezione giuridica non si esaurisce quindi nel rilascio del documento di soggiorno, ma si collega a strumenti destinati a rendere concretamente possibile un percorso di autonomia.

Proprio perché il regime è favorevole, però, occorre distinguere con precisione le condizioni che la legge ha escluso da quelle che continuano a essere richieste. Verificare la tipologia del permesso, documentare correttamente l’eventuale rinnovo pendente, comunicare composizione del nucleo e locazione e rispettare gli adempimenti SIISL rappresentano passaggi essenziali per evitare sospensioni o decadenze che non dipendono dal diritto sostanziale alla misura, ma da errori procedurali.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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lunedì 31 agosto 2026

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.

Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.

El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.

La solicitud se presentó correctamente

El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.

El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.

El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.

Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.

Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.

El primer aviso llegó casi un año después

La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.

La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.

El tribunal consideró esta motivación ilógica.

Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.

El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.

Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.

La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso

El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.

El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.

Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.

La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.

En este caso:

  • el solicitante disponía de un visado válido;

  • la solicitud se presentó con rapidez;

  • las prácticas se realizaron efectivamente;

  • el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;

  • el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.

Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.

También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión

La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.

Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.

En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.

No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.

La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.

El solicitante obtuvo después un contrato indefinido

El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.

El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.

El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.

Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.

Una motivación confusa y contradictoria

El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.

La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:

  • la terminación de las prácticas;

  • la falta de renovación del proyecto;

  • la existencia de un contrato de trabajo;

  • la situación contributiva del solicitante;

  • la ausencia de una solicitud de conversión;

  • la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.

Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.

Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.

No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.

Un problema estructural de las políticas migratorias

La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.

Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.

Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.

Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.

El tribunal rechaza expresamente ese resultado.

Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.

La Administración debe volver a examinar el caso

La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.

Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.

En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.

Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.

Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.

Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros

La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.

Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.

La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.

Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.

En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.

La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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Opposizione all’espulsione e udienza cartolare: l’amministrazione può costituirsi, ma il ricorrente deve poter replicare

Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026, depositata il 4 maggio 2026, la Suprema Corte chiarisce l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. alle opposizioni avverso il decreto di espulsione.

La Corte osserva che, se il giudice assegna all’amministrazione un termine anticipato per costituirsi non previsto dalla legge, quel termine non diventa automaticamente perentorio. Tuttavia, resta intatto il principio del contraddittorio. Se l’amministrazione deposita una memoria il giorno della trattazione cartolare e il giudice decide immediatamente, senza consentire al ricorrente di replicare, la garanzia difensiva risulta compromessa.

Il rimedio può consistere nella fissazione di un’udienza in presenza oppure in una nuova trattazione cartolare con termini adeguati per entrambe le parti. La semplificazione del rito non può trasformarsi nella possibilità per una parte di introdurre argomenti potenzialmente decisivi quando l’altra non ha più alcuno spazio effettivo per rispondere.

La pronuncia è particolarmente rilevante nella pratica quotidiana, dove la trattazione scritta è ormai frequente anche nei procedimenti in materia di immigrazione. Il principio resta quello tradizionale: rapidità e semplificazione processuale sono compatibili con il giusto processo soltanto se non comprimono il diritto di difesa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Diniego del permesso ed espulsione nello stesso giorno: la successiva sospensiva del TAR incide sul giudizio del Giudice di pace

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21790/2026, depositata il 25 giugno 2026, affronta una situazione processualmente delicata e tutt’altro che rara: il diniego del permesso di soggiorno notificato nello stesso giorno del decreto di espulsione.

In quel momento il termine per impugnare il diniego non era ancora decorso. Successivamente il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia del provvedimento amministrativo. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del Giudice di pace, che aveva continuato a qualificare lo straniero come irregolare senza considerare la sopravvenuta inefficacia del diniego e le conseguenze di tale sospensione sui presupposti dell’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

Il principio è di grande rilevanza pratica. Il giudizio amministrativo sul titolo di soggiorno e il giudizio ordinario sull’espulsione non possono essere trattati come compartimenti stagni quando l’efficacia dell’uno incide direttamente sui presupposti dell’altro.

Per la difesa ciò significa che ogni sopravvenienza cautelare nel giudizio davanti al TAR deve essere immediatamente portata all’attenzione del Giudice di pace. La verifica della legittimità dell’espulsione deve infatti tener conto della situazione giuridica effettivamente esistente al momento della decisione, non di una qualificazione astratta ormai superata dagli sviluppi processuali.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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