lunedì 26 gennaio 2026

Italian Court Confirms Right to Convert Medical Residence Permits into Work Permits

 

Italian Court Confirms Right to Convert Medical Residence Permits into Work Permits

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Liguria has clarified a key issue in Italian immigration law: under certain conditions, residence permits issued for medical treatment can still be converted into work permits, even after the restrictive reforms introduced in 2023.

The case involved a foreign national who had applied for a medical residence permit before the entry into force of the so-called Cutro Decree. After securing a permanent employment contract, he requested the conversion of his permit into a work-related residence permit. The police authorities rejected the application, claiming that such conversions were no longer allowed under the current legal framework.

The Court rejected this interpretation. According to the judges, the decisive factor is not the date on which the conversion request is submitted, but the date of the original application for the medical residence permit. If that application was filed before the reform came into force, the previous legal regime continues to apply, including the possibility of conversion for employment purposes.

The ruling also addresses a recurring administrative argument: the alleged late filing of conversion requests. The Court reaffirmed that Italian law does not impose a strict forfeiture deadline for applications to renew or convert residence permits, unless such a deadline is explicitly established by statute.

This decision strengthens legal certainty for migrants and curbs restrictive administrative practices that have proliferated since the 2023 reform. It also confirms the corrective role of administrative courts in ensuring that transitional rules are applied consistently and in line with fundamental legal principles.

The full judgment and a detailed legal commentary are available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a


Avv. Fabio Loscerbo

Renouvellement du titre de séjour pour travail indépendant : le TAR de Ligurie confirme l’exigence du revenu comme condition essentielle

 Renouvellement du titre de séjour pour travail indépendant : le TAR de Ligurie confirme l’exigence du revenu comme condition essentielle

Par un arrêt rendu en janvier 2026, le Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria a confirmé la légalité du refus de renouvellement d’un titre de séjour pour travail indépendant, fondé sur l’absence de revenus suffisants et continus de la part du demandeur.

La décision s’inscrit pleinement dans une jurisprudence désormais bien établie, qui confère à l’exigence de revenu une portée substantielle et non pas simplement formelle. Selon le Tribunal, le revenu ne constitue pas un simple paramètre bureaucratique abstrait, mais un indicateur concret de la capacité réelle de l’étranger à subvenir à ses besoins de manière autonome, à s’insérer de façon stable dans le tissu économique et social et à ne pas faire peser de charges sur le système public.

Dans l’affaire examinée, l’Administration avait constaté, à partir des bases de données de l’Institut national de sécurité sociale et de l’Administration fiscale, que les revenus perçus étaient extrêmement faibles et discontinus, et en tout état de cause largement inférieurs au seuil minimum prévu par la loi pour l’exonération de la participation aux dépenses de santé. À la lumière de ces éléments, le Tribunal a jugé que l’article 26 du décret législatif n° 286/1998 avait été correctement appliqué, excluant expressément toute interprétation « souple » du critère de revenu en l’absence d’éléments objectifs démontrant une réelle autosuffisance économique.

La motivation par laquelle le juge administratif se réfère à la jurisprudence la plus récente du Conseil d’État est particulièrement significative : elle réaffirme que la charge de la preuve de la disponibilité de revenus licites et suffisants incombe au ressortissant étranger et constitue une condition non dérogeable pour le renouvellement du titre de séjour. Dans cette perspective, le travail indépendant ne peut être apprécié de manière abstraite, mais doit se traduire par des ressources économiques effectives et stables.

L’arrêt apporte ainsi une clarification nette sur une question fréquemment source de contentieux : le renouvellement du titre de séjour ne saurait être accordé sans une évaluation rigoureuse de la capacité économique du demandeur, même lorsque le titre est formellement fondé sur une activité indépendante. Le critère déterminant demeure l’existence de revenus réels, documentés et durables dans le temps.

Le texte intégral de la décision est disponible dans la publication Calaméo au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e

Avv. Fabio Loscerbo

Residence Permit and Criminal Records: The Limits of Administrative Discretion

https://ift.tt/OkfrH2u https://www.youtube.com/watch?v=PGUEigaQhb4

Residence Permit for Medical Treatment and Conversion to Work: the Liguria Regional Administrative

https://ift.tt/c81dxpj https://www.youtube.com/watch?v=86Gv0TUmo6Y

Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale

 Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale

È online una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicata a un tema di grande rilevanza pratica e giuridica: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i limiti della tardività e il controllo dell’azione amministrativa, alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.

L’episodio analizza una sentenza che chiarisce punti centrali nella prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, soffermandosi sul rispetto del contraddittorio procedimentale, sulla verifica del requisito delle 39 giornate lavorative e sulla nozione di “ragionevolezza” nella presentazione della domanda di conversione, escludendo automatismi e letture meramente formalistiche.

Per favorire la massima accessibilità e diffusione, la puntata è stata pubblicata in più lingue, tutte disponibili su Spreaker ai seguenti link:

Versione in lingua araba
https://www.spreaker.com/episode/thwyl-tsryh-alaqamt-ll-ml-almwsmy-altakhyr-fy-tqdym-altlb-walrqabt-aladaryt-twdyhat-almhkmt-aladaryt-alaqlymyt-laymylya-rwmanya--69217318

Versione in lingua francese
https://www.spreaker.com/episode/conversion-du-titre-de-sejour-pour-travail-saisonnier-tardivete-et-controle-administratif--69217336

Versione in lingua inglese
https://www.spreaker.com/episode/conversion-of-a-seasonal-residence-permit-late-filing-and-administrative-review--69217338

Versione in lingua spagnola
https://www.spreaker.com/episode/conversion-del-permiso-de-residencia-por-trabajo-estacional-extemporaneidad-y-control-administrativo--69217335

Versione in lingua albanese
https://www.spreaker.com/episode/konvertimi-i-lejes-se-qendrimit-per-pune-sezonale-vonesa-ne-paraqitjen-e-kerkeses-dhe-kontrolli-administrativ--69217337

L’iniziativa rientra nell’attività di divulgazione giuridica volta a rendere comprensibili, anche a un pubblico non specialistico e multilingue, i principali snodi del diritto dell’immigrazione e dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui diritti delle persone straniere.

Avv. Fabio Loscerbo

الإقامة الاختيارية: لا يجوز الرفض التلقائي بسبب غياب التأشيرة


 

Elective Residence: the Campania Administrative Court overturns a refusal based solely on “lack of

https://ift.tt/RJvTmgf https://www.youtube.com/watch?v=W6_XdkljL9M

domenica 25 gennaio 2026

Presentazione della domanda e titolo provvisorio: lavoro e soggiorno nel nuovo Patto europeo

 Presentazione della domanda e titolo provvisorio: lavoro e soggiorno nel nuovo Patto europeo

Uno dei punti più delicati nella prassi italiana riguarda ciò che accade nel momento stesso in cui viene presentata la domanda di protezione internazionale, quando il richiedente – pur mirando in concreto alla protezione complementare nazionale – entra formalmente nel circuito dell’asilo. Dal giugno 2026, con l’applicazione dei regolamenti del nuovo Patto europeo, questa fase iniziale resta fortemente europeizzata sotto il profilo procedurale, ma continua a dipendere in larga misura dal diritto interno per quanto riguarda il titolo di soggiorno provvisorio e l’accesso al lavoro.

I testi europei allegati consentono una prima affermazione netta: nessun regolamento del Patto impone agli Stati membri di rilasciare, al momento della domanda, un permesso di soggiorno lavorabile in senso pieno. Il Regolamento (UE) 2024/1347 disciplina il rilascio del titolo di soggiorno soltanto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fissando termini certi per la sua emissione. Esso precisa inoltre che le forme di tutela umanitaria nazionali restano esterne alla nozione europea di protezione internazionale, confermando che la disciplina sostanziale di tali status non è armonizzata a livello dell’Unione.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni opera invece su un piano diverso. Esso regola l’accesso alla procedura, il diritto di rimanere sul territorio durante l’esame della domanda, le modalità di registrazione e di audizione, ma non crea un titolo europeo di soggiorno provvisorio, né definisce direttamente il regime lavorativo del richiedente nella fase iniziale. In questo senso, il Patto europeo ha deliberatamente lasciato agli ordinamenti nazionali la disciplina concreta del documento rilasciato nella pendenza della procedura e delle condizioni di accesso all’occupazione.

La stessa impostazione emerge indirettamente dal Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac. In esso, quando si fa riferimento allo “status umanitario a norma del diritto nazionale”, si riconosce che tali status possono attribuire diritti analoghi a quelli dei beneficiari di protezione internazionale, ma si tratta di effetti successivi al riconoscimento, non della fase iniziale della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, l’Unione si limita a prendere atto dell’esistenza delle tutele nazionali senza disciplinare il momento genetico della procedura.

Ne consegue che, nel momento della presentazione della domanda in Italia, anche se il richiedente mira alla protezione complementare, egli resta giuridicamente un richiedente protezione internazionale e beneficia delle garanzie procedurali europee – diritto di rimanere, accesso alla procedura, registrazione, audizione – ma il titolo che gli viene rilasciato e la possibilità di svolgere attività lavorativa dipendono dalla normativa italiana.

Sul piano pratico questo comporta che la Questura, una volta raccolta la manifestazione di volontà e formalizzata la domanda, rilascia un’attestazione provvisoria della pendenza della procedura. È questo documento – non imposto dal diritto europeo ma previsto dal diritto interno – che consente la permanenza regolare sul territorio in attesa della decisione. L’accesso al lavoro, sempre secondo la disciplina nazionale, resta normalmente subordinato al decorso di un certo periodo dalla presentazione della domanda e all’assenza di cause ostative legate allo stadio del procedimento.

Il nuovo Patto, tuttavia, è destinato a incidere indirettamente anche su questa fase. L’accelerazione delle procedure, soprattutto per i cittadini provenienti da Paesi sicuri, e la concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi ridurranno in molti casi la durata della permanenza in condizione “provvisoria”. Ciò significa che, in prospettiva, il tempo durante il quale il richiedente resta titolare di un documento temporaneo in attesa della decisione potrebbe accorciarsi sensibilmente, con effetti riflessi anche sulla possibilità concreta di accedere al mercato del lavoro.

La riflessione giuridica che si impone è dunque questa: il Patto europeo non modifica direttamente la disciplina del titolo provvisorio al momento della domanda, ma, attraverso la riorganizzazione delle procedure e la spinta verso decisioni più rapide, ne ridisegna indirettamente la funzione pratica. In un sistema in cui l’istruttoria viene concentrata e la competenza tra Stati membri viene chiarita in tempi brevi, il documento rilasciato al momento della domanda perde progressivamente la funzione di strumento di stabilizzazione temporanea e diventa sempre più un mero supporto procedurale in attesa di un esito ravvicinato.

È su questo terreno, nel coordinamento tra norme europee e diritto interno, che si giocherà uno dei passaggi più sensibili dell’attuazione del Patto nel sistema italiano.

Avv. Fabio Loscerbo

Domanda tardiva di protezione complementare dopo anni dall’ingresso in Italia: traiettoria procedurale e ricadute operative nel nuovo Patto europeo

 Domanda tardiva di protezione complementare dopo anni dall’ingresso in Italia: traiettoria procedurale e ricadute operative nel nuovo Patto europeo

Nel sistema che entrerà pienamente in applicazione dal giugno 2026, la presentazione di una domanda di protezione internazionale – con l’obiettivo sostanziale di ottenere una forma di tutela complementare nazionale – a distanza di molti anni dall’ingresso in Italia pone questioni delicate sia sul piano della credibilità della domanda sia su quello dell’inquadramento procedurale. Il nuovo Patto europeo non introduce un termine massimo entro cui chiedere asilo, ma rafforza in modo significativo gli strumenti di ricostruzione dei percorsi migratori, la concentrazione dell’istruttoria nelle fasi iniziali e la possibilità di accelerare l’esame quando emergano elementi che fanno dubitare della fondatezza della richiesta.

Il primo effetto pratico di una domanda presentata dopo un lungo periodo di permanenza irregolare o semi-regolare sul territorio è legato all’identificazione e alla verifica dei dati pregressi. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac ha ampliato le finalità della banca dati biometrica, consentendo agli Stati membri di accertare se una persona trovata in condizione di soggiorno irregolare o che presenta domanda di asilo abbia già avuto contatti con altre amministrazioni europee, abbia attraversato irregolarmente le frontiere esterne o abbia già beneficiato, altrove, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale, imponendo che tali informazioni siano rapidamente disponibili alle autorità competenti .

Ciò significa che, anche dopo anni, il passato europeo del richiedente può emergere con estrema facilità: precedenti fotosegnalamenti, controlli di frontiera, respingimenti o soggiorni in altri Stati membri diventano elementi centrali del fascicolo amministrativo e possono incidere sia sulla valutazione della competenza statale sia sull’apprezzamento della condotta complessiva dell’interessato.

Sul piano della competenza, il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione mantiene e rafforza la logica per cui un solo Stato membro deve farsi carico dell’esame della domanda, individuato sulla base di criteri oggettivi e verificabili, con un uso intensivo delle banche dati comuni e meccanismi di cooperazione amministrativa obbligatori tra Stati . In presenza di una domanda tardiva, se dai riscontri informatici emergesse che l’ingresso iniziale nell’Unione è avvenuto in un altro Paese o che in passato vi sono stati contatti procedurali in altro Stato membro, l’Italia potrebbe trovarsi ad avviare, parallelamente all’istruttoria, una procedura di determinazione della competenza o di trasferimento. Durante questa fase, il richiedente conserva comunque il diritto di rimanere sul territorio in forza delle garanzie procedurali previste dalla procedura comune.

È proprio il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni a dettare la cornice dell’esame amministrativo. Il legislatore europeo ha voluto superare le forti differenze tra sistemi nazionali imponendo che tutte le domande siano trattate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente un colloquio personale, assistenza linguistica e legale e la possibilità di produrre elementi a sostegno dell’istanza, ma al tempo stesso puntando a ridurre i movimenti secondari e a concentrare l’istruttoria nelle prime fasi . Lo stesso regolamento precisa che, pur essendo armonizzata la procedura relativa allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, gli Stati membri possono decidere di applicare le medesime regole anche alle domande di altri tipi di protezione nazionale, come quelle complementari previste dagli ordinamenti interni .

Ne discende che, anche se la domanda viene presentata dopo molti anni, il richiedente viene inserito integralmente nella procedura europea di asilo, con registrazione formale, audizione davanti alla Commissione territoriale e decisione motivata sulle forme di protezione armonizzate, prima che possa aprirsi, in via residuale, la valutazione sulla protezione complementare.

Il fattore temporale incide tuttavia in modo rilevante sull’apprezzamento del caso. Una domanda tardiva può essere letta dall’amministrazione come indice di strumentalità, soprattutto se proposta in concomitanza con un controllo di polizia, con l’avvio di una procedura di espulsione o con la perdita di altri titoli di soggiorno. In questo senso, il nuovo Patto rafforza indirettamente la possibilità di trattare con priorità o in via accelerata le domande che appaiono deboli sul piano dei presupposti, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348.

Sul versante della protezione complementare, resta ferma la distinzione strutturale tracciata dal Regolamento (UE) 2024/1347, che limita la nozione europea di “protezione internazionale” allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e chiarisce che la concessione di status umanitari nazionali appartiene alla sfera degli ordinamenti interni, pur potendo essere inserita, sul piano procedurale, nel medesimo contenitore amministrativo . Proprio nei casi di domanda tardiva, questa valutazione residuale tende a spostarsi quasi interamente sul presente del richiedente: non tanto sulle condizioni generali del Paese di origine, quanto sul grado di radicamento in Italia, sulla durata della permanenza, sulla stabilità lavorativa e abitativa, sui legami familiari, su eventuali condizioni di salute o su altri profili di vulnerabilità maturati nel tempo.

Dal punto di vista pratico, ciò comporta che l’onere documentale diventa decisivo. Chi presenta domanda dopo anni deve essere in grado di produrre contratti di lavoro, buste paga, certificazioni anagrafiche, attestazioni scolastiche dei figli, relazioni sanitarie, percorsi di integrazione sociale e ogni elemento utile a dimostrare che un allontanamento determinerebbe una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali. Il nuovo sistema europeo, improntato alla concentrazione dell’istruttoria, riduce lo spazio per integrazioni successive e rende strategica la completezza del fascicolo già nella fase amministrativa iniziale.

Quanto ai tempi, una domanda tardiva non gode di un canale privilegiato. Al contrario, la combinazione tra controlli Eurodac, eventuale verifica della competenza e possibilità di procedure accelerate può condurre a definizioni relativamente rapide, specie se la domanda appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. In altri casi, l’istruttoria può allungarsi se si intreccia con una procedura di trasferimento verso altro Stato membro o con accertamenti complessi sul percorso pregresso del richiedente.

Nel complesso, il nuovo Patto europeo non chiude la porta a chi chiede protezione dopo anni di permanenza in Italia, ma colloca queste domande in un contesto molto più strutturato e trasparente rispetto al passato. Il tempo trascorso dall’ingresso diventa un elemento ambivalente: da un lato può alimentare sospetti sulla genuinità della richiesta, dall’altro, se accompagnato da un effettivo radicamento sociale e personale, può costituire il fulcro dell’argomentazione a sostegno di una protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

 Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

Con l’entrata in applicazione, dal giugno 2026, del nuovo assetto europeo in materia di asilo e migrazione, la posizione dello straniero che giunge in Italia irregolarmente, risulta già fotosegnalato in uno Stato membro di transito e proviene da un Paese qualificato come sicuro si colloca al centro delle tensioni strutturali del sistema. È proprio in questi casi che si misurano, in concreto, l’interazione tra le nuove regole sulla competenza, il rafforzamento delle banche dati biometriche e lo spazio residuo per la concessione di una protezione complementare nazionale all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il primo passaggio, inevitabile, è l’identificazione da parte delle autorità italiane. In presenza di un ingresso irregolare, la Questura procede al fotosegnalamento e alla verifica dei dati biometrici attraverso il sistema Eurodac, profondamente riformato dal Regolamento (UE) 2024/1358. Il nuovo impianto attribuisce a questa banca dati una funzione che va ben oltre la mera identificazione, poiché consente di ricostruire l’intero percorso europeo del richiedente, individuando precedenti controlli alle frontiere, domande di asilo già presentate in altri Stati membri o perfino il riconoscimento, altrove, di una forma di protezione nazionale. Questo snodo iniziale è determinante: un precedente rilievo delle impronte digitali in Grecia, Croazia o Slovenia non resta più un elemento marginale, ma diventa uno dei cardini su cui si fonda la successiva determinazione dello Stato competente.

È qui che entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino. La sua logica è quella di evitare che una stessa persona presenti domande successive in Paesi diversi, imponendo che l’esame sia concentrato in un solo Stato membro individuato sulla base di criteri predeterminati. In presenza di un ingresso irregolare documentato in un altro Stato dell’Unione, quello Stato tende a essere considerato competente, e l’Italia, pur dovendo consentire l’accesso alla procedura e garantire le prime tutele, può attivare i meccanismi di cooperazione per il trasferimento. Ne deriva una fase intermedia complessa, nella quale la procedura italiana si intreccia con lo scambio di informazioni tra amministrazioni europee: il richiedente resta sul territorio in forza del diritto di rimanere durante la procedura amministrativa previsto dal Regolamento (UE) 2024/1348, ma il suo destino resta sospeso fino alla decisione sulla competenza.

La provenienza da un Paese designato come sicuro imprime poi una forte accelerazione all’iter. Il nuovo regolamento sulle procedure comuni consente agli Stati membri di trattare con priorità queste domande, concentrando l’istruttoria e arrivando rapidamente a una decisione quando l’istanza appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. Questo non significa che l’esame individuale venga meno, ma comporta, nella pratica, tempi più serrati per il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e per la produzione documentale. Per chi punta alla protezione complementare, ciò sposta l’asse della difesa dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come sicuro – verso elementi specifici e personalizzati, capaci di dimostrare che il rimpatrio determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali.

In questo contesto si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina la qualificazione dello status a livello europeo, chiarisce che la protezione internazionale armonizzata si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che gli Stati membri restano liberi di riconoscere forme di tutela ulteriori di matrice nazionale. Tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/1348 consente agli Stati di incardinare anche queste valutazioni residuali all’interno della medesima procedura amministrativa. In Italia, ciò significa che la Commissione territoriale, una volta esclusi rifugio e sussidiaria, potrà procedere all’esame dei presupposti per la protezione complementare secondo i parametri interni, ma all’interno di un procedimento ormai integralmente europeizzato nelle sue scansioni formali.

Sul piano pratico, questo assetto rende centrale la costruzione del fascicolo sin dall’avvio della procedura. In un caso caratterizzato da ingresso irregolare e transito europeo, assumono un peso decisivo le certificazioni sanitarie, gli elementi di vulnerabilità personale, i legami familiari presenti in Italia, i percorsi di integrazione lavorativa e abitativa, la durata della permanenza sul territorio e ogni documento idoneo a dimostrare che l’allontanamento inciderebbe in modo sproporzionato sulla vita privata e familiare dell’interessato. Il nuovo sistema, orientato alla concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi, riduce infatti lo spazio per integrazioni tardive e sposta molto avanti nel tempo l’onere di allegazione.

Quanto ai tempi complessivi, l’esperienza applicativa è destinata a oscillare tra più scenari. In alcuni casi l’Italia potrebbe procedere rapidamente a una decisione nel merito, specie se la procedura accelerata viene attivata. In altri, la procedura sull’asilo potrebbe rimanere sospesa in attesa dell’esito della determinazione dello Stato competente e dell’eventuale trasferimento verso il Paese di primo ingresso. In entrambi i casi, la protezione complementare resta astrattamente possibile, ma si colloca in un contesto molto più rigido rispetto al passato, nel quale l’irregolarità dell’ingresso e la tracciabilità europea dei movimenti costituiscono fattori strutturali del procedimento.

Nel nuovo Patto europeo, dunque, il cittadino proveniente da un Paese sicuro che entra irregolarmente in Italia dopo un transito europeo documentato non si muove più in uno spazio nazionale relativamente autonomo, ma all’interno di un sistema integrato che intreccia immediatamente competenza statale, banche dati, procedure accelerate e valutazioni residuali di tutela. È su questo terreno, complesso e fortemente giuridicizzato, che si giocheranno molte delle controversie future in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Visto rilasciato da un altro Stato membro, Paese di origine “sicuro” e domanda di protezione complementare in Italia: itinerario procedurale e ricadute pratiche nel nuovo Patto europeo

 Visto rilasciato da un altro Stato membro, Paese di origine “sicuro” e domanda di protezione complementare in Italia: itinerario procedurale e ricadute pratiche nel nuovo Patto europeo

Nel nuovo assetto europeo in vigore da giugno 2026, il caso dello straniero che entra in Italia con un visto rilasciato da un altro Stato membro, proviene da un Paese qualificato come sicuro e presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale alla protezione complementare pone una serie di problemi applicativi rilevanti sul piano operativo. L’intreccio tra regole sulla competenza, procedure accelerate, interoperabilità dei sistemi informativi e persistente autonomia degli status umanitari nazionali produce un percorso amministrativo più rigido rispetto al passato, ma al tempo stesso altamente formalizzato.

Il primo snodo è quello della competenza statale. Il Regolamento (UE) 2024/1351, che ha sostituito il sistema “Dublino”, mira a garantire un’applicazione uniforme delle regole di attribuzione dello Stato responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni e prevenendo i movimenti secondari . Nel quadro europeo, il rilascio di un visto da parte di uno Stato membro costituisce un criterio centrale di competenza: ciò significa che, se lo straniero entra in Italia con un visto rilasciato, ad esempio, da Francia o Spagna, l’Italia è tenuta a registrare la domanda ma deve attivare le procedure di cooperazione per verificare se lo Stato che ha emesso il visto resti competente all’esame. In concreto, la Questura procede alla formalizzazione della richiesta e all’avvio degli accertamenti, ma parallelamente può essere avviato il meccanismo di presa in carico verso lo Stato che ha autorizzato l’ingresso, secondo le scansioni temporali e le garanzie procedurali fissate dal Patto.

Questa fase preliminare è oggi fortemente condizionata dall’uso estensivo delle banche dati europee. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac impone che i dati biometrici del richiedente siano raccolti e confrontati per verificare precedenti domande, trasferimenti di competenza o il riconoscimento, in altri Stati membri, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale. Il legislatore europeo chiarisce che tali informazioni sono indispensabili per applicare correttamente le regole sulla competenza e per individuare eventuali movimenti secondari, prevedendo che i dati siano inseriti nella banca dati entro settantadue ore dal riconoscimento di una protezione o di uno status umanitario nazionale . Sul piano pratico, questo comporta che l’ipotesi di “forum shopping” o di reiterazione strategica delle domande in Stati diversi risulti assai più facilmente individuabile rispetto al passato.

Una volta chiarito – o in pendenza di chiarimento – quale sia lo Stato competente, la domanda segue comunque, nella fase iniziale, la procedura comune di protezione internazionale disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1348. Questo testo stabilisce che tutte le domande presentate nel territorio dell’Unione siano esaminate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente l’accesso alla procedura, il diritto al colloquio personale con interprete, la possibilità di produrre documentazione e di farsi assistere da un difensore, nonché il diritto di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa . Lo stesso regolamento precisa, però, che accanto alla protezione internazionale armonizzata gli Stati membri possono continuare a riconoscere altri status umanitari nazionali e che, per ragioni di razionalizzazione, essi possono decidere di applicare le stesse regole procedurali anche a tali domande .

È in questo spazio che si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347 delimita infatti in modo netto l’ambito della protezione internazionale europea, chiarendo che essa comprende soltanto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e che la concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Sul piano operativo, ne deriva che la Commissione territoriale esamina la domanda secondo le regole europee comuni e, in caso di rigetto delle forme “maggiori”, può valutare – in applicazione del diritto interno – se sussistano i presupposti per una protezione complementare fondata su elementi individualizzanti quali il radicamento sociale e lavorativo o il rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La provenienza da un Paese qualificato come sicuro incide in modo significativo sui tempi e sulle forme della procedura. Il nuovo Patto consente agli Stati membri di dare priorità a tali domande e di incanalarle più facilmente in procedure accelerate, ferma restando la necessità di un esame individuale e del rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 . In termini pratici, ciò significa che il colloquio dinanzi alla Commissione può essere fissato in tempi brevi, che l’istruttoria può concentrarsi rapidamente sulla credibilità del racconto e che l’onere documentale assume un peso decisivo sin dalle prime fasi.

Sul piano probatorio, in un caso come quello considerato, la documentazione rilevante tende a spostarsi dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come Paese sicuro – verso elementi specifici e individuali: contratti di lavoro, iscrizioni anagrafiche, legami familiari, percorsi di integrazione, certificazioni sanitarie, nonché qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che un rimpatrio sarebbe sproporzionato o lesivo di diritti fondamentali. Tali documenti devono essere prodotti già in sede amministrativa, perché il nuovo sistema europeo rafforza la logica di concentrazione dell’istruttoria e riduce lo spazio per integrazioni tardive.

Quanto ai tempi complessivi, la combinazione tra verifica della competenza fondata sul visto rilasciato da un altro Stato membro, interrogazioni Eurodac e possibile applicazione di procedure accelerate rende il percorso potenzialmente più rapido rispetto al passato, ma anche più complesso sul piano tecnico. Non è infrequente che la procedura sull’asilo si intrecci con quella di trasferimento verso lo Stato competente, creando una fase intermedia nella quale il richiedente permane sul territorio italiano in forza del diritto di rimanere durante la procedura, ma con una decisione finale subordinata all’esito del confronto tra amministrazioni nazionali.

Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare non scompare, ma viene collocata all’interno di una cornice procedurale fortemente europeizzata. Per il giurista, la vera questione prospettica sarà verificare come le autorità italiane eserciteranno la facoltà, prevista dal Regolamento 2024/1348, di estendere le procedure comuni anche alle forme di tutela nazionale e come si comporrà, nella prassi e nel contenzioso, la tensione tra accelerazione delle decisioni nei confronti dei cittadini di Paesi sicuri e valutazione individuale richiesta dal diritto costituzionale e convenzionale interno.

Avv. Fabio Loscerbo

Paese sicuro, ingresso con visto italiano e domanda di protezione complementare nel nuovo Patto UE: cosa accade in concreto dal 2026

 Paese sicuro, ingresso con visto italiano e domanda di protezione complementare nel nuovo Patto UE: cosa accade in concreto dal 2026

L’entrata in applicazione, da giugno 2026, dei regolamenti del nuovo Patto europeo su asilo e migrazione incide in modo rilevante anche su quei casi – molto frequenti nella prassi italiana – nei quali uno straniero proveniente da un Paese qualificato come “sicuro” entra regolarmente con visto rilasciato dall’Italia e, una volta sul territorio, presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale al riconoscimento di una forma di tutela complementare o umanitaria nazionale.

Il quadro normativo va ricostruito incrociando almeno tre testi: il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ridefinisce i criteri di competenza e la cooperazione tra Stati membri; il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina in modo uniforme status e contenuti della protezione internazionale, chiarendo che le forme umanitarie nazionali restano formalmente esterne a tale sistema; e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac, che estende la raccolta e l’uso dei dati biometrici anche per verificare se una persona abbia già ottenuto, altrove nell’Unione, uno status umanitario nazionale

Nel caso dell’ingresso con visto italiano, il punto di partenza è la competenza. Il Regolamento 2024/1351 stabilisce che, in deroga alla regola del primo ingresso irregolare, se il cittadino di Paese terzo è titolare di un visto valido, la domanda deve essere presentata e registrata nello Stato che ha rilasciato quel visto, quindi – nell’ipotesi considerata – l’Italia . Ciò significa che, anche se lo straniero si spostasse successivamente in un altro Stato membro, l’Italia resterebbe in linea di principio competente all’esame, salvo l’attivazione di specifiche procedure di trasferimento previste dal regolamento.

Una volta presentata la domanda, scatta l’obbligo per le autorità italiane di procedere rapidamente alla registrazione, al controllo di sicurezza e all’inserimento dei dati biometrici in Eurodac. Il regolamento sulla banca dati consente infatti di verificare se la persona abbia già chiesto protezione o abbia ottenuto, in un altro Stato, uno status umanitario nazionale, imponendo la conservazione dei dati biometrici entro settantadue ore dalla decisione positiva su una domanda di protezione internazionale o umanitaria . Questo elemento è destinato a pesare molto nei casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri, perché consente di individuare con maggiore facilità eventuali movimenti secondari o precedenti tentativi di regolarizzazione.

La provenienza da un Paese designato come sicuro non impedisce formalmente la presentazione della domanda, ma aumenta la probabilità che l’istanza venga incanalata in procedure accelerate o con priorità negativa, secondo le regole comuni sulle procedure di asilo. In parallelo, il Regolamento 2024/1351 ribadisce che ogni Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente verso un Paese terzo sicuro, purché nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 sulle procedure comuni . È in questo spazio che si gioca, sul piano pratico, gran parte della strategia difensiva: dimostrare che, nonostante la qualificazione generale del Paese di origine, nel caso individuale esistono elementi di vulnerabilità o di radicamento tali da rendere sproporzionato il rimpatrio.

Quanto alla protezione complementare in senso stretto, occorre distinguere. Il Regolamento 2024/1347 chiarisce che la “protezione internazionale” dell’Unione si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che l’eventuale concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Tuttavia, lo stesso regolamento Eurodac definisce espressamente lo “status umanitario a norma del diritto nazionale” come una forma di tutela che attribuisce diritti e obblighi equivalenti a quelli previsti per i beneficiari di protezione internazionale, imponendo la tracciabilità a livello europeo di tali decisioni . In pratica, la domanda viene esaminata nell’ambito della procedura di protezione internazionale, ma l’esito può essere un diniego delle forme tipiche europee accompagnato, sul piano interno, dal riconoscimento di una protezione complementare prevista dall’ordinamento nazionale.

Dal punto di vista operativo, per il richiedente che entra con visto italiano ciò comporta un percorso piuttosto lineare ma denso di passaggi formali: presentazione della domanda alla Questura competente, fotosegnalamento e inserimento in Eurodac, rilascio del titolo provvisorio che consente di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa, eventuale convocazione dinanzi alla Commissione territoriale e produzione di documentazione mirata non tanto a dimostrare una persecuzione generalizzata, quanto piuttosto elementi individualizzanti di vulnerabilità, integrazione, legami familiari o rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

I tempi restano quelli fissati dalle nuove procedure comuni, con un rafforzamento delle fasi preliminari di screening e sicurezza e con la possibilità, per i casi ritenuti manifestamente infondati, di definizioni accelerate. Al contempo, la maggiore interoperabilità dei sistemi informativi e il peso attribuito ai dati biometrici rendono sempre più difficile utilizzare in modo strumentale la pluralità di ordinamenti nazionali per cercare soluzioni alternative.

Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare continua a trovare spazio, ma in modo più trasparente e tracciabile a livello europeo, e soprattutto inserita in un contesto procedurale molto più rigido nella determinazione della competenza statale e nella valutazione iniziale delle domande provenienti da cittadini di Paesi sicuri entrati regolarmente con visto.

Avv. Fabio Loscerbo


La protezione complementare nel nuovo Patto europeo: ambito di applicazione delle procedure comuni e residua autonomia degli status nazionali

La protezione complementare nel nuovo Patto europeo: ambito di applicazione delle procedure comuni e residua autonomia degli status nazionali

L’entrata in applicazione, dal 12 giugno 2026, del nuovo Pacchetto europeo su asilo e migrazione impone una riflessione sistematica sul rapporto tra diritto dell’Unione e discipline nazionali in materia di forme di tutela “residuali”. In particolare, occorre interrogarsi su come la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano – oggi fondata sull’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 – si inserisca nel nuovo quadro normativo europeo e se i regolamenti del Patto trovino applicazione anche nei confronti dei richiedenti che, pur presentando domanda di protezione internazionale, aspirano in concreto a tale forma di tutela.

La questione non è marginale. Nel sistema italiano, la protezione complementare non costituisce un canale autonomo di accesso, ma viene esaminata all’interno della procedura di protezione internazionale, all’esito del diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ne discende che, sul piano procedurale, il richiedente entra comunque nel circuito amministrativo disciplinato dal diritto dell’Unione, mentre lo status finale eventualmente riconosciuto resta ancorato al diritto interno. È proprio su questa dicotomia – procedura europea e tutela nazionale – che si innestano le principali tensioni interpretative del nuovo sistema.

Il Regolamento (UE) 2024/1348, relativo alla procedura comune di protezione internazionale, chiarisce nelle disposizioni finali che esso “si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026” . La portata applicativa del regolamento è dunque circoscritta alle domande di protezione internazionale in senso proprio, concetto che rinvia necessariamente al Regolamento (UE) 2024/1347 sulla qualificazione dello status.

Quest’ultimo delimita con nettezza l’ambito materiale della protezione internazionale, includendovi esclusivamente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e precisando, in modo altrettanto esplicito, che esso “non si applica a status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri” . La protezione complementare italiana, quale evoluzione interna della precedente protezione umanitaria, resta quindi estranea all’armonizzazione europea quanto al contenuto e ai presupposti sostanziali del riconoscimento.

Ciò nondimeno, sarebbe fuorviante ritenere che i richiedenti orientati verso tale forma di tutela restino sottratti alle nuove regole procedurali dell’Unione. Finché la domanda è formalizzata come richiesta di protezione internazionale, essa ricade integralmente nell’ambito applicativo del Regolamento 2024/1348: accesso alla procedura, registrazione, esame, eventuale applicazione delle procedure accelerate o di frontiera, diritto di rimanere durante l’istruttoria e regime delle impugnazioni. Il fatto che l’esito finale possa consistere, secondo il diritto nazionale, in una protezione complementare non altera la qualificazione europea della procedura in cui la domanda è incardinata.

Questa impostazione trova un’ulteriore conferma sistematica nel Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nei considerando iniziali esso chiarisce che il regolamento sulle procedure comuni deve “integrare e lasciare impregiudicate le garanzie procedurali” previste nel nuovo assetto europeo complessivo . L’attribuzione della competenza tra Stati membri, le procedure di presa in carico e di trasferimento, nonché l’obiettivo di limitare i movimenti secondari, operano dunque indistintamente nei confronti di tutti coloro che abbiano presentato una domanda di protezione internazionale, a prescindere dall’eventuale successivo riconoscimento di uno status umanitario interno.

La ricostruzione testuale dei regolamenti conduce, pertanto, a una conclusione che merita di essere esplicitata sul piano dogmatico: il nuovo Patto europeo realizza una piena europeizzazione della fase procedurale dell’asilo, ma lascia agli Stati membri uno spazio residuo, consapevole e delimitato, nella concessione di forme di protezione ulteriori rispetto a quelle armonizzate. La protezione complementare si colloca esattamente in questa zona di intersezione. Essa non viene assorbita dal diritto dell’Unione, ma continua a operare come correttivo nazionale, fondato prevalentemente su parametri convenzionali e costituzionali quali il rispetto della vita privata e familiare e il divieto di rimpatrio in presenza di un rischio di trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Dal punto di vista sistematico, ciò apre interrogativi rilevanti. L’inasprimento delle regole europee sulla competenza e sulle procedure accelerate, specie nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi qualificati come sicuri, potrebbe ridurre in concreto lo spazio di emersione delle forme di tutela residuali, anticipando la definizione della domanda o spostando l’esame verso Stati membri diversi da quello in cui si è radicato il percorso di integrazione del richiedente. Al tempo stesso, la persistenza di uno status nazionale non armonizzato solleva il problema del coordinamento tra decisioni negative “euro-qualificate” in materia di rifugio e sussidiaria e valutazioni interne fondate su parametri ulteriori, con potenziali ricadute sul contenzioso e sull’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

In questa prospettiva, la protezione complementare rischia di diventare uno dei principali terreni di frizione tra la logica di efficienza e uniformità perseguita dal Patto europeo e la tradizionale funzione di garanzia svolta dagli ordinamenti nazionali. Non si tratta soltanto di un problema applicativo, ma di una questione strutturale di riparto delle competenze normative tra Unione e Stati membri, destinata a essere oggetto di elaborazione giurisprudenziale nei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo