domenica 25 gennaio 2026

Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

 Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

Dal giugno 2026 entra pienamente in funzione il nuovo sistema europeo delle procedure di asilo. Per chi, come molti assistiti nella prassi italiana, arriva da un Paese considerato sicuro, entra nell’Unione irregolarmente oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia e presenta domanda puntando soprattutto alla protezione complementare, il momento decisivo resta uno solo: l’accesso effettivo alla procedura.

Il fulcro normativo è l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina quando e come una domanda di protezione internazionale si considera presentata. La disposizione chiarisce che la domanda nasce nel momento in cui il cittadino di un Paese terzo o l’apolide manifesta personalmente alle autorità competenti la volontà di ottenere protezione internazionale, anche se si tratta di un minore non accompagnato .

Non è richiesta una formula solenne né un modulo scritto immediato: è sufficiente che la persona esprima in modo comprensibile l’intenzione di chiedere asilo. Proprio per evitare zone d’ombra, la norma impone agli agenti pubblici di chiedere esplicitamente all’interessato se desidera ricevere protezione ogni volta che vi sia incertezza sul significato delle sue dichiarazioni .

Questo passaggio è centrale per chi viene fermato alla frontiera, in un centro di accoglienza o durante controlli di polizia. Dal giugno 2026, qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso obbliga l’amministrazione a trattarla come avvio della procedura, senza poter rinviare indefinitamente la questione o degradarla a una semplice richiesta informale.

L’Articolo 26 non vive isolato. Il regolamento collega subito la presentazione della domanda alle strutture di accoglienza disciplinate dalla direttiva sulle condizioni materiali, imponendo che queste vengano informate dell’avvenuta richiesta, e consente agli Stati di estendere tale meccanismo anche a chi è sottoposto ai controlli di frontiera previsti dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1356 . Ciò significa che anche nelle procedure più rapide e “di filtro” alla frontiera esterna la manifestazione di volontà non resta senza effetti giuridici.

Per il richiedente medio che presenta domanda in Italia, spesso dopo aver transitato in altri Paesi europei, l’accesso alla procedura produce immediatamente un altro effetto pratico: l’avvio degli obblighi di registrazione da parte delle autorità. Il Regolamento stabilisce che, una volta ricevuta la domanda, l’amministrazione competente deve provvedere alla registrazione in tempi strettissimi, normalmente entro cinque giorni, con la possibilità di arrivare a quindici solo in caso di afflussi eccezionali . Se la persona si rivolge a un ufficio che non è competente, questo è comunque tenuto a trasmettere la notizia entro tre giorni lavorativi all’autorità corretta, la quale dovrà procedere senza ritardi.

Qui emerge un primo nodo rilevante per chi mira alla protezione complementare. La registrazione non equivale ancora all’esame nel merito, ma segna l’ingresso formale nel sistema europeo di asilo e attiva anche la cooperazione tra Stati membri. Proprio in questa fase possono emergere elementi decisivi, come il possesso di un visto rilasciato da un altro Stato, precedenti domande o un ingresso irregolare altrove, che spingono le autorità ad avviare il meccanismo di determinazione dello Stato competente previsto dal Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Quest’ultimo non si limita a proclamare un principio di solidarietà tra Stati, ma costruisce un sistema vincolante di attribuzione delle responsabilità, fondato su criteri gerarchici come i legami familiari, i titoli di soggiorno o il luogo di primo ingresso irregolare, e su procedure di trasferimento tra Paesi membri.

Il collegamento tra accesso alla procedura e competenza emerge in modo chiaro nelle norme successive del Regolamento 2024/1348, che disciplinano la formalizzazione della domanda: se dopo la registrazione interviene un trasferimento verso lo Stato ritenuto competente ai sensi del Regolamento 2024/1351, il richiedente dovrà formalizzare la propria istanza davanti alle autorità di quel Paese entro ventuno giorni dall’identificazione sul territorio

Regolamento UE 2024 1348 Proce…

. L’accesso alla procedura, quindi, non garantisce di per sé che l’Italia resti lo Stato incaricato dell’esame, ma assicura che la richiesta venga presa in carico dal sistema europeo e non resti sospesa nel vuoto.

Per il cittadino proveniente da un Paese sicuro che fonda la propria strategia soprattutto su elementi di integrazione in Italia – lavoro, relazioni familiari, stabilità abitativa – questo passaggio è delicato. Dal giugno 2026 l’Unione punta a ridurre i cosiddetti movimenti secondari e a impedire che la scelta dello Stato in cui chiedere asilo sia puramente opportunistica. Ciò non elimina la possibilità di ottenere una protezione complementare, che resta affidata al diritto nazionale applicato nell’ambito della procedura comune, ma impone di giocare la partita sin dall’inizio anche sul terreno della competenza e della corretta canalizzazione della domanda.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 26 segna un cambio di passo importante. Non rafforza solo le garanzie di accesso del richiedente, imponendo alle autorità di prendere sul serio ogni manifestazione di volontà e di attivarsi senza indugio. Inserisce però questo accesso in un sistema europeo molto più integrato, in cui la domanda viene immediatamente incardinata in un circuito di controlli, scambi di informazioni e valutazioni sulla responsabilità tra Stati.

Per chi opera quotidianamente con richiedenti che arrivano in Italia dopo percorsi complessi, il messaggio è chiaro: dal giugno 2026 l’accesso alla procedura sarà più protetto sul piano formale, ma anche più rapidamente “europeizzato”. Presentare la domanda significa entrare subito in un meccanismo comune, che può condurre all’esame in Italia oppure al trasferimento verso un altro Paese membro. È in questo spazio, stretto tra garanzie procedurali e rigore nella gestione dei flussi, che si giocheranno molte delle future controversie sulla protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo


Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

 Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

Dal giugno 2026 il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione produrrà effetti immediati anche nella prassi quotidiana italiana. Tra le disposizioni più rilevanti per chi presenta domanda di protezione internazionale – e in particolare per il cittadino proveniente da Paese qualificato come sicuro che mira alla protezione complementare – vi è l’Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348, dedicato al diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda.

La norma afferma che il richiedente ha diritto a restare nello Stato membro in cui è tenuto a essere presente fino a quando l’autorità amministrativa non abbia adottato una decisione sulla domanda. Il punto decisivo, però, sta proprio in questa espressione: non si tratta automaticamente dello Stato nel quale la persona ha materialmente presentato la domanda, ma dello Stato che risulta competente secondo il sistema europeo di attribuzione delle responsabilità.

Ed è qui che, per molti richiedenti in Italia, si apre una questione centrale.

Nella pratica forense è frequente assistere cittadini stranieri che entrano irregolarmente attraverso un altro Paese dell’Unione, oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia, e che solo successivamente depositano domanda davanti alle autorità italiane. In questi casi entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino e che individua criteri vincolanti per stabilire quale Stato debba occuparsi dell’esame della domanda. Il regolamento privilegia, in via prioritaria, la presenza di familiari in uno Stato membro, il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare nello spazio europeo e, in taluni casi, le ricollocazioni operate nell’ambito della solidarietà europea.

Quando l’Italia non risulta competente secondo questi criteri, le autorità possono avviare una procedura di presa in carico o di ripresa in carico nei confronti dell’altro Stato membro. In questa fase l’Articolo 10 assume una portata delicata: il richiedente conserva il diritto di rimanere fino a quando non venga eseguito l’eventuale trasferimento, ma non può invocare quel diritto per stabilizzarsi definitivamente sul territorio italiano se la competenza è destinata a essere attribuita altrove.

Il diritto di rimanere, dunque, non va inteso come un diritto incondizionato a permanere in Italia per tutta la durata della procedura in qualsiasi circostanza. È una garanzia funzionale all’esame della domanda e opera nello Stato che, secondo il diritto europeo, deve occuparsene. Se lo Stato competente è un altro, la permanenza in Italia è provvisoria e strumentale alla cooperazione tra amministrazioni, in vista dell’eventuale trasferimento.

Il regolamento chiarisce inoltre che tale diritto non equivale al rilascio di un permesso di soggiorno in senso proprio. Non consente la libera circolazione negli altri Paesi dell’Unione e non produce effetti di stabilizzazione giuridica al di fuori della procedura di asilo. Per il richiedente che punta alla protezione complementare questo è un punto essenziale: la permanenza durante l’istruttoria non può essere utilizzata come scorciatoia per costruire un titolo di soggiorno ordinario né per sottrarsi alle regole sulla competenza.

Vi è poi un ulteriore profilo da considerare, spesso decisivo nei casi provenienti da Paesi sicuri. Se la domanda viene esaminata in procedura accelerata o di frontiera e si conclude con un rigetto, il diritto di rimanere non si prolunga automaticamente nella fase giudiziaria. Il Regolamento 2024/1348 distingue infatti tra ipotesi in cui il ricorso ha effetto sospensivo e altre in cui la permanenza è subordinata a una decisione del giudice. Questo significa che, per chi fonda la propria posizione soprattutto su elementi di integrazione personale e radicamento in Italia ai fini della protezione complementare, la strategia difensiva dovrà essere costruita sin dall’inizio tenendo conto non solo del merito della domanda, ma anche delle regole europee sulla competenza e sulla possibilità concreta di restare nel territorio durante l’impugnazione.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 10 non rappresenta una garanzia assoluta di permanenza in Italia per chiunque presenti domanda, ma una tutela procedurale strettamente intrecciata con il nuovo assetto europeo di gestione dei flussi e di ripartizione delle responsabilità. Per il cittadino che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia o che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, il rischio di una procedura di trasferimento resta strutturalmente insito nel sistema, e il diritto di rimanere opera solo entro questo perimetro.

Dal giugno 2026, dunque, la protezione complementare continuerà a potersi giocare sul terreno dell’integrazione, della vita privata e familiare e del rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, ma dovrà confrontarsi con un contesto europeo molto più rigoroso sul piano della competenza e della mobilità intra-UE. È su questo equilibrio, tra garanzie procedurali e controllo dei movimenti, che si misurerà gran parte del contenzioso dei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo

L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

 L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

Dal giugno 2026 il sistema europeo dell’asilo cambierà radicalmente volto. Con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e degli altri atti che compongono il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione, il rapporto tra richiedente e autorità pubbliche viene ripensato in profondità. In questo quadro, l’Articolo 9 – “Obblighi dei richiedenti” assume un rilievo decisivo, soprattutto per quella platea che nella prassi quotidiana italiana è oggi più numerosa: cittadini di Paesi qualificati come “sicuri”, entrati irregolarmente o con visto, talvolta rilasciato da altro Stato membro, che presentano domanda di protezione internazionale puntando in concreto al riconoscimento della protezione complementare.

L’Articolo 9 non introduce meri formalismi. Al contrario, costruisce un sistema nel quale la possibilità stessa di far valere elementi di vulnerabilità personale, radicamento sociale e integrazione – tipicamente decisivi nelle domande di protezione complementare – è strettamente collegata al comportamento tenuto dal richiedente nel corso della procedura amministrativa.

Uno dei primi profili su cui incide la norma è quello dello Stato membro competente a esaminare la domanda. Il richiamo al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione non è neutro. Questo atto sostituisce definitivamente il vecchio sistema Dublino e stabilisce criteri uniformi per individuare quale Paese debba occuparsi dell’istruttoria: contano i legami familiari già presenti nell’Unione, l’eventuale rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare, nonché le procedure di ricollocazione attivate nell’ambito della solidarietà europea. Quando l’Articolo 9 impone al richiedente di presentare la domanda nello Stato corretto e di rimanere a disposizione delle autorità di quel Paese, sta dunque recependo questa architettura. Per il cittadino straniero che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia, oppure che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, ciò significa che la competenza potrebbe essere contestata e che un eventuale trasferimento resta giuridicamente possibile se i criteri europei portano altrove.

Il dovere di cooperazione con le autorità, che costituisce l’asse portante dell’Articolo 9, va letto in questa stessa prospettiva. Il richiedente è tenuto a fornire dati anagrafici completi e veritieri, a spiegare la mancanza di documenti di identità, a consegnare ciò che possiede e a presentarsi alle convocazioni. È altresì obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio o recapito. Nel nuovo sistema europeo le comunicazioni elettroniche assumono un ruolo centrale e le convocazioni possono essere considerate validamente ricevute se inviate all’ultimo indirizzo dichiarato. Per chi vive in condizioni abitative precarie o si sposta frequentemente, questo elemento diventerà cruciale: un cambiamento di residenza non comunicato rischia di tradursi in un’assenza ingiustificata al colloquio o nella mancata produzione di documentazione, con conseguenze potenzialmente decisive sull’esito della procedura.

A questo si affianca il collegamento diretto con il Regolamento (UE) 2024/1358, che riforma il sistema Eurodac. Dal 2026 la banca dati biometrica europea sarà ulteriormente rafforzata e servirà non solo a verificare se una persona abbia già presentato domanda in un altro Stato membro, ma anche a ricostruire attraversamenti irregolari delle frontiere esterne e trasferimenti precedenti. L’obbligo, previsto dall’Articolo 9, di sottoporsi alla rilevazione dei dati biometrici diventa quindi uno snodo essenziale dell’intero meccanismo di attribuzione della competenza. Per il richiedente che proviene da un Paese sicuro e che tenta di fondare la propria posizione su un percorso di integrazione maturato in Italia, la tracciabilità europea dei movimenti renderà molto più difficile eludere precedenti passaggi in altri Stati o precedenti domande.

Vi è poi un aspetto spesso sottovalutato ma destinato a pesare enormemente nella prassi: la disponibilità a rimanere nel territorio dello Stato individuato come competente e a rispettare le misure disposte durante la procedura. Il Regolamento 2024/1351 consente agli Stati di attivare procedure di trasferimento quando il richiedente si sposta senza autorizzazione e di adottare misure per garantirne la reperibilità. In questo scenario, chi presenta domanda di protezione internazionale in Italia con l’obiettivo di ottenere la protezione complementare dovrà valutare con estrema attenzione ogni spostamento verso altri Paesi dell’Unione, perché potrebbe innescare meccanismi difficilmente reversibili.

Letto nel suo complesso, l’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2024/1348 segnala una scelta politica e giuridica chiara: il nuovo sistema europeo non si fonda soltanto sull’estensione delle garanzie procedurali, ma sulla responsabilizzazione del richiedente. La cooperazione attiva diventa la condizione necessaria perché le autorità possano esaminare in modo pieno anche profili che, nel diritto italiano, sono spesso determinanti ai fini della protezione complementare, come il radicamento lavorativo, familiare e sociale o il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Dal giugno 2026, quindi, chi assiste cittadini stranieri provenienti da Paesi qualificati come sicuri dovrà porre un’attenzione ancora maggiore alla fase iniziale della procedura amministrativa: la correttezza delle informazioni fornite, la continuità della presenza sul territorio, la tracciabilità dei contatti con l’amministrazione e la collaborazione nella raccolta dei dati diventeranno fattori che incidono indirettamente, ma in modo concreto, anche sulla possibilità di costruire una domanda credibile di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026

 Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026

Dal 12 giugno 2026 si applicherà in tutta l’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1348, che sostituisce integralmente la direttiva 2013/32/UE e introduce una procedura comune per l’esame delle domande di protezione internazionale. In questo nuovo assetto, l’Articolo 8 – “Garanzie generali per i richiedenti” occupa una posizione centrale, poiché fissa il nucleo minimo di diritti procedurali che devono essere assicurati a ogni persona che presenti domanda di asilo nell’Unione .

La norma va letta sistematicamente insieme agli altri atti del Patto europeo su asilo e migrazione – in particolare il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac – che ridisegnano il ciclo complessivo della domanda, dalla registrazione all’eventuale trasferimento di competenza, fino all’esecuzione delle decisioni finali.

1. La funzione dell’Articolo 8 nel nuovo sistema europeo comune di asilo

Il Regolamento 2024/1348 afferma espressamente che le nuove procedure si applicheranno a tutte le domande formalizzate dal 12 giugno 2026 in avanti, con effetto diretto negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento .

All’interno di questo quadro, l’Articolo 8 costituisce la clausola generale di tutela procedurale: esso stabilisce che, nel corso della procedura amministrativa di esame della domanda, i richiedenti devono beneficiare delle garanzie elencate nei paragrafi successivi della disposizione .

La logica è chiara: armonizzare le prassi nazionali e ridurre le disparità tra Stati membri, assicurando che ogni richiedente, indipendentemente dal luogo di presentazione della domanda, riceva un livello uniforme di informazione, assistenza e possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni.

2. Il diritto all’informazione completa e comprensibile

Il cuore dell’Articolo 8 è il diritto all’informazione tempestiva e intelligibile. Le autorità competenti devono informare il richiedente, in una lingua che egli comprenda o che si possa ragionevolmente presumere comprenda, almeno su:

  • la possibilità di presentare la domanda a titolo individuale;

  • i termini e le fasi della procedura;

  • i diritti e gli obblighi nel corso dell’esame, compresi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1351 e le conseguenze del loro mancato rispetto;

  • il diritto all’orientamento legale gratuito e all’assistenza e rappresentanza legali in tutte le fasi;

  • le modalità per produrre gli elementi di prova rilevanti;

  • la decisione finale dell’autorità accertante .

Le informazioni devono essere fornite quanto prima, e comunque al più tardi al momento della registrazione della domanda, mediante un opuscolo – in formato cartaceo o elettronico – ed eventualmente in forma orale. È previsto che il richiedente possa confermare formalmente di averle ricevute, con annotazione nel fascicolo amministrativo, rafforzando così la tracciabilità e la verificabilità dell’adempimento da parte dell’amministrazione

.

Particolare attenzione è dedicata ai minori, che devono ricevere spiegazioni adeguate alla loro età, con il coinvolgimento del rappresentante o dell’adulto responsabile.

3. Collegamento con il diritto all’assistenza legale

L’Articolo 8 rinvia direttamente alla disciplina dettagliata sull’orientamento e sull’assistenza legale gratuita contenuta nella sezione successiva del Regolamento. In particolare, è ribadito che il richiedente deve poter accedere a consulenti legali o a organizzazioni abilitate secondo il diritto nazionale e che tali soggetti devono poter operare anche nei centri di trattenimento e nelle zone di transito .

Gli Stati membri possono introdurre limiti economici o temporali alla gratuità dell’assistenza solo a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, e che il trattamento non sia meno favorevole di quello riservato ai cittadini in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Questo assetto rafforza la dimensione giurisdizionale e difensiva del procedimento amministrativo di asilo, tradizionalmente uno dei punti più sensibili nei sistemi nazionali.

4. La connessione con le garanzie per i soggetti vulnerabili

L’Articolo 8 si inserisce in un più ampio sistema di protezione che comprende la valutazione delle vulnerabilità e l’adozione di garanzie procedurali particolari per determinati richiedenti, come vittime di tortura o violenza, persone con disturbi psicologici o minori. Il Regolamento impone una valutazione individuale tempestiva e, se necessario, la non applicazione delle procedure accelerate o di frontiera quando esse non consentano un’effettiva tutela dei diritti fondamentali .

In questo senso, l’Articolo 8 opera come porta di accesso a tutte le ulteriori garanzie rafforzate previste dal nuovo sistema europeo comune di asilo.

5. Le implicazioni pratiche per le amministrazioni e per la difesa

Dal giugno 2026 le autorità nazionali – Questure, Prefetture, Commissioni territoriali – dovranno rivedere modulistica, prassi informative e modalità di verbalizzazione per conformarsi agli standard europei. La documentazione relativa all’avvenuta informazione del richiedente diventerà un passaggio procedurale essenziale, suscettibile di rilievo anche in sede contenziosa.

Per gli avvocati e gli operatori legali, l’Articolo 8 rappresenterà una leva difensiva significativa: l’eventuale omissione o incompletezza dell’informazione sui diritti, sull’assistenza legale o sulle fasi della procedura potrà incidere sulla legittimità dell’intero iter amministrativo, alla luce del carattere direttamente applicabile del regolamento.

Conclusioni

Il nuovo Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non è una disposizione meramente programmatica, ma una norma operativa destinata a incidere concretamente sulla quotidiana gestione delle domande di protezione internazionale. Dal giugno 2026 in avanti, esso costituirà il parametro europeo minimo di legalità procedurale, imponendo un innalzamento degli standard di trasparenza, informazione e tutela difensiva in tutti gli Stati membri.

In un sistema che, con il Patto europeo su asilo e migrazione, tende a rendere più rapide e integrate le procedure, l’Articolo 8 rappresenta il contrappeso garantista: la riaffermazione che l’efficienza amministrativa non può mai tradursi nella compressione dei diritti fondamentali del richiedente asilo.

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 24 gennaio 2026

Renewal of the Residence Permit for Self-Employment: the Liguria Regional Administrative Court Confirms the Income Requirement as an Essential Condition

Renewal of the Residence Permit for Self-Employment: the Liguria Regional Administrative Court Confirms the Income Requirement as an Essential Condition

In a judgment delivered in January 2026, the Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria confirmed the lawfulness of a decision refusing the renewal of a residence permit for self-employment, based on the applicant’s lack of adequate and continuous income.

The ruling fits squarely within a now well-established line of case law that attributes a substantive, rather than merely formal, value to the income requirement. According to the Court, income is not a purely bureaucratic parameter, but a concrete indicator of the foreign national’s actual ability to support himself independently, to achieve stable integration into the economic and social fabric of the host country, and to avoid placing a burden on the public system.

In the case at hand, the Administration had ascertained, through the databases of the National Social Security Institute and the Tax Authority, that the income declared by the applicant was extremely low and discontinuous, and in any event far below the statutory threshold required for exemption from contributions to public healthcare costs. On the basis of these findings, the Court held that Article 26 of Legislative Decree No. 286/1998 had been correctly applied, expressly excluding any “flexible” interpretation of the income threshold in the absence of objective elements demonstrating genuine economic self-sufficiency.

Particularly noteworthy is the reasoning whereby the administrative judge refers to the most recent case law of the Council of State, reaffirming that the burden of proving the availability of lawful and sufficient income lies with the foreign national and constitutes a non-derogable requirement for the renewal of a residence permit. From this perspective, self-employment cannot be assessed in abstract terms, but must translate into an effective and stable means of economic support.

The judgment therefore provides a clear clarification on an issue that frequently gives rise to litigation: the renewal of a residence permit cannot be granted without a rigorous assessment of the applicant’s economic capacity, even where the permit is formally based on self-employment. The decisive factor remains the existence of real, documented and sustainable income over time.

The full text of the decision is available in the Calaméo publication at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e

Avv. Fabio Loscerbo

Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”

 Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”

Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa.

Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada.

El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia.

🔗 Escucha los episodios:

🇬🇧 Inglés
Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion
https://www.spreaker.com/episode/residence-permit-and-criminal-records-the-limits-of-administrative-discretion--69219203

🇸🇦 Árabe
تصريح الإقامة والسوابق الجنائية: حدود السلطة التقديرية للإدارة
https://www.spreaker.com/episode/tsryh-alaqamt-walswabq-aljnayyt-hdwd-alsltt-altqdyryt-lladart--69219204

🇪🇸 Español
Permiso de residencia y antecedentes penales: los límites de la discrecionalidad administrativa
https://www.spreaker.com/episode/permiso-de-residencia-y-antecedentes-penales-los-limites-de-la-discrecionalidad-administrativa--69219206

🇫🇷 Francés
Titre de séjour et antécédents pénaux : les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration
https://www.spreaker.com/episode/titre-de-sejour-et-antecedents-penaux-les-limites-du-pouvoir-discretionnaire-de-l-administration--69219205

🇦🇱 Albanés
Leja e qëndrimit dhe precedentët penalë: kufijtë e diskrecionalitetit administrativ
https://www.spreaker.com/episode/leja-e-qendrimit-dhe-precedentet-penale-kufijte-e-diskrecionalitetit-administrativ--69219202

El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa.

Avv. Fabio Loscerbo

Comunicato – Nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”

 Comunicato – Nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”

Sono disponibili nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, con contributi dedicati a profili critici e attuali del diritto dell’immigrazione, con linguaggio chiaro ma rigoroso nei riferimenti di diritto sostanziale e processuale.


1. Diniego del nulla osta al lavoro e legittimazione al ricorso

Una serie di puntate in lingua italiana e in versioni multilingue affronta il principio giuridico secondo cui il lavoratore straniero non è titolare di un autonomo diritto di impugnare il diniego del nulla osta ai fini dell’ingresso e soggiorno per motivi di lavoro.


2. Permesso di soggiorno per cure mediche e conversione in titolo di lavoro

Approfondimenti sulle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e per la sua conversione in titolo di soggiorno per motivi di lavoro:


3. Residenza elettiva e annullamento del diniego basato sulla mancanza di visto

Analisi di una pronuncia del Tribunale amministrativo della Campania che ha annullato un provvedimento di diniego della residenza elettiva fondato unicamente sull’assenza del visto di ingresso:


Invito all’ascolto
Ti invitiamo ad ascoltare e condividere questi contributi, utili per giuristi, operatori degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e cittadini interessati ai profili più recenti del diritto dell’immigrazione.

Elective Residence: no automatic refusal for lack of visa


 

venerdì 23 gennaio 2026

Administrative Error in the Decree Flows System: TAR Puglia Orders the Issuance of the Residence Permit “Now for Then”

 Administrative Error in the Decree Flows System: TAR Puglia Orders the Issuance of the Residence Permit “Now for Then”

With a decision of significant systemic relevance, the Regional Administrative Court of Puglia – Third Section, published on 24 December 2025, addressed an issue that for years has generated litigation and uncertainty in practice: the management of entry quotas for seasonal work and the legal consequences of errors attributable to the Public Administration.

The case concerns non-EU nationals who lawfully entered Italy under the decree flows system, following the issuance of seasonal work authorisations. At a later stage, the Administration revoked those measures, alleging that the quotas had been exceeded and attributing the entry to an “IT error” or a material mistake. This led to the refusal of the residence permit and to the initiation of judicial proceedings.

The Court adopted a clear legal position: the verification of quota availability must be carried out ex ante, before the foreign worker’s entry, not ex post. Allowing entry and subsequently denying the residence permit on the ground of insufficient quotas effectively shifts onto the foreign national the consequences of an administrative malfunction for which they bear no responsibility. According to the Court, such an approach lacks legal rationality and is incompatible with the principles of fairness and proper administration.

The judgment upholds the appeal within the limits of the request for the issuance of a seasonal residence permit with “now for then” validity, recognising the applicants’ residual interest in regularising their legal status, also with a view to possible future administrative procedures. At the same time, the Court confirms—consistently with established case law—that a residence permit for job-seeking purposes cannot be granted in the context of seasonal work, as this is expressly excluded by the applicable legislation.

The ruling goes beyond the individual case. On the one hand, it reaffirms the Administration’s responsibility in managing migration flows; on the other, it safeguards the legitimate expectations of those who entered Italy on the basis of valid and effective administrative acts. In a context where the decree flows system is increasingly central to the labour market, yet structurally fragile from an organisational standpoint, this decision sets an important benchmark.

The full text of the judgment is available in the Calameo publication, which can be consulted at the following link and is intended for legal practitioners, scholars and professionals in the field:
https://www.calameo.com/books/008079775616a5b14b842

Avv. Fabio Loscerbo

حلقة جديدة متعددة اللغات من بودكاست «قانون الهجرة» متاحة الآن: تحويل تصريح الإقامة الموسمي والرقابة الإدارية

 حلقة جديدة متعددة اللغات من بودكاست «قانون الهجرة» متاحة الآن: تحويل تصريح الإقامة الموسمي والرقابة الإدارية

أصبحت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة متاحة الآن، وهي مخصّصة لموضوع ذي أهمية قانونية وعملية كبيرة، يتمثل في تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي، وحدود التأخير في تقديم الطلب، والرقابة القضائية على عمل الإدارة، وذلك في ضوء أحدث اجتهادات المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا.

تتناول الحلقة قراراً قضائياً يقدّم توضيحات أساسية بشأن ممارسات مكاتب الهجرة الموحّدة، مع تركيز خاص على الضمانات الإجرائية، والتحقق من شرط 39 يوماً من العمل، ومفهوم «المعقولية» في تقديم طلب التحويل. كما يستبعد القرار صراحةً حالات الرفض الآلي والتفسيرات الشكلية البحتة من جانب الإدارة.

ولضمان أقصى قدر من الوصول والانتشار، نُشرت الحلقة بعدة لغات، وجميعها متاحة على Spreaker عبر الروابط التالية:

النسخة العربية
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تندرج هذه المبادرة ضمن نشاط مستمر لـ التوعية القانونية يهدف إلى جعل قانون الهجرة مفهوماً لجمهور واسع ومتعدد اللغات، مع إبراز الأثر العملي للممارسات الإدارية على حقوق الأشخاص الأجانب.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 22 gennaio 2026

Permesso di soggiorno, condanne penali e integrazione: il lavoro non basta TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025

 Permesso di soggiorno, condanne penali e integrazione: il lavoro non basta

TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025

È stata pubblicata su Calameo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Sezione Seconda, emessa il 16 dicembre 2025, relativa al procedimento iscritto al ruolo generale numero 684 del 2025, che affronta un tema di particolare rilievo nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra integrazione lavorativa, condanne penali e diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La sentenza è consultabile integralmente al seguente link:
👉 Pubblicazione su Calameo: https://www.calameo.com/books/008079775f468fd0c9ded
Link diretto: https://www.calameo.com/books/008079775f468fd0c9ded

Il caso

Il giudizio trae origine dal diniego opposto dalla Questura alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentata da uno straniero al quale era stato precedentemente revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del procedimento amministrativo era intervenuta una sentenza di condanna penale, con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali.

L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla sussistenza di una pericolosità sociale ritenuta incompatibile con il rilascio del titolo di soggiorno, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa e la deduzione di legami familiari sul territorio nazionale.

Il principio affermato dal TAR

Con la decisione del 16 dicembre 2025, il TAR Marche respinge il ricorso e afferma un principio di particolare chiarezza: l’integrazione non può essere ridotta al solo dato lavorativo. Il lavoro costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva, ma non è sufficiente, da solo, a neutralizzare un giudizio di pericolosità sociale, soprattutto quando le condotte penalmente rilevanti incidono su beni fondamentali tutelati dall’ordinamento, come la persona e le relazioni familiari.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione debba essere valutata in senso sostanziale, includendo anche il rispetto dei valori sociali e culturali del Paese ospitante. In tale prospettiva, il comportamento tenuto nella sfera privata e familiare assume rilievo giuridico pieno, tanto più quando i reati si consumano proprio all’interno di quel contesto.

Divieto di automatismi e valutazione discrezionale

Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato all’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione. Il TAR ribadisce che il divieto di automatismi non equivale al riconoscimento di un diritto soggettivo al permesso di soggiorno. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione comparativa tra l’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio e l’interesse della collettività alla sicurezza pubblica, ma tale valutazione può legittimamente concludersi in senso sfavorevole allo straniero.

La presenza di legami familiari, inoltre, non assume carattere dirimente se non rientra nelle ipotesi rigorosamente tipizzate dal legislatore, né può trasformarsi in uno “scudo” rispetto a condotte di particolare allarme sociale.

La natura dell’articolo 9, comma 9, TUI

La sentenza offre anche un chiarimento netto sull’articolo 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998. Il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo dopo la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è qualificato come facoltà dell’Amministrazione, non come obbligo. Tale facoltà resta subordinata alla verifica di tutti i presupposti di legge, inclusa l’assenza di pericolosità sociale.

Considerazioni conclusive

La decisione del TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riafferma con chiarezza un dato spesso rimosso nel dibattito pubblico: il lavoro non è uno scudo automatico nel diritto dell’immigrazione. L’integrazione non è un fatto meramente economico, ma un percorso complesso che implica responsabilità, rispetto delle regole e adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

La pubblicazione integrale della sentenza su Calameo consente agli operatori del diritto, agli studiosi e ai professionisti del settore di analizzare direttamente il testo del provvedimento e di coglierne appieno la portata sistematica.

Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 21 gennaio 2026

Errore dell’Amministrazione nel decreto flussi: il TAR Puglia impone il rilascio del permesso “ora per allora”

 Errore dell’Amministrazione nel decreto flussi: il TAR Puglia impone il rilascio del permesso “ora per allora”

Con una sentenza di particolare rilievo sistematico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, pubblicata il 24 dicembre 2025, è intervenuto su una questione che da anni genera contenzioso e incertezza applicativa: la gestione delle quote di ingresso per lavoro stagionale e le conseguenze degli errori imputabili alla Pubblica Amministrazione.

Il caso riguarda cittadini extra-UE entrati regolarmente in Italia nell’ambito del decreto flussi, a seguito del rilascio dei nulla osta al lavoro stagionale. Successivamente, l’Amministrazione ha revocato tali provvedimenti, sostenendo l’esistenza di quote in esubero e riconducendo l’ingresso a un “errore informatico” o materiale. Da qui il diniego del permesso di soggiorno e l’avvio del contenzioso.

Il TAR Puglia compie un passaggio giuridico netto: la verifica della capienza delle quote deve avvenire prima dell’ingresso del lavoratore straniero, non dopo. Consentire l’ingresso e, solo successivamente, negare il permesso per una carenza di quote significa trasferire sullo straniero le conseguenze di un malfunzionamento amministrativo che non gli è imputabile. Un’impostazione che il Collegio ritiene priva di razionalità giuridica e incompatibile con i principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

La sentenza accoglie il ricorso nei limiti della domanda di rilascio del permesso di soggiorno stagionale con validità “ora per allora”, riconoscendo l’interesse residuo dei ricorrenti alla regolarizzazione della propria posizione, anche in vista di eventuali future procedure amministrative. Viene invece confermata, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’impossibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione nel lavoro stagionale, espressamente escluso dalla normativa vigente.

Il provvedimento assume un valore che va oltre il singolo caso. Da un lato riafferma un principio di responsabilità dell’Amministrazione nella gestione dei flussi migratori; dall’altro tutela l’affidamento legittimo di chi ha fatto ingresso in Italia sulla base di atti amministrativi validi ed efficaci. In un contesto in cui il sistema dei flussi è sempre più centrale per il mercato del lavoro, ma al tempo stesso fragile sotto il profilo organizzativo, questa decisione segna un punto fermo.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nella pubblicazione consultabile su Calameo al seguente link, utile per operatori del diritto, studiosi e addetti ai lavori:
https://www.calameo.com/books/008079775616a5b14b842

Avv. Fabio Loscerbo

L’Italie reconnaît la protection complémentaire : lorsque l’intégration devient un bouclier juridique

 L’Italie reconnaît la protection complémentaire : lorsque l’intégration devient un bouclier juridique

Dans une décision administrative significative, l’Italie a une nouvelle fois confirmé que l’intégration effective dans la société peut jouer un rôle déterminant dans la protection des ressortissants étrangers contre l’éloignement. Le 18 décembre 2025, la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Gênes a accordé la protection complémentaire à un ressortissant étranger, estimant qu’un retour forcé dans le pays d’origine entraînerait une violation disproportionnée des droits fondamentaux.

La décision intégrale a été publiée et est accessible au public au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/00807977586f4b5d40bb2

La protection complémentaire est une forme spécifique de protection prévue par le droit italien, régie par l’article 19 du décret législatif n° 286/1998 (loi sur l’immigration). Elle s’applique lorsque les conditions du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne sont pas réunies, mais que l’expulsion ou l’éloignement serait contraire aux obligations de protection des droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans cette affaire, la Commission de Gênes a rejeté la reconnaissance du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, tout en procédant à une évaluation autonome et individualisée de la situation personnelle du demandeur. L’élément décisif a été le niveau d’intégration réelle en Italie, en particulier sur les plans social et professionnel. La Commission a reconnu que l’intéressé avait construit des liens personnels et professionnels stables et que son éloignement entraînerait un préjudice grave et irréversible.

L’intérêt majeur de cette décision réside dans son raisonnement juridique. L’intégration n’a pas été considérée comme une récompense ou un facteur accessoire, mais comme un élément juridiquement pertinent de la vie privée, protégée par les normes européennes en matière de droits de l’homme. La Commission a conclu qu’un retour forcé constituerait une ingérence disproportionnée dans ces droits.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de la pratique administrative italienne, qui considère de plus en plus la protection complémentaire comme une garantie substantielle, et non comme une mesure résiduelle. Elle confirme que la politique de contrôle de l’immigration doit être constamment mise en balance avec l’obligation de respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux.

Pour les étrangers résidant en Italie, cette décision délivre un message clair : la construction de liens réels et documentés avec le territoire peut produire des effets juridiques concrets. Le travail, les relations sociales et la stabilité à long terme ne sont pas de simples éléments factuels, mais peuvent devenir déterminants pour empêcher une mesure d’éloignement.

Pour les avocats et les praticiens, la décision de Gênes constitue un exemple important du fonctionnement concret de la protection complémentaire. Elle démontre que, même en cas de refus de la protection internationale, le droit italien prévoit des mécanismes visant à éviter tout éloignement en violation des droits fondamentaux.

Alors que les débats sur la migration se poursuivent en Europe, cette affaire rappelle un principe essentiel : l’intégration compte, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan juridique.

Avv. Fabio Loscerbo