lunedì 26 gennaio 2026

Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale

 Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale

È online una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicata a un tema di grande rilevanza pratica e giuridica: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i limiti della tardività e il controllo dell’azione amministrativa, alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.

L’episodio analizza una sentenza che chiarisce punti centrali nella prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, soffermandosi sul rispetto del contraddittorio procedimentale, sulla verifica del requisito delle 39 giornate lavorative e sulla nozione di “ragionevolezza” nella presentazione della domanda di conversione, escludendo automatismi e letture meramente formalistiche.

Per favorire la massima accessibilità e diffusione, la puntata è stata pubblicata in più lingue, tutte disponibili su Spreaker ai seguenti link:

Versione in lingua araba
https://www.spreaker.com/episode/thwyl-tsryh-alaqamt-ll-ml-almwsmy-altakhyr-fy-tqdym-altlb-walrqabt-aladaryt-twdyhat-almhkmt-aladaryt-alaqlymyt-laymylya-rwmanya--69217318

Versione in lingua francese
https://www.spreaker.com/episode/conversion-du-titre-de-sejour-pour-travail-saisonnier-tardivete-et-controle-administratif--69217336

Versione in lingua inglese
https://www.spreaker.com/episode/conversion-of-a-seasonal-residence-permit-late-filing-and-administrative-review--69217338

Versione in lingua spagnola
https://www.spreaker.com/episode/conversion-del-permiso-de-residencia-por-trabajo-estacional-extemporaneidad-y-control-administrativo--69217335

Versione in lingua albanese
https://www.spreaker.com/episode/konvertimi-i-lejes-se-qendrimit-per-pune-sezonale-vonesa-ne-paraqitjen-e-kerkeses-dhe-kontrolli-administrativ--69217337

L’iniziativa rientra nell’attività di divulgazione giuridica volta a rendere comprensibili, anche a un pubblico non specialistico e multilingue, i principali snodi del diritto dell’immigrazione e dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui diritti delle persone straniere.

Avv. Fabio Loscerbo

الإقامة الاختيارية: لا يجوز الرفض التلقائي بسبب غياب التأشيرة


 

Elective Residence: the Campania Administrative Court overturns a refusal based solely on “lack of

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domenica 25 gennaio 2026

Presentazione della domanda e titolo provvisorio: lavoro e soggiorno nel nuovo Patto europeo

 Presentazione della domanda e titolo provvisorio: lavoro e soggiorno nel nuovo Patto europeo

Uno dei punti più delicati nella prassi italiana riguarda ciò che accade nel momento stesso in cui viene presentata la domanda di protezione internazionale, quando il richiedente – pur mirando in concreto alla protezione complementare nazionale – entra formalmente nel circuito dell’asilo. Dal giugno 2026, con l’applicazione dei regolamenti del nuovo Patto europeo, questa fase iniziale resta fortemente europeizzata sotto il profilo procedurale, ma continua a dipendere in larga misura dal diritto interno per quanto riguarda il titolo di soggiorno provvisorio e l’accesso al lavoro.

I testi europei allegati consentono una prima affermazione netta: nessun regolamento del Patto impone agli Stati membri di rilasciare, al momento della domanda, un permesso di soggiorno lavorabile in senso pieno. Il Regolamento (UE) 2024/1347 disciplina il rilascio del titolo di soggiorno soltanto dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fissando termini certi per la sua emissione. Esso precisa inoltre che le forme di tutela umanitaria nazionali restano esterne alla nozione europea di protezione internazionale, confermando che la disciplina sostanziale di tali status non è armonizzata a livello dell’Unione.

Il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni opera invece su un piano diverso. Esso regola l’accesso alla procedura, il diritto di rimanere sul territorio durante l’esame della domanda, le modalità di registrazione e di audizione, ma non crea un titolo europeo di soggiorno provvisorio, né definisce direttamente il regime lavorativo del richiedente nella fase iniziale. In questo senso, il Patto europeo ha deliberatamente lasciato agli ordinamenti nazionali la disciplina concreta del documento rilasciato nella pendenza della procedura e delle condizioni di accesso all’occupazione.

La stessa impostazione emerge indirettamente dal Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac. In esso, quando si fa riferimento allo “status umanitario a norma del diritto nazionale”, si riconosce che tali status possono attribuire diritti analoghi a quelli dei beneficiari di protezione internazionale, ma si tratta di effetti successivi al riconoscimento, non della fase iniziale della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, l’Unione si limita a prendere atto dell’esistenza delle tutele nazionali senza disciplinare il momento genetico della procedura.

Ne consegue che, nel momento della presentazione della domanda in Italia, anche se il richiedente mira alla protezione complementare, egli resta giuridicamente un richiedente protezione internazionale e beneficia delle garanzie procedurali europee – diritto di rimanere, accesso alla procedura, registrazione, audizione – ma il titolo che gli viene rilasciato e la possibilità di svolgere attività lavorativa dipendono dalla normativa italiana.

Sul piano pratico questo comporta che la Questura, una volta raccolta la manifestazione di volontà e formalizzata la domanda, rilascia un’attestazione provvisoria della pendenza della procedura. È questo documento – non imposto dal diritto europeo ma previsto dal diritto interno – che consente la permanenza regolare sul territorio in attesa della decisione. L’accesso al lavoro, sempre secondo la disciplina nazionale, resta normalmente subordinato al decorso di un certo periodo dalla presentazione della domanda e all’assenza di cause ostative legate allo stadio del procedimento.

Il nuovo Patto, tuttavia, è destinato a incidere indirettamente anche su questa fase. L’accelerazione delle procedure, soprattutto per i cittadini provenienti da Paesi sicuri, e la concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi ridurranno in molti casi la durata della permanenza in condizione “provvisoria”. Ciò significa che, in prospettiva, il tempo durante il quale il richiedente resta titolare di un documento temporaneo in attesa della decisione potrebbe accorciarsi sensibilmente, con effetti riflessi anche sulla possibilità concreta di accedere al mercato del lavoro.

La riflessione giuridica che si impone è dunque questa: il Patto europeo non modifica direttamente la disciplina del titolo provvisorio al momento della domanda, ma, attraverso la riorganizzazione delle procedure e la spinta verso decisioni più rapide, ne ridisegna indirettamente la funzione pratica. In un sistema in cui l’istruttoria viene concentrata e la competenza tra Stati membri viene chiarita in tempi brevi, il documento rilasciato al momento della domanda perde progressivamente la funzione di strumento di stabilizzazione temporanea e diventa sempre più un mero supporto procedurale in attesa di un esito ravvicinato.

È su questo terreno, nel coordinamento tra norme europee e diritto interno, che si giocherà uno dei passaggi più sensibili dell’attuazione del Patto nel sistema italiano.

Avv. Fabio Loscerbo

Domanda tardiva di protezione complementare dopo anni dall’ingresso in Italia: traiettoria procedurale e ricadute operative nel nuovo Patto europeo

 Domanda tardiva di protezione complementare dopo anni dall’ingresso in Italia: traiettoria procedurale e ricadute operative nel nuovo Patto europeo

Nel sistema che entrerà pienamente in applicazione dal giugno 2026, la presentazione di una domanda di protezione internazionale – con l’obiettivo sostanziale di ottenere una forma di tutela complementare nazionale – a distanza di molti anni dall’ingresso in Italia pone questioni delicate sia sul piano della credibilità della domanda sia su quello dell’inquadramento procedurale. Il nuovo Patto europeo non introduce un termine massimo entro cui chiedere asilo, ma rafforza in modo significativo gli strumenti di ricostruzione dei percorsi migratori, la concentrazione dell’istruttoria nelle fasi iniziali e la possibilità di accelerare l’esame quando emergano elementi che fanno dubitare della fondatezza della richiesta.

Il primo effetto pratico di una domanda presentata dopo un lungo periodo di permanenza irregolare o semi-regolare sul territorio è legato all’identificazione e alla verifica dei dati pregressi. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac ha ampliato le finalità della banca dati biometrica, consentendo agli Stati membri di accertare se una persona trovata in condizione di soggiorno irregolare o che presenta domanda di asilo abbia già avuto contatti con altre amministrazioni europee, abbia attraversato irregolarmente le frontiere esterne o abbia già beneficiato, altrove, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale, imponendo che tali informazioni siano rapidamente disponibili alle autorità competenti .

Ciò significa che, anche dopo anni, il passato europeo del richiedente può emergere con estrema facilità: precedenti fotosegnalamenti, controlli di frontiera, respingimenti o soggiorni in altri Stati membri diventano elementi centrali del fascicolo amministrativo e possono incidere sia sulla valutazione della competenza statale sia sull’apprezzamento della condotta complessiva dell’interessato.

Sul piano della competenza, il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione mantiene e rafforza la logica per cui un solo Stato membro deve farsi carico dell’esame della domanda, individuato sulla base di criteri oggettivi e verificabili, con un uso intensivo delle banche dati comuni e meccanismi di cooperazione amministrativa obbligatori tra Stati . In presenza di una domanda tardiva, se dai riscontri informatici emergesse che l’ingresso iniziale nell’Unione è avvenuto in un altro Paese o che in passato vi sono stati contatti procedurali in altro Stato membro, l’Italia potrebbe trovarsi ad avviare, parallelamente all’istruttoria, una procedura di determinazione della competenza o di trasferimento. Durante questa fase, il richiedente conserva comunque il diritto di rimanere sul territorio in forza delle garanzie procedurali previste dalla procedura comune.

È proprio il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure comuni a dettare la cornice dell’esame amministrativo. Il legislatore europeo ha voluto superare le forti differenze tra sistemi nazionali imponendo che tutte le domande siano trattate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente un colloquio personale, assistenza linguistica e legale e la possibilità di produrre elementi a sostegno dell’istanza, ma al tempo stesso puntando a ridurre i movimenti secondari e a concentrare l’istruttoria nelle prime fasi . Lo stesso regolamento precisa che, pur essendo armonizzata la procedura relativa allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, gli Stati membri possono decidere di applicare le medesime regole anche alle domande di altri tipi di protezione nazionale, come quelle complementari previste dagli ordinamenti interni .

Ne discende che, anche se la domanda viene presentata dopo molti anni, il richiedente viene inserito integralmente nella procedura europea di asilo, con registrazione formale, audizione davanti alla Commissione territoriale e decisione motivata sulle forme di protezione armonizzate, prima che possa aprirsi, in via residuale, la valutazione sulla protezione complementare.

Il fattore temporale incide tuttavia in modo rilevante sull’apprezzamento del caso. Una domanda tardiva può essere letta dall’amministrazione come indice di strumentalità, soprattutto se proposta in concomitanza con un controllo di polizia, con l’avvio di una procedura di espulsione o con la perdita di altri titoli di soggiorno. In questo senso, il nuovo Patto rafforza indirettamente la possibilità di trattare con priorità o in via accelerata le domande che appaiono deboli sul piano dei presupposti, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348.

Sul versante della protezione complementare, resta ferma la distinzione strutturale tracciata dal Regolamento (UE) 2024/1347, che limita la nozione europea di “protezione internazionale” allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e chiarisce che la concessione di status umanitari nazionali appartiene alla sfera degli ordinamenti interni, pur potendo essere inserita, sul piano procedurale, nel medesimo contenitore amministrativo . Proprio nei casi di domanda tardiva, questa valutazione residuale tende a spostarsi quasi interamente sul presente del richiedente: non tanto sulle condizioni generali del Paese di origine, quanto sul grado di radicamento in Italia, sulla durata della permanenza, sulla stabilità lavorativa e abitativa, sui legami familiari, su eventuali condizioni di salute o su altri profili di vulnerabilità maturati nel tempo.

Dal punto di vista pratico, ciò comporta che l’onere documentale diventa decisivo. Chi presenta domanda dopo anni deve essere in grado di produrre contratti di lavoro, buste paga, certificazioni anagrafiche, attestazioni scolastiche dei figli, relazioni sanitarie, percorsi di integrazione sociale e ogni elemento utile a dimostrare che un allontanamento determinerebbe una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali. Il nuovo sistema europeo, improntato alla concentrazione dell’istruttoria, riduce lo spazio per integrazioni successive e rende strategica la completezza del fascicolo già nella fase amministrativa iniziale.

Quanto ai tempi, una domanda tardiva non gode di un canale privilegiato. Al contrario, la combinazione tra controlli Eurodac, eventuale verifica della competenza e possibilità di procedure accelerate può condurre a definizioni relativamente rapide, specie se la domanda appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. In altri casi, l’istruttoria può allungarsi se si intreccia con una procedura di trasferimento verso altro Stato membro o con accertamenti complessi sul percorso pregresso del richiedente.

Nel complesso, il nuovo Patto europeo non chiude la porta a chi chiede protezione dopo anni di permanenza in Italia, ma colloca queste domande in un contesto molto più strutturato e trasparente rispetto al passato. Il tempo trascorso dall’ingresso diventa un elemento ambivalente: da un lato può alimentare sospetti sulla genuinità della richiesta, dall’altro, se accompagnato da un effettivo radicamento sociale e personale, può costituire il fulcro dell’argomentazione a sostegno di una protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

 Ingresso irregolare, transito europeo e Paese di origine “sicuro”: quale percorso attende il richiedente protezione complementare nel nuovo Patto UE

Con l’entrata in applicazione, dal giugno 2026, del nuovo assetto europeo in materia di asilo e migrazione, la posizione dello straniero che giunge in Italia irregolarmente, risulta già fotosegnalato in uno Stato membro di transito e proviene da un Paese qualificato come sicuro si colloca al centro delle tensioni strutturali del sistema. È proprio in questi casi che si misurano, in concreto, l’interazione tra le nuove regole sulla competenza, il rafforzamento delle banche dati biometriche e lo spazio residuo per la concessione di una protezione complementare nazionale all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il primo passaggio, inevitabile, è l’identificazione da parte delle autorità italiane. In presenza di un ingresso irregolare, la Questura procede al fotosegnalamento e alla verifica dei dati biometrici attraverso il sistema Eurodac, profondamente riformato dal Regolamento (UE) 2024/1358. Il nuovo impianto attribuisce a questa banca dati una funzione che va ben oltre la mera identificazione, poiché consente di ricostruire l’intero percorso europeo del richiedente, individuando precedenti controlli alle frontiere, domande di asilo già presentate in altri Stati membri o perfino il riconoscimento, altrove, di una forma di protezione nazionale. Questo snodo iniziale è determinante: un precedente rilievo delle impronte digitali in Grecia, Croazia o Slovenia non resta più un elemento marginale, ma diventa uno dei cardini su cui si fonda la successiva determinazione dello Stato competente.

È qui che entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino. La sua logica è quella di evitare che una stessa persona presenti domande successive in Paesi diversi, imponendo che l’esame sia concentrato in un solo Stato membro individuato sulla base di criteri predeterminati. In presenza di un ingresso irregolare documentato in un altro Stato dell’Unione, quello Stato tende a essere considerato competente, e l’Italia, pur dovendo consentire l’accesso alla procedura e garantire le prime tutele, può attivare i meccanismi di cooperazione per il trasferimento. Ne deriva una fase intermedia complessa, nella quale la procedura italiana si intreccia con lo scambio di informazioni tra amministrazioni europee: il richiedente resta sul territorio in forza del diritto di rimanere durante la procedura amministrativa previsto dal Regolamento (UE) 2024/1348, ma il suo destino resta sospeso fino alla decisione sulla competenza.

La provenienza da un Paese designato come sicuro imprime poi una forte accelerazione all’iter. Il nuovo regolamento sulle procedure comuni consente agli Stati membri di trattare con priorità queste domande, concentrando l’istruttoria e arrivando rapidamente a una decisione quando l’istanza appare priva di fondamento rispetto alle forme di protezione armonizzate. Questo non significa che l’esame individuale venga meno, ma comporta, nella pratica, tempi più serrati per il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e per la produzione documentale. Per chi punta alla protezione complementare, ciò sposta l’asse della difesa dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come sicuro – verso elementi specifici e personalizzati, capaci di dimostrare che il rimpatrio determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali.

In questo contesto si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina la qualificazione dello status a livello europeo, chiarisce che la protezione internazionale armonizzata si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che gli Stati membri restano liberi di riconoscere forme di tutela ulteriori di matrice nazionale. Tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/1348 consente agli Stati di incardinare anche queste valutazioni residuali all’interno della medesima procedura amministrativa. In Italia, ciò significa che la Commissione territoriale, una volta esclusi rifugio e sussidiaria, potrà procedere all’esame dei presupposti per la protezione complementare secondo i parametri interni, ma all’interno di un procedimento ormai integralmente europeizzato nelle sue scansioni formali.

Sul piano pratico, questo assetto rende centrale la costruzione del fascicolo sin dall’avvio della procedura. In un caso caratterizzato da ingresso irregolare e transito europeo, assumono un peso decisivo le certificazioni sanitarie, gli elementi di vulnerabilità personale, i legami familiari presenti in Italia, i percorsi di integrazione lavorativa e abitativa, la durata della permanenza sul territorio e ogni documento idoneo a dimostrare che l’allontanamento inciderebbe in modo sproporzionato sulla vita privata e familiare dell’interessato. Il nuovo sistema, orientato alla concentrazione dell’istruttoria nelle prime fasi, riduce infatti lo spazio per integrazioni tardive e sposta molto avanti nel tempo l’onere di allegazione.

Quanto ai tempi complessivi, l’esperienza applicativa è destinata a oscillare tra più scenari. In alcuni casi l’Italia potrebbe procedere rapidamente a una decisione nel merito, specie se la procedura accelerata viene attivata. In altri, la procedura sull’asilo potrebbe rimanere sospesa in attesa dell’esito della determinazione dello Stato competente e dell’eventuale trasferimento verso il Paese di primo ingresso. In entrambi i casi, la protezione complementare resta astrattamente possibile, ma si colloca in un contesto molto più rigido rispetto al passato, nel quale l’irregolarità dell’ingresso e la tracciabilità europea dei movimenti costituiscono fattori strutturali del procedimento.

Nel nuovo Patto europeo, dunque, il cittadino proveniente da un Paese sicuro che entra irregolarmente in Italia dopo un transito europeo documentato non si muove più in uno spazio nazionale relativamente autonomo, ma all’interno di un sistema integrato che intreccia immediatamente competenza statale, banche dati, procedure accelerate e valutazioni residuali di tutela. È su questo terreno, complesso e fortemente giuridicizzato, che si giocheranno molte delle controversie future in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Visto rilasciato da un altro Stato membro, Paese di origine “sicuro” e domanda di protezione complementare in Italia: itinerario procedurale e ricadute pratiche nel nuovo Patto europeo

 Visto rilasciato da un altro Stato membro, Paese di origine “sicuro” e domanda di protezione complementare in Italia: itinerario procedurale e ricadute pratiche nel nuovo Patto europeo

Nel nuovo assetto europeo in vigore da giugno 2026, il caso dello straniero che entra in Italia con un visto rilasciato da un altro Stato membro, proviene da un Paese qualificato come sicuro e presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale alla protezione complementare pone una serie di problemi applicativi rilevanti sul piano operativo. L’intreccio tra regole sulla competenza, procedure accelerate, interoperabilità dei sistemi informativi e persistente autonomia degli status umanitari nazionali produce un percorso amministrativo più rigido rispetto al passato, ma al tempo stesso altamente formalizzato.

Il primo snodo è quello della competenza statale. Il Regolamento (UE) 2024/1351, che ha sostituito il sistema “Dublino”, mira a garantire un’applicazione uniforme delle regole di attribuzione dello Stato responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni e prevenendo i movimenti secondari . Nel quadro europeo, il rilascio di un visto da parte di uno Stato membro costituisce un criterio centrale di competenza: ciò significa che, se lo straniero entra in Italia con un visto rilasciato, ad esempio, da Francia o Spagna, l’Italia è tenuta a registrare la domanda ma deve attivare le procedure di cooperazione per verificare se lo Stato che ha emesso il visto resti competente all’esame. In concreto, la Questura procede alla formalizzazione della richiesta e all’avvio degli accertamenti, ma parallelamente può essere avviato il meccanismo di presa in carico verso lo Stato che ha autorizzato l’ingresso, secondo le scansioni temporali e le garanzie procedurali fissate dal Patto.

Questa fase preliminare è oggi fortemente condizionata dall’uso estensivo delle banche dati europee. Il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac impone che i dati biometrici del richiedente siano raccolti e confrontati per verificare precedenti domande, trasferimenti di competenza o il riconoscimento, in altri Stati membri, di una protezione internazionale o di uno status umanitario nazionale. Il legislatore europeo chiarisce che tali informazioni sono indispensabili per applicare correttamente le regole sulla competenza e per individuare eventuali movimenti secondari, prevedendo che i dati siano inseriti nella banca dati entro settantadue ore dal riconoscimento di una protezione o di uno status umanitario nazionale . Sul piano pratico, questo comporta che l’ipotesi di “forum shopping” o di reiterazione strategica delle domande in Stati diversi risulti assai più facilmente individuabile rispetto al passato.

Una volta chiarito – o in pendenza di chiarimento – quale sia lo Stato competente, la domanda segue comunque, nella fase iniziale, la procedura comune di protezione internazionale disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1348. Questo testo stabilisce che tutte le domande presentate nel territorio dell’Unione siano esaminate secondo regole uniformi, assicurando al richiedente l’accesso alla procedura, il diritto al colloquio personale con interprete, la possibilità di produrre documentazione e di farsi assistere da un difensore, nonché il diritto di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa . Lo stesso regolamento precisa, però, che accanto alla protezione internazionale armonizzata gli Stati membri possono continuare a riconoscere altri status umanitari nazionali e che, per ragioni di razionalizzazione, essi possono decidere di applicare le stesse regole procedurali anche a tali domande .

È in questo spazio che si colloca la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il Regolamento (UE) 2024/1347 delimita infatti in modo netto l’ambito della protezione internazionale europea, chiarendo che essa comprende soltanto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e che la concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Sul piano operativo, ne deriva che la Commissione territoriale esamina la domanda secondo le regole europee comuni e, in caso di rigetto delle forme “maggiori”, può valutare – in applicazione del diritto interno – se sussistano i presupposti per una protezione complementare fondata su elementi individualizzanti quali il radicamento sociale e lavorativo o il rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La provenienza da un Paese qualificato come sicuro incide in modo significativo sui tempi e sulle forme della procedura. Il nuovo Patto consente agli Stati membri di dare priorità a tali domande e di incanalarle più facilmente in procedure accelerate, ferma restando la necessità di un esame individuale e del rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 . In termini pratici, ciò significa che il colloquio dinanzi alla Commissione può essere fissato in tempi brevi, che l’istruttoria può concentrarsi rapidamente sulla credibilità del racconto e che l’onere documentale assume un peso decisivo sin dalle prime fasi.

Sul piano probatorio, in un caso come quello considerato, la documentazione rilevante tende a spostarsi dal rischio generalizzato nel Paese di origine – normalmente escluso dalla designazione come Paese sicuro – verso elementi specifici e individuali: contratti di lavoro, iscrizioni anagrafiche, legami familiari, percorsi di integrazione, certificazioni sanitarie, nonché qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che un rimpatrio sarebbe sproporzionato o lesivo di diritti fondamentali. Tali documenti devono essere prodotti già in sede amministrativa, perché il nuovo sistema europeo rafforza la logica di concentrazione dell’istruttoria e riduce lo spazio per integrazioni tardive.

Quanto ai tempi complessivi, la combinazione tra verifica della competenza fondata sul visto rilasciato da un altro Stato membro, interrogazioni Eurodac e possibile applicazione di procedure accelerate rende il percorso potenzialmente più rapido rispetto al passato, ma anche più complesso sul piano tecnico. Non è infrequente che la procedura sull’asilo si intrecci con quella di trasferimento verso lo Stato competente, creando una fase intermedia nella quale il richiedente permane sul territorio italiano in forza del diritto di rimanere durante la procedura, ma con una decisione finale subordinata all’esito del confronto tra amministrazioni nazionali.

Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare non scompare, ma viene collocata all’interno di una cornice procedurale fortemente europeizzata. Per il giurista, la vera questione prospettica sarà verificare come le autorità italiane eserciteranno la facoltà, prevista dal Regolamento 2024/1348, di estendere le procedure comuni anche alle forme di tutela nazionale e come si comporrà, nella prassi e nel contenzioso, la tensione tra accelerazione delle decisioni nei confronti dei cittadini di Paesi sicuri e valutazione individuale richiesta dal diritto costituzionale e convenzionale interno.

Avv. Fabio Loscerbo

Paese sicuro, ingresso con visto italiano e domanda di protezione complementare nel nuovo Patto UE: cosa accade in concreto dal 2026

 Paese sicuro, ingresso con visto italiano e domanda di protezione complementare nel nuovo Patto UE: cosa accade in concreto dal 2026

L’entrata in applicazione, da giugno 2026, dei regolamenti del nuovo Patto europeo su asilo e migrazione incide in modo rilevante anche su quei casi – molto frequenti nella prassi italiana – nei quali uno straniero proveniente da un Paese qualificato come “sicuro” entra regolarmente con visto rilasciato dall’Italia e, una volta sul territorio, presenta domanda di protezione internazionale puntando in via sostanziale al riconoscimento di una forma di tutela complementare o umanitaria nazionale.

Il quadro normativo va ricostruito incrociando almeno tre testi: il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ridefinisce i criteri di competenza e la cooperazione tra Stati membri; il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina in modo uniforme status e contenuti della protezione internazionale, chiarendo che le forme umanitarie nazionali restano formalmente esterne a tale sistema; e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac, che estende la raccolta e l’uso dei dati biometrici anche per verificare se una persona abbia già ottenuto, altrove nell’Unione, uno status umanitario nazionale

Nel caso dell’ingresso con visto italiano, il punto di partenza è la competenza. Il Regolamento 2024/1351 stabilisce che, in deroga alla regola del primo ingresso irregolare, se il cittadino di Paese terzo è titolare di un visto valido, la domanda deve essere presentata e registrata nello Stato che ha rilasciato quel visto, quindi – nell’ipotesi considerata – l’Italia . Ciò significa che, anche se lo straniero si spostasse successivamente in un altro Stato membro, l’Italia resterebbe in linea di principio competente all’esame, salvo l’attivazione di specifiche procedure di trasferimento previste dal regolamento.

Una volta presentata la domanda, scatta l’obbligo per le autorità italiane di procedere rapidamente alla registrazione, al controllo di sicurezza e all’inserimento dei dati biometrici in Eurodac. Il regolamento sulla banca dati consente infatti di verificare se la persona abbia già chiesto protezione o abbia ottenuto, in un altro Stato, uno status umanitario nazionale, imponendo la conservazione dei dati biometrici entro settantadue ore dalla decisione positiva su una domanda di protezione internazionale o umanitaria . Questo elemento è destinato a pesare molto nei casi di richiedenti provenienti da Paesi sicuri, perché consente di individuare con maggiore facilità eventuali movimenti secondari o precedenti tentativi di regolarizzazione.

La provenienza da un Paese designato come sicuro non impedisce formalmente la presentazione della domanda, ma aumenta la probabilità che l’istanza venga incanalata in procedure accelerate o con priorità negativa, secondo le regole comuni sulle procedure di asilo. In parallelo, il Regolamento 2024/1351 ribadisce che ogni Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente verso un Paese terzo sicuro, purché nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento 2024/1348 sulle procedure comuni . È in questo spazio che si gioca, sul piano pratico, gran parte della strategia difensiva: dimostrare che, nonostante la qualificazione generale del Paese di origine, nel caso individuale esistono elementi di vulnerabilità o di radicamento tali da rendere sproporzionato il rimpatrio.

Quanto alla protezione complementare in senso stretto, occorre distinguere. Il Regolamento 2024/1347 chiarisce che la “protezione internazionale” dell’Unione si esaurisce nello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria e che l’eventuale concessione di status umanitari nazionali non deve confondersi con tali categorie . Tuttavia, lo stesso regolamento Eurodac definisce espressamente lo “status umanitario a norma del diritto nazionale” come una forma di tutela che attribuisce diritti e obblighi equivalenti a quelli previsti per i beneficiari di protezione internazionale, imponendo la tracciabilità a livello europeo di tali decisioni . In pratica, la domanda viene esaminata nell’ambito della procedura di protezione internazionale, ma l’esito può essere un diniego delle forme tipiche europee accompagnato, sul piano interno, dal riconoscimento di una protezione complementare prevista dall’ordinamento nazionale.

Dal punto di vista operativo, per il richiedente che entra con visto italiano ciò comporta un percorso piuttosto lineare ma denso di passaggi formali: presentazione della domanda alla Questura competente, fotosegnalamento e inserimento in Eurodac, rilascio del titolo provvisorio che consente di rimanere sul territorio durante la procedura amministrativa, eventuale convocazione dinanzi alla Commissione territoriale e produzione di documentazione mirata non tanto a dimostrare una persecuzione generalizzata, quanto piuttosto elementi individualizzanti di vulnerabilità, integrazione, legami familiari o rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

I tempi restano quelli fissati dalle nuove procedure comuni, con un rafforzamento delle fasi preliminari di screening e sicurezza e con la possibilità, per i casi ritenuti manifestamente infondati, di definizioni accelerate. Al contempo, la maggiore interoperabilità dei sistemi informativi e il peso attribuito ai dati biometrici rendono sempre più difficile utilizzare in modo strumentale la pluralità di ordinamenti nazionali per cercare soluzioni alternative.

Ne emerge un quadro nel quale la protezione complementare continua a trovare spazio, ma in modo più trasparente e tracciabile a livello europeo, e soprattutto inserita in un contesto procedurale molto più rigido nella determinazione della competenza statale e nella valutazione iniziale delle domande provenienti da cittadini di Paesi sicuri entrati regolarmente con visto.

Avv. Fabio Loscerbo


La protezione complementare nel nuovo Patto europeo: ambito di applicazione delle procedure comuni e residua autonomia degli status nazionali

La protezione complementare nel nuovo Patto europeo: ambito di applicazione delle procedure comuni e residua autonomia degli status nazionali

L’entrata in applicazione, dal 12 giugno 2026, del nuovo Pacchetto europeo su asilo e migrazione impone una riflessione sistematica sul rapporto tra diritto dell’Unione e discipline nazionali in materia di forme di tutela “residuali”. In particolare, occorre interrogarsi su come la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano – oggi fondata sull’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 – si inserisca nel nuovo quadro normativo europeo e se i regolamenti del Patto trovino applicazione anche nei confronti dei richiedenti che, pur presentando domanda di protezione internazionale, aspirano in concreto a tale forma di tutela.

La questione non è marginale. Nel sistema italiano, la protezione complementare non costituisce un canale autonomo di accesso, ma viene esaminata all’interno della procedura di protezione internazionale, all’esito del diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ne discende che, sul piano procedurale, il richiedente entra comunque nel circuito amministrativo disciplinato dal diritto dell’Unione, mentre lo status finale eventualmente riconosciuto resta ancorato al diritto interno. È proprio su questa dicotomia – procedura europea e tutela nazionale – che si innestano le principali tensioni interpretative del nuovo sistema.

Il Regolamento (UE) 2024/1348, relativo alla procedura comune di protezione internazionale, chiarisce nelle disposizioni finali che esso “si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026” . La portata applicativa del regolamento è dunque circoscritta alle domande di protezione internazionale in senso proprio, concetto che rinvia necessariamente al Regolamento (UE) 2024/1347 sulla qualificazione dello status.

Quest’ultimo delimita con nettezza l’ambito materiale della protezione internazionale, includendovi esclusivamente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria e precisando, in modo altrettanto esplicito, che esso “non si applica a status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri” . La protezione complementare italiana, quale evoluzione interna della precedente protezione umanitaria, resta quindi estranea all’armonizzazione europea quanto al contenuto e ai presupposti sostanziali del riconoscimento.

Ciò nondimeno, sarebbe fuorviante ritenere che i richiedenti orientati verso tale forma di tutela restino sottratti alle nuove regole procedurali dell’Unione. Finché la domanda è formalizzata come richiesta di protezione internazionale, essa ricade integralmente nell’ambito applicativo del Regolamento 2024/1348: accesso alla procedura, registrazione, esame, eventuale applicazione delle procedure accelerate o di frontiera, diritto di rimanere durante l’istruttoria e regime delle impugnazioni. Il fatto che l’esito finale possa consistere, secondo il diritto nazionale, in una protezione complementare non altera la qualificazione europea della procedura in cui la domanda è incardinata.

Questa impostazione trova un’ulteriore conferma sistematica nel Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nei considerando iniziali esso chiarisce che il regolamento sulle procedure comuni deve “integrare e lasciare impregiudicate le garanzie procedurali” previste nel nuovo assetto europeo complessivo . L’attribuzione della competenza tra Stati membri, le procedure di presa in carico e di trasferimento, nonché l’obiettivo di limitare i movimenti secondari, operano dunque indistintamente nei confronti di tutti coloro che abbiano presentato una domanda di protezione internazionale, a prescindere dall’eventuale successivo riconoscimento di uno status umanitario interno.

La ricostruzione testuale dei regolamenti conduce, pertanto, a una conclusione che merita di essere esplicitata sul piano dogmatico: il nuovo Patto europeo realizza una piena europeizzazione della fase procedurale dell’asilo, ma lascia agli Stati membri uno spazio residuo, consapevole e delimitato, nella concessione di forme di protezione ulteriori rispetto a quelle armonizzate. La protezione complementare si colloca esattamente in questa zona di intersezione. Essa non viene assorbita dal diritto dell’Unione, ma continua a operare come correttivo nazionale, fondato prevalentemente su parametri convenzionali e costituzionali quali il rispetto della vita privata e familiare e il divieto di rimpatrio in presenza di un rischio di trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Dal punto di vista sistematico, ciò apre interrogativi rilevanti. L’inasprimento delle regole europee sulla competenza e sulle procedure accelerate, specie nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi qualificati come sicuri, potrebbe ridurre in concreto lo spazio di emersione delle forme di tutela residuali, anticipando la definizione della domanda o spostando l’esame verso Stati membri diversi da quello in cui si è radicato il percorso di integrazione del richiedente. Al tempo stesso, la persistenza di uno status nazionale non armonizzato solleva il problema del coordinamento tra decisioni negative “euro-qualificate” in materia di rifugio e sussidiaria e valutazioni interne fondate su parametri ulteriori, con potenziali ricadute sul contenzioso e sull’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

In questa prospettiva, la protezione complementare rischia di diventare uno dei principali terreni di frizione tra la logica di efficienza e uniformità perseguita dal Patto europeo e la tradizionale funzione di garanzia svolta dagli ordinamenti nazionali. Non si tratta soltanto di un problema applicativo, ma di una questione strutturale di riparto delle competenze normative tra Unione e Stati membri, destinata a essere oggetto di elaborazione giurisprudenziale nei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo

Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

 Accesso alla procedura di asilo dal giugno 2026: cosa cambia con l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348

Dal giugno 2026 entra pienamente in funzione il nuovo sistema europeo delle procedure di asilo. Per chi, come molti assistiti nella prassi italiana, arriva da un Paese considerato sicuro, entra nell’Unione irregolarmente oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia e presenta domanda puntando soprattutto alla protezione complementare, il momento decisivo resta uno solo: l’accesso effettivo alla procedura.

Il fulcro normativo è l’Articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina quando e come una domanda di protezione internazionale si considera presentata. La disposizione chiarisce che la domanda nasce nel momento in cui il cittadino di un Paese terzo o l’apolide manifesta personalmente alle autorità competenti la volontà di ottenere protezione internazionale, anche se si tratta di un minore non accompagnato .

Non è richiesta una formula solenne né un modulo scritto immediato: è sufficiente che la persona esprima in modo comprensibile l’intenzione di chiedere asilo. Proprio per evitare zone d’ombra, la norma impone agli agenti pubblici di chiedere esplicitamente all’interessato se desidera ricevere protezione ogni volta che vi sia incertezza sul significato delle sue dichiarazioni .

Questo passaggio è centrale per chi viene fermato alla frontiera, in un centro di accoglienza o durante controlli di polizia. Dal giugno 2026, qualsiasi manifestazione di volontà in tal senso obbliga l’amministrazione a trattarla come avvio della procedura, senza poter rinviare indefinitamente la questione o degradarla a una semplice richiesta informale.

L’Articolo 26 non vive isolato. Il regolamento collega subito la presentazione della domanda alle strutture di accoglienza disciplinate dalla direttiva sulle condizioni materiali, imponendo che queste vengano informate dell’avvenuta richiesta, e consente agli Stati di estendere tale meccanismo anche a chi è sottoposto ai controlli di frontiera previsti dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1356 . Ciò significa che anche nelle procedure più rapide e “di filtro” alla frontiera esterna la manifestazione di volontà non resta senza effetti giuridici.

Per il richiedente medio che presenta domanda in Italia, spesso dopo aver transitato in altri Paesi europei, l’accesso alla procedura produce immediatamente un altro effetto pratico: l’avvio degli obblighi di registrazione da parte delle autorità. Il Regolamento stabilisce che, una volta ricevuta la domanda, l’amministrazione competente deve provvedere alla registrazione in tempi strettissimi, normalmente entro cinque giorni, con la possibilità di arrivare a quindici solo in caso di afflussi eccezionali . Se la persona si rivolge a un ufficio che non è competente, questo è comunque tenuto a trasmettere la notizia entro tre giorni lavorativi all’autorità corretta, la quale dovrà procedere senza ritardi.

Qui emerge un primo nodo rilevante per chi mira alla protezione complementare. La registrazione non equivale ancora all’esame nel merito, ma segna l’ingresso formale nel sistema europeo di asilo e attiva anche la cooperazione tra Stati membri. Proprio in questa fase possono emergere elementi decisivi, come il possesso di un visto rilasciato da un altro Stato, precedenti domande o un ingresso irregolare altrove, che spingono le autorità ad avviare il meccanismo di determinazione dello Stato competente previsto dal Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Quest’ultimo non si limita a proclamare un principio di solidarietà tra Stati, ma costruisce un sistema vincolante di attribuzione delle responsabilità, fondato su criteri gerarchici come i legami familiari, i titoli di soggiorno o il luogo di primo ingresso irregolare, e su procedure di trasferimento tra Paesi membri.

Il collegamento tra accesso alla procedura e competenza emerge in modo chiaro nelle norme successive del Regolamento 2024/1348, che disciplinano la formalizzazione della domanda: se dopo la registrazione interviene un trasferimento verso lo Stato ritenuto competente ai sensi del Regolamento 2024/1351, il richiedente dovrà formalizzare la propria istanza davanti alle autorità di quel Paese entro ventuno giorni dall’identificazione sul territorio

Regolamento UE 2024 1348 Proce…

. L’accesso alla procedura, quindi, non garantisce di per sé che l’Italia resti lo Stato incaricato dell’esame, ma assicura che la richiesta venga presa in carico dal sistema europeo e non resti sospesa nel vuoto.

Per il cittadino proveniente da un Paese sicuro che fonda la propria strategia soprattutto su elementi di integrazione in Italia – lavoro, relazioni familiari, stabilità abitativa – questo passaggio è delicato. Dal giugno 2026 l’Unione punta a ridurre i cosiddetti movimenti secondari e a impedire che la scelta dello Stato in cui chiedere asilo sia puramente opportunistica. Ciò non elimina la possibilità di ottenere una protezione complementare, che resta affidata al diritto nazionale applicato nell’ambito della procedura comune, ma impone di giocare la partita sin dall’inizio anche sul terreno della competenza e della corretta canalizzazione della domanda.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 26 segna un cambio di passo importante. Non rafforza solo le garanzie di accesso del richiedente, imponendo alle autorità di prendere sul serio ogni manifestazione di volontà e di attivarsi senza indugio. Inserisce però questo accesso in un sistema europeo molto più integrato, in cui la domanda viene immediatamente incardinata in un circuito di controlli, scambi di informazioni e valutazioni sulla responsabilità tra Stati.

Per chi opera quotidianamente con richiedenti che arrivano in Italia dopo percorsi complessi, il messaggio è chiaro: dal giugno 2026 l’accesso alla procedura sarà più protetto sul piano formale, ma anche più rapidamente “europeizzato”. Presentare la domanda significa entrare subito in un meccanismo comune, che può condurre all’esame in Italia oppure al trasferimento verso un altro Paese membro. È in questo spazio, stretto tra garanzie procedurali e rigore nella gestione dei flussi, che si giocheranno molte delle future controversie sulla protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo


Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

 Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348 – Il diritto di rimanere durante la procedura amministrativa e il problema dello Stato competente

Dal giugno 2026 il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione produrrà effetti immediati anche nella prassi quotidiana italiana. Tra le disposizioni più rilevanti per chi presenta domanda di protezione internazionale – e in particolare per il cittadino proveniente da Paese qualificato come sicuro che mira alla protezione complementare – vi è l’Articolo 10 del Regolamento (UE) 2024/1348, dedicato al diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda.

La norma afferma che il richiedente ha diritto a restare nello Stato membro in cui è tenuto a essere presente fino a quando l’autorità amministrativa non abbia adottato una decisione sulla domanda. Il punto decisivo, però, sta proprio in questa espressione: non si tratta automaticamente dello Stato nel quale la persona ha materialmente presentato la domanda, ma dello Stato che risulta competente secondo il sistema europeo di attribuzione delle responsabilità.

Ed è qui che, per molti richiedenti in Italia, si apre una questione centrale.

Nella pratica forense è frequente assistere cittadini stranieri che entrano irregolarmente attraverso un altro Paese dell’Unione, oppure con un visto rilasciato da uno Stato diverso dall’Italia, e che solo successivamente depositano domanda davanti alle autorità italiane. In questi casi entra in gioco il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che ha sostituito il vecchio sistema Dublino e che individua criteri vincolanti per stabilire quale Stato debba occuparsi dell’esame della domanda. Il regolamento privilegia, in via prioritaria, la presenza di familiari in uno Stato membro, il rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare nello spazio europeo e, in taluni casi, le ricollocazioni operate nell’ambito della solidarietà europea.

Quando l’Italia non risulta competente secondo questi criteri, le autorità possono avviare una procedura di presa in carico o di ripresa in carico nei confronti dell’altro Stato membro. In questa fase l’Articolo 10 assume una portata delicata: il richiedente conserva il diritto di rimanere fino a quando non venga eseguito l’eventuale trasferimento, ma non può invocare quel diritto per stabilizzarsi definitivamente sul territorio italiano se la competenza è destinata a essere attribuita altrove.

Il diritto di rimanere, dunque, non va inteso come un diritto incondizionato a permanere in Italia per tutta la durata della procedura in qualsiasi circostanza. È una garanzia funzionale all’esame della domanda e opera nello Stato che, secondo il diritto europeo, deve occuparsene. Se lo Stato competente è un altro, la permanenza in Italia è provvisoria e strumentale alla cooperazione tra amministrazioni, in vista dell’eventuale trasferimento.

Il regolamento chiarisce inoltre che tale diritto non equivale al rilascio di un permesso di soggiorno in senso proprio. Non consente la libera circolazione negli altri Paesi dell’Unione e non produce effetti di stabilizzazione giuridica al di fuori della procedura di asilo. Per il richiedente che punta alla protezione complementare questo è un punto essenziale: la permanenza durante l’istruttoria non può essere utilizzata come scorciatoia per costruire un titolo di soggiorno ordinario né per sottrarsi alle regole sulla competenza.

Vi è poi un ulteriore profilo da considerare, spesso decisivo nei casi provenienti da Paesi sicuri. Se la domanda viene esaminata in procedura accelerata o di frontiera e si conclude con un rigetto, il diritto di rimanere non si prolunga automaticamente nella fase giudiziaria. Il Regolamento 2024/1348 distingue infatti tra ipotesi in cui il ricorso ha effetto sospensivo e altre in cui la permanenza è subordinata a una decisione del giudice. Questo significa che, per chi fonda la propria posizione soprattutto su elementi di integrazione personale e radicamento in Italia ai fini della protezione complementare, la strategia difensiva dovrà essere costruita sin dall’inizio tenendo conto non solo del merito della domanda, ma anche delle regole europee sulla competenza e sulla possibilità concreta di restare nel territorio durante l’impugnazione.

Letto in questa prospettiva, l’Articolo 10 non rappresenta una garanzia assoluta di permanenza in Italia per chiunque presenti domanda, ma una tutela procedurale strettamente intrecciata con il nuovo assetto europeo di gestione dei flussi e di ripartizione delle responsabilità. Per il cittadino che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia o che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, il rischio di una procedura di trasferimento resta strutturalmente insito nel sistema, e il diritto di rimanere opera solo entro questo perimetro.

Dal giugno 2026, dunque, la protezione complementare continuerà a potersi giocare sul terreno dell’integrazione, della vita privata e familiare e del rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, ma dovrà confrontarsi con un contesto europeo molto più rigoroso sul piano della competenza e della mobilità intra-UE. È su questo equilibrio, tra garanzie procedurali e controllo dei movimenti, che si misurerà gran parte del contenzioso dei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo

L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

 L’Articolo 9 del nuovo Patto europeo: gli obblighi dei richiedenti asilo e le conseguenze concrete nella protezione complementare dal giugno 2026

Dal giugno 2026 il sistema europeo dell’asilo cambierà radicalmente volto. Con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e degli altri atti che compongono il nuovo Patto europeo su asilo e migrazione, il rapporto tra richiedente e autorità pubbliche viene ripensato in profondità. In questo quadro, l’Articolo 9 – “Obblighi dei richiedenti” assume un rilievo decisivo, soprattutto per quella platea che nella prassi quotidiana italiana è oggi più numerosa: cittadini di Paesi qualificati come “sicuri”, entrati irregolarmente o con visto, talvolta rilasciato da altro Stato membro, che presentano domanda di protezione internazionale puntando in concreto al riconoscimento della protezione complementare.

L’Articolo 9 non introduce meri formalismi. Al contrario, costruisce un sistema nel quale la possibilità stessa di far valere elementi di vulnerabilità personale, radicamento sociale e integrazione – tipicamente decisivi nelle domande di protezione complementare – è strettamente collegata al comportamento tenuto dal richiedente nel corso della procedura amministrativa.

Uno dei primi profili su cui incide la norma è quello dello Stato membro competente a esaminare la domanda. Il richiamo al Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione non è neutro. Questo atto sostituisce definitivamente il vecchio sistema Dublino e stabilisce criteri uniformi per individuare quale Paese debba occuparsi dell’istruttoria: contano i legami familiari già presenti nell’Unione, l’eventuale rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, il luogo di primo ingresso irregolare, nonché le procedure di ricollocazione attivate nell’ambito della solidarietà europea. Quando l’Articolo 9 impone al richiedente di presentare la domanda nello Stato corretto e di rimanere a disposizione delle autorità di quel Paese, sta dunque recependo questa architettura. Per il cittadino straniero che ha attraversato più frontiere interne prima di arrivare in Italia, oppure che è entrato con un visto rilasciato da un altro Stato membro, ciò significa che la competenza potrebbe essere contestata e che un eventuale trasferimento resta giuridicamente possibile se i criteri europei portano altrove.

Il dovere di cooperazione con le autorità, che costituisce l’asse portante dell’Articolo 9, va letto in questa stessa prospettiva. Il richiedente è tenuto a fornire dati anagrafici completi e veritieri, a spiegare la mancanza di documenti di identità, a consegnare ciò che possiede e a presentarsi alle convocazioni. È altresì obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio o recapito. Nel nuovo sistema europeo le comunicazioni elettroniche assumono un ruolo centrale e le convocazioni possono essere considerate validamente ricevute se inviate all’ultimo indirizzo dichiarato. Per chi vive in condizioni abitative precarie o si sposta frequentemente, questo elemento diventerà cruciale: un cambiamento di residenza non comunicato rischia di tradursi in un’assenza ingiustificata al colloquio o nella mancata produzione di documentazione, con conseguenze potenzialmente decisive sull’esito della procedura.

A questo si affianca il collegamento diretto con il Regolamento (UE) 2024/1358, che riforma il sistema Eurodac. Dal 2026 la banca dati biometrica europea sarà ulteriormente rafforzata e servirà non solo a verificare se una persona abbia già presentato domanda in un altro Stato membro, ma anche a ricostruire attraversamenti irregolari delle frontiere esterne e trasferimenti precedenti. L’obbligo, previsto dall’Articolo 9, di sottoporsi alla rilevazione dei dati biometrici diventa quindi uno snodo essenziale dell’intero meccanismo di attribuzione della competenza. Per il richiedente che proviene da un Paese sicuro e che tenta di fondare la propria posizione su un percorso di integrazione maturato in Italia, la tracciabilità europea dei movimenti renderà molto più difficile eludere precedenti passaggi in altri Stati o precedenti domande.

Vi è poi un aspetto spesso sottovalutato ma destinato a pesare enormemente nella prassi: la disponibilità a rimanere nel territorio dello Stato individuato come competente e a rispettare le misure disposte durante la procedura. Il Regolamento 2024/1351 consente agli Stati di attivare procedure di trasferimento quando il richiedente si sposta senza autorizzazione e di adottare misure per garantirne la reperibilità. In questo scenario, chi presenta domanda di protezione internazionale in Italia con l’obiettivo di ottenere la protezione complementare dovrà valutare con estrema attenzione ogni spostamento verso altri Paesi dell’Unione, perché potrebbe innescare meccanismi difficilmente reversibili.

Letto nel suo complesso, l’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2024/1348 segnala una scelta politica e giuridica chiara: il nuovo sistema europeo non si fonda soltanto sull’estensione delle garanzie procedurali, ma sulla responsabilizzazione del richiedente. La cooperazione attiva diventa la condizione necessaria perché le autorità possano esaminare in modo pieno anche profili che, nel diritto italiano, sono spesso determinanti ai fini della protezione complementare, come il radicamento lavorativo, familiare e sociale o il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Dal giugno 2026, quindi, chi assiste cittadini stranieri provenienti da Paesi qualificati come sicuri dovrà porre un’attenzione ancora maggiore alla fase iniziale della procedura amministrativa: la correttezza delle informazioni fornite, la continuità della presenza sul territorio, la tracciabilità dei contatti con l’amministrazione e la collaborazione nella raccolta dei dati diventeranno fattori che incidono indirettamente, ma in modo concreto, anche sulla possibilità di costruire una domanda credibile di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026

 Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348: le nuove garanzie generali per i richiedenti asilo dal giugno 2026

Dal 12 giugno 2026 si applicherà in tutta l’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1348, che sostituisce integralmente la direttiva 2013/32/UE e introduce una procedura comune per l’esame delle domande di protezione internazionale. In questo nuovo assetto, l’Articolo 8 – “Garanzie generali per i richiedenti” occupa una posizione centrale, poiché fissa il nucleo minimo di diritti procedurali che devono essere assicurati a ogni persona che presenti domanda di asilo nell’Unione .

La norma va letta sistematicamente insieme agli altri atti del Patto europeo su asilo e migrazione – in particolare il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e il Regolamento (UE) 2024/1358 su Eurodac – che ridisegnano il ciclo complessivo della domanda, dalla registrazione all’eventuale trasferimento di competenza, fino all’esecuzione delle decisioni finali.

1. La funzione dell’Articolo 8 nel nuovo sistema europeo comune di asilo

Il Regolamento 2024/1348 afferma espressamente che le nuove procedure si applicheranno a tutte le domande formalizzate dal 12 giugno 2026 in avanti, con effetto diretto negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento .

All’interno di questo quadro, l’Articolo 8 costituisce la clausola generale di tutela procedurale: esso stabilisce che, nel corso della procedura amministrativa di esame della domanda, i richiedenti devono beneficiare delle garanzie elencate nei paragrafi successivi della disposizione .

La logica è chiara: armonizzare le prassi nazionali e ridurre le disparità tra Stati membri, assicurando che ogni richiedente, indipendentemente dal luogo di presentazione della domanda, riceva un livello uniforme di informazione, assistenza e possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni.

2. Il diritto all’informazione completa e comprensibile

Il cuore dell’Articolo 8 è il diritto all’informazione tempestiva e intelligibile. Le autorità competenti devono informare il richiedente, in una lingua che egli comprenda o che si possa ragionevolmente presumere comprenda, almeno su:

  • la possibilità di presentare la domanda a titolo individuale;

  • i termini e le fasi della procedura;

  • i diritti e gli obblighi nel corso dell’esame, compresi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1351 e le conseguenze del loro mancato rispetto;

  • il diritto all’orientamento legale gratuito e all’assistenza e rappresentanza legali in tutte le fasi;

  • le modalità per produrre gli elementi di prova rilevanti;

  • la decisione finale dell’autorità accertante .

Le informazioni devono essere fornite quanto prima, e comunque al più tardi al momento della registrazione della domanda, mediante un opuscolo – in formato cartaceo o elettronico – ed eventualmente in forma orale. È previsto che il richiedente possa confermare formalmente di averle ricevute, con annotazione nel fascicolo amministrativo, rafforzando così la tracciabilità e la verificabilità dell’adempimento da parte dell’amministrazione

.

Particolare attenzione è dedicata ai minori, che devono ricevere spiegazioni adeguate alla loro età, con il coinvolgimento del rappresentante o dell’adulto responsabile.

3. Collegamento con il diritto all’assistenza legale

L’Articolo 8 rinvia direttamente alla disciplina dettagliata sull’orientamento e sull’assistenza legale gratuita contenuta nella sezione successiva del Regolamento. In particolare, è ribadito che il richiedente deve poter accedere a consulenti legali o a organizzazioni abilitate secondo il diritto nazionale e che tali soggetti devono poter operare anche nei centri di trattenimento e nelle zone di transito .

Gli Stati membri possono introdurre limiti economici o temporali alla gratuità dell’assistenza solo a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, e che il trattamento non sia meno favorevole di quello riservato ai cittadini in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Questo assetto rafforza la dimensione giurisdizionale e difensiva del procedimento amministrativo di asilo, tradizionalmente uno dei punti più sensibili nei sistemi nazionali.

4. La connessione con le garanzie per i soggetti vulnerabili

L’Articolo 8 si inserisce in un più ampio sistema di protezione che comprende la valutazione delle vulnerabilità e l’adozione di garanzie procedurali particolari per determinati richiedenti, come vittime di tortura o violenza, persone con disturbi psicologici o minori. Il Regolamento impone una valutazione individuale tempestiva e, se necessario, la non applicazione delle procedure accelerate o di frontiera quando esse non consentano un’effettiva tutela dei diritti fondamentali .

In questo senso, l’Articolo 8 opera come porta di accesso a tutte le ulteriori garanzie rafforzate previste dal nuovo sistema europeo comune di asilo.

5. Le implicazioni pratiche per le amministrazioni e per la difesa

Dal giugno 2026 le autorità nazionali – Questure, Prefetture, Commissioni territoriali – dovranno rivedere modulistica, prassi informative e modalità di verbalizzazione per conformarsi agli standard europei. La documentazione relativa all’avvenuta informazione del richiedente diventerà un passaggio procedurale essenziale, suscettibile di rilievo anche in sede contenziosa.

Per gli avvocati e gli operatori legali, l’Articolo 8 rappresenterà una leva difensiva significativa: l’eventuale omissione o incompletezza dell’informazione sui diritti, sull’assistenza legale o sulle fasi della procedura potrà incidere sulla legittimità dell’intero iter amministrativo, alla luce del carattere direttamente applicabile del regolamento.

Conclusioni

Il nuovo Articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1348 non è una disposizione meramente programmatica, ma una norma operativa destinata a incidere concretamente sulla quotidiana gestione delle domande di protezione internazionale. Dal giugno 2026 in avanti, esso costituirà il parametro europeo minimo di legalità procedurale, imponendo un innalzamento degli standard di trasparenza, informazione e tutela difensiva in tutti gli Stati membri.

In un sistema che, con il Patto europeo su asilo e migrazione, tende a rendere più rapide e integrate le procedure, l’Articolo 8 rappresenta il contrappeso garantista: la riaffermazione che l’efficienza amministrativa non può mai tradursi nella compressione dei diritti fondamentali del richiedente asilo.

Avv. Fabio Loscerbo