Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove
garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026
Dal 12 giugno 2026 si applicherà in tutta l’Unione europea il
Regolamento (UE) 2024/1348, che sostituisce integralmente la
direttiva 2013/32/UE e introduce una procedura comune per l’esame
delle domande di protezione internazionale. In questo nuovo assetto,
l’Articolo 8 – “Garanzie generali per i richiedenti”
occupa una posizione centrale, poiché fissa il nucleo minimo di
diritti procedurali che devono essere assicurati a ogni persona che
presenti domanda di asilo nell’Unione .
La norma va letta sistematicamente insieme agli altri atti del
Patto europeo su asilo e migrazione – in particolare il Regolamento
(UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e il
Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac – che ridisegnano il ciclo
complessivo della domanda, dalla registrazione all’eventuale
trasferimento di competenza, fino all’esecuzione delle decisioni
finali.
1. La funzione dell’Articolo 8 nel nuovo
sistema europeo comune di asilo
Il Regolamento 2024/1348 afferma espressamente che le nuove
procedure si applicheranno a tutte le domande formalizzate dal 12
giugno 2026 in avanti, con effetto diretto negli ordinamenti
nazionali, senza necessità di recepimento .
All’interno di questo quadro, l’Articolo 8 costituisce la
clausola generale di tutela procedurale: esso
stabilisce che, nel corso della procedura amministrativa di esame
della domanda, i richiedenti devono beneficiare delle garanzie
elencate nei paragrafi successivi della disposizione .
La logica è chiara: armonizzare le prassi nazionali e ridurre le
disparità tra Stati membri, assicurando che ogni richiedente,
indipendentemente dal luogo di presentazione della domanda, riceva un
livello uniforme di informazione, assistenza e possibilità effettiva
di far valere le proprie ragioni.
2. Il diritto all’informazione completa e
comprensibile
Il cuore dell’Articolo 8 è il diritto all’informazione
tempestiva e intelligibile. Le autorità competenti devono
informare il richiedente, in una lingua che egli comprenda o che si
possa ragionevolmente presumere comprenda, almeno su:
la possibilità di presentare la domanda a titolo
individuale;
i termini e le fasi della procedura;
i diritti e gli obblighi nel corso dell’esame, compresi
quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1351 e le conseguenze del
loro mancato rispetto;
il diritto all’orientamento legale gratuito e
all’assistenza e rappresentanza legali in tutte le fasi;
le modalità per produrre gli elementi di prova rilevanti;
la decisione finale dell’autorità accertante .
Le informazioni devono essere fornite quanto prima,
e comunque al più tardi al momento della registrazione della
domanda, mediante un opuscolo – in formato cartaceo o elettronico –
ed eventualmente in forma orale. È previsto che il richiedente possa
confermare formalmente di averle ricevute, con annotazione nel
fascicolo amministrativo, rafforzando così la tracciabilità e la
verificabilità dell’adempimento da parte dell’amministrazione
.
Particolare attenzione è dedicata ai minori, che
devono ricevere spiegazioni adeguate alla loro età, con il
coinvolgimento del rappresentante o dell’adulto responsabile.
3. Collegamento con il diritto all’assistenza
legale
L’Articolo 8 rinvia direttamente alla disciplina dettagliata
sull’orientamento e sull’assistenza legale gratuita contenuta
nella sezione successiva del Regolamento. In particolare, è ribadito
che il richiedente deve poter accedere a consulenti legali o a
organizzazioni abilitate secondo il diritto nazionale e che tali
soggetti devono poter operare anche nei centri di trattenimento e
nelle zone di transito .
Gli Stati membri possono introdurre limiti economici o temporali
alla gratuità dell’assistenza solo a condizione che non rendano
impossibile o eccessivamente difficile l’accesso effettivo alla
tutela giurisdizionale, e che il trattamento non sia meno favorevole
di quello riservato ai cittadini in materia di patrocinio a spese
dello Stato.
Questo assetto rafforza la dimensione giurisdizionale e
difensiva del procedimento amministrativo di asilo,
tradizionalmente uno dei punti più sensibili nei sistemi nazionali.
4. La connessione con le garanzie per i soggetti
vulnerabili
L’Articolo 8 si inserisce in un più ampio sistema di protezione
che comprende la valutazione delle vulnerabilità e l’adozione di
garanzie procedurali particolari per determinati richiedenti, come
vittime di tortura o violenza, persone con disturbi psicologici o
minori. Il Regolamento impone una valutazione individuale tempestiva
e, se necessario, la non applicazione delle procedure accelerate o di
frontiera quando esse non consentano un’effettiva tutela dei
diritti fondamentali .
In questo senso, l’Articolo 8 opera come porta di
accesso a tutte le ulteriori garanzie rafforzate previste
dal nuovo sistema europeo comune di asilo.
5. Le implicazioni pratiche per le
amministrazioni e per la difesa
Dal giugno 2026 le autorità nazionali – Questure, Prefetture,
Commissioni territoriali – dovranno rivedere modulistica, prassi
informative e modalità di verbalizzazione per conformarsi agli
standard europei. La documentazione relativa all’avvenuta
informazione del richiedente diventerà un passaggio procedurale
essenziale, suscettibile di rilievo anche in sede contenziosa.
Per gli avvocati e gli operatori legali, l’Articolo 8
rappresenterà una leva difensiva significativa:
l’eventuale omissione o incompletezza dell’informazione sui
diritti, sull’assistenza legale o sulle fasi della procedura potrà
incidere sulla legittimità dell’intero iter amministrativo, alla
luce del carattere direttamente applicabile del regolamento.
Conclusioni
Il nuovo Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non è una
disposizione meramente programmatica, ma una norma operativa
destinata a incidere concretamente sulla quotidiana gestione delle
domande di protezione internazionale. Dal giugno 2026 in avanti, esso
costituirà il parametro europeo minimo di legalità procedurale,
imponendo un innalzamento degli standard di trasparenza, informazione
e tutela difensiva in tutti gli Stati membri.
In un sistema che, con il Patto europeo su asilo e migrazione,
tende a rendere più rapide e integrate le procedure, l’Articolo 8
rappresenta il contrappeso garantista: la riaffermazione che
l’efficienza amministrativa non può mai tradursi nella
compressione dei diritti fondamentali del richiedente asilo.
Avv. Fabio Loscerbo