Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
sabato 18 ottobre 2025
New on TikTok: 🎙️ Titolo del podcast: Quando l’integrazione diventa tutela: la protezione speciale riconosciuta dalla Commissione di Bari 🎧 Testo del podcast: Benvenuti a Diritto dell’Immigrazione, il podcast a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una decisione significativa della Commissione Territoriale di Bari, che ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino sulla base del suo forte radicamento in Italia. Il caso nasce da una domanda di protezione internazionale, rigettata perché non sussistevano motivi di persecuzione o rischio grave in caso di rimpatrio. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato un aspetto fondamentale: l’interessato vive e lavora stabilmente in Italia da anni, ha un contratto di locazione, un lavoro continuativo nel settore edile, relazioni sociali solide e partecipa attivamente alla vita della comunità locale. La decisione valorizza quindi il principio dell’integrazione effettiva come elemento giuridicamente tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Commissione, l’espulsione avrebbe comportato una violazione di questo diritto, poiché avrebbe spezzato un percorso di vita ormai radicato nel tessuto sociale italiano. È una decisione che conferma un orientamento ormai consolidato: la protezione speciale non è solo uno strumento residuale, ma un istituto che tutela l’essenza stessa della dignità umana, quando lo straniero ha costruito in Italia la propria casa, la propria identità e il proprio futuro. In un sistema che sempre più lega il diritto a rimanere al concetto di integrazione, questa decisione segna un passo importante verso una visione equilibrata e umana del diritto dell’immigrazione, dove l’appartenenza sociale diventa parte del diritto. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Puoi seguirmi su Spreaker, Amazon Music e su tutti i miei canali social per restare aggiornato su casi, sentenze e novità nel diritto dell’immigrazione. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione.
venerdì 17 ottobre 2025
🎙️ Título del pódcast: “Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”
🎙️ Título del pódcast:
“Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”
🎧 Texto del pódcast:
Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.
Hoy analizamos una sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lacio), la número 17768 de 2025, que trata un tema muy frecuente: la concesión del permiso de residencia por trabajo cuando no se ha firmado el contrato de estancia.
El caso se refiere a un ciudadano extranjero que presentó una solicitud ante la Jefatura de Policía de Roma (Questura di Roma) para obtener un permiso de residencia por trabajo subordinado o por espera de empleo.
La administración rechazó la solicitud por considerarla inadmisible, ya que el contrato de estancia entre el trabajador y el empleador no había sido firmado en la Ventanilla Única de Inmigración (Sportello Unico per l’Immigrazione).
El solicitante argumentó que la falta de firma del contrato no fue culpa suya, sino del empleador, que lo había despedido antes de la cita prevista.
Sin embargo, el tribunal consideró este argumento irrelevante, aclarando que no se puede expedir un permiso de residencia sin un contrato de estancia debidamente firmado.
El TAR precisó que se trata de un acto administrativo obligatorio, es decir, que la policía no tiene margen de discrecionalidad: si el contrato no se ha firmado en la Prefectura, la solicitud es automáticamente inadmisible.
Además, la sentencia recordó que, si el problema proviene de la inactividad de la Prefectura o de la Ventanilla Única de Inmigración, el procedimiento correcto no es acudir directamente a la policía, sino presentar un recurso por silencio administrativo, tal como establecen los artículos 31 y 117 del Código del Proceso Administrativo.
En conclusión, el tribunal reafirmó un principio claro: el permiso de residencia por trabajo subordinado solo puede emitirse después de la firma del contrato de estancia.
Sin este paso, la administración no puede continuar el trámite, y la policía debe rechazar la solicitud.
Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es Derecho de Inmigración, el pódcast que explica cómo la ley y la jurisprudencia marcan los caminos de la integración y el trabajo para los ciudadanos extranjeros.
¡Hasta el próximo episodio!
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🎙️ Podcast Title: “Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No
🎙️ Podcast Title:
“Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No”
🎧 Podcast Script:
Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.
Today we discuss a ruling from the Regional Administrative Court of Lazio (TAR Lazio), decision no. 17768 of 2025, which deals with a recurring issue: the issuance of a residence permit for employment when the stay contract has not been signed.
The case involved a foreign citizen who applied to the Rome Police Headquarters (Questura di Roma) for a residence permit for subordinate employment or pending employment.
The administration rejected the application as inadmissible because the stay contract between the applicant and the employer had not been signed at the Single Immigration Desk (Sportello Unico per l’Immigrazione).
The applicant argued that the failure to sign the contract was not his fault, but the employer’s, who had dismissed him before the scheduled appointment.
However, the TAR found this argument irrelevant, explaining that the residence permit cannot be issued without the signed stay contract.
The Court clarified that this is a binding administrative act, meaning that the Police Headquarters has no discretion: without the contract signed at the Prefecture, the application is automatically inadmissible.
The judgment also emphasized that if the issue arises from the Prefecture’s or Immigration Desk’s inaction, the proper remedy is not to apply directly to the Police Headquarters, but to file a petition for administrative silence, as provided by Articles 31 and 117 of the Administrative Procedure Code.
In conclusion, the Court reaffirmed a clear principle: a residence permit for subordinate employment can only be issued after the stay contract is signed.
Without that step, the administration cannot proceed, and the Police Headquarters must reject the application.
I’m lawyer Fabio Loscerbo, and this is Immigration Law, the podcast that explains how legislation and case law shape integration and employment paths for foreign citizens.
See you in the next episode!
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🎙️ Titolo del podcast: “Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”
🎙️ Titolo del podcast:
“Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”
🎧 Testo del podcast:
Benvenuti in un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione, con l’avvocato Fabio Loscerbo.
Oggi analizziamo una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la n. 17768 del 2025, che affronta una questione ricorrente: il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza del contratto di soggiorno.
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva chiesto alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.
L’amministrazione aveva dichiarato la domanda irricevibile, poiché mancava il contratto di soggiorno firmato con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il ricorrente ha sostenuto che la mancata firma del contratto non dipendeva da lui, ma dal datore di lavoro che lo aveva allontanato prima della convocazione. Tuttavia, il TAR ha ritenuto irrilevante questa circostanza, precisando che il rilascio del permesso di soggiorno senza contratto non è possibile.
Il Tribunale ha chiarito che si tratta di atto vincolato, cioè obbligatorio, e che la Questura non ha alcun potere discrezionale in casi del genere: senza il contratto di soggiorno firmato in Prefettura, l’istanza è automaticamente irricevibile.
Il TAR ha anche ricordato che, se il problema deriva dall’inerzia della Prefettura o dello Sportello Unico, il rimedio non è rivolgersi alla Questura, ma proporre un ricorso per il silenzio amministrativo, come previsto dagli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio chiaro: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nasce solo dopo la firma del contratto di soggiorno.
Senza questo passaggio, l’amministrazione non può procedere, e la Questura deve respingere l’istanza.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che spiega come la legge e la giurisprudenza definiscono i percorsi dell’integrazione e del lavoro per i cittadini stranieri.
Alla prossima puntata!
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Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025
Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025
Abstract
La sentenza n. 17768/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio offre l’occasione per approfondire il tema del contratto di soggiorno quale elemento costitutivo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il giudice amministrativo conferma la natura vincolata del provvedimento di diniego da parte della Questura in assenza di tale contratto, evidenziando il corretto ambito di competenza tra Questura e Prefettura e richiamando il rimedio del ricorso per silenzio amministrativo.
1. Premessa
Il caso oggetto della decisione nasce da una situazione piuttosto frequente nella prassi amministrativa: uno straniero che, pur avendo instaurato un rapporto di lavoro, non completa la procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presenta direttamente in Questura la domanda di permesso di soggiorno.
Il TAR Lazio, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Roma, chiarendo che il contratto di soggiorno non rappresenta un mero adempimento formale, bensì un presupposto sostanziale e imprescindibile per la nascita del diritto al rilascio del titolo di soggiorno.
2. La disciplina normativa di riferimento
L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) stabilisce che l’ingresso e il soggiorno dello straniero per motivi di lavoro subordinato presuppongono la stipula del contratto di soggiorno presso la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale atto deve essere firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore straniero) e costituisce la base per la richiesta del permesso di soggiorno in Questura.
A ciò si aggiungono gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 394/1999, i quali precisano che il contratto di soggiorno svolge una duplice funzione:
-
garantisce il rispetto delle condizioni di regolarità del rapporto di lavoro;
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costituisce titolo autorizzativo ai fini dell’iscrizione anagrafica e del rilascio del permesso di soggiorno.
L’assenza del contratto comporta, di conseguenza, l’irricevibilità o il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, trattandosi di un requisito legale che l’amministrazione non può disapplicare.
3. Il principio dell’atto vincolato
La decisione del TAR Lazio ribadisce che il provvedimento di diniego della Questura costituisce atto vincolato.
In altre parole, l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità quando constata la mancanza del contratto di soggiorno: il rifiuto diventa obbligatorio per legge.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che la Questura non è competente a supplire alle omissioni o ritardi imputabili alla Prefettura. Se la mancata stipula dipende da inerzia amministrativa, lo straniero deve attivare il rimedio previsto dall’art. 31 c.p.a., ossia il ricorso per il silenzio, e non tentare di bypassare la procedura presentando direttamente la domanda alla Questura.
4. Il riparto di competenze tra Prefettura e Questura
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è il chiarimento in merito alla distinzione tra le funzioni dei due organi amministrativi coinvolti:
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La Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione è competente alla gestione della fase di stipula del contratto di soggiorno e alla verifica dei requisiti del rapporto di lavoro;
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La Questura, invece, è competente al rilascio materiale del titolo di soggiorno, ma solo dopo che la procedura presso la Prefettura sia stata completata.
Questo assetto conferma la natura “a doppio binario” della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, nella quale ciascun ufficio svolge un ruolo autonomo ma complementare.
5. La posizione dello straniero e i rimedi esperibili
Il TAR osserva che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per la mancata firma del contratto non incide sulla legittimità del diniego.
Tale circostanza, infatti, può essere rilevante solo sul piano civilistico o giuslavoristico, ma non nel procedimento amministrativo, che resta vincolato al rispetto della sequenza procedurale prevista dalla legge.
L’unico rimedio possibile in caso di inerzia della Prefettura è quello delineato dagli articoli 31 e 117 c.p.a., che consentono di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a garantire certezza e coerenza procedurale nei processi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il contratto di soggiorno non è un mero documento accessorio, ma il fondamento giuridico dell’intera posizione di legittimità del soggiornante lavoratore.
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia valorizza il principio di legalità amministrativa e delimita con chiarezza le competenze tra le autorità coinvolte, ribadendo che la regolarità del soggiorno deriva da una catena procedurale completa e formalmente corretta.
L’assenza del contratto, anche se imputabile a terzi, non può essere supplita da un provvedimento discrezionale, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.
La decisione del TAR Lazio n. 17768/2025 rappresenta dunque un importante punto di riferimento interpretativo, utile non solo agli operatori del diritto, ma anche agli uffici amministrativi e alle organizzazioni che assistono i lavoratori stranieri, richiamando tutti al rispetto della sequenza legale necessaria per l’effettiva regolarità del soggiorno lavorativo in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica
Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica
Roma, 28-30 ottobre 2025 – Centro Studi Tecnopolo di Via Giacomo Peroni, 130
Dal 28 al 30 ottobre 2025 si terrà a Roma la sedicesima edizione del Salone della Giustizia, l’appuntamento annuale che riunisce magistrati, avvocati, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’informazione per discutere i temi centrali della giustizia, della legalità e delle trasformazioni sociali ed economiche in corso.
Una tre giorni di confronto ad alto livello
La manifestazione si aprirà con un ricordo del prof. Guido Alpa, figura di riferimento per il diritto civile italiano, seguito da un “face to face” tra il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.
Nel corso delle giornate interverranno protagonisti della vita istituzionale e accademica: Giudici costituzionali, rappresentanti del CSM, dirigenti ministeriali, giornalisti e accademici. I dibattiti affronteranno temi di estrema attualità come i diritti umani ai tempi dell’incertezza, la transizione ambientale, la riforma Nordio, l’intelligenza artificiale e la nuova frontiera del diritto, nonché le politiche di sicurezza e di protezione civile.
Giustizia, tecnologia e diritti umani
Particolarmente atteso è l’incontro sull’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto, con la partecipazione di Antonella Ciriello (Ministero della Giustizia), Antonino La Lumia (COA Milano) e Carlo Foglieni (AIGA). Sarà l’occasione per riflettere su come l’IA stia trasformando la professione forense e il sistema giudiziario, tra innovazione, deontologia e tutela dei diritti fondamentali.
Altro appuntamento di rilievo sarà il panel su “I diritti umani ai tempi dell’incertezza”, moderato da Paolo Liguori, con la partecipazione del giudice costituzionale Francesco Saverio Marini e di rappresentanti del CSM e dell’Unione Camere Penali.
Dal PNRR al Piano Mattei: la giustizia come motore di sviluppo
Nella giornata conclusiva, ampio spazio verrà dedicato al PNRR e al Piano Mattei per l’Africa, con interventi del Ministro Tommaso Foti, di Bernardo Mattarella (Invitalia) e di Valter Mainetti (Condotte 1880).
Temi che intrecciano diritto, economia e cooperazione internazionale, sottolineando il ruolo della giustizia come strumento di crescita e di equilibrio geopolitico.
Il valore del confronto
Il Salone si conferma un luogo di dialogo trasversale, dove politica, istituzioni, magistratura e società civile si incontrano per delineare una visione condivisa della giustizia italiana ed europea.
Come ogni anno, la partecipazione di giornalisti di testate nazionali (Il Sole 24 Ore, Rai, Mediaset, Ansa, La Verità, Il Messaggero) garantisce un dibattito vivace e pluralista, con sessioni “face to face” tra rappresentanti del Governo e del mondo dell’informazione.
Avv. Fabio Loscerbo
domenica 12 ottobre 2025
sabato 11 ottobre 2025
_تصريح الإقامة وجائحة كورونا_ مجلس الدولة يحمي من لم يتمكن من العودة_
"تصريح الإقامة وجائحة كورونا: مجلس الدولة يحمي من لم يتمكن من العودة" 🎧 نص البودكاست: مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم للغاية صادر عن مجلس الدولة الإيطالي، الحكم رقم 7904 لسنة 2025.
القضية تتعلق بمواطنة صينية رفضت شرطة نابولي تجديد تصريح إقامتها للعمل الحر، بحجة أنها بقيت خارج إيطاليا لفترة طويلة. لكن السيدة أوضحت أنها لم تغادر البلاد بإرادتها، بل بقيت عالقة في الصين أثناء جائحة كوفيد-19، حيث كان من المستحيل السفر بسبب إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية الدولية. وقد قبل مجلس الدولة استئنافها، مؤكدًا أن الغياب لا يمكن اعتباره خطأً عندما يكون نتيجة قوة قاهرة.
كما أشار إلى أن القيود المفروضة على السفر عام 2020 كانت “حقائق معروفة عالميًا”، ولا يمكن مطالبة الشخص بإثبات أمر معروف للجميع. وأعاد القرار أيضًا التأكيد على مبدأ أساسي: حتى لو لم تُعرض المبررات أثناء الإجراءات الإدارية، يمكن للقاضي أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء النظر القضائي.
وأخيرًا، اعترف مجلس الدولة بجذور السيدة القوية في إيطاليا – حيث تعيش مع أولادها وتمارس نشاطًا مهنيًا – وألغى قرار الرفض مع تعويض النفقات. إنه حكم يعيد التأكيد على أهمية مبدأ التناسب وحماية الحياة الخاصة والعائلية، حتى في حالات التعليق القسري للإقامة بسبب أحداث استثنائية مثل الجائحة. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة الذي يروي كيف يمكن لاجتهاد قضائي أن يغيّر حياة الناس.
إلى اللقاء في الحلقة القادمة!
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“Permesso di soggiorno e pandemia_ il Consiglio di Stato tutela chi non poteva rientrare”
“Permesso di soggiorno e pandemia: il Consiglio di Stato tutela chi non poteva rientrare” 🎧 Testo del podcast: Benvenuti nel nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione, a cura dell’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una decisione molto importante del Consiglio di Stato, la sentenza n. 7904 del 2025.
Il caso riguarda una cittadina cinese alla quale la Questura di Napoli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sostenendo che fosse rimasta troppo a lungo fuori dall’Italia. Ma la donna aveva spiegato che non si era allontanata volontariamente: era rimasta bloccata in Cina durante la pandemia da Covid-19, impossibilitata a tornare per le chiusure e le restrizioni ai voli internazionali. Il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso, chiarendo che l’assenza non può essere considerata una colpa quando deriva da cause di forza maggiore.
Ha ricordato che le restrizioni di viaggio durante il 2020 erano “fatti di conoscenza mondiale” e che non si può pretendere la prova di un evento universalmente noto. Inoltre, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: anche se le giustificazioni non sono state presentate in sede amministrativa, il giudice può valutarle in sede giurisdizionale.
Infine, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’effettivo radicamento della ricorrente in Italia – dove vive con i figli e svolge attività lavorativa – annullando il diniego e compensando le spese di giudizio. Una decisione che riafferma l’importanza del principio di proporzionalità e della tutela della vita privata e familiare, anche in casi di sospensione forzata del soggiorno dovuta a eventi eccezionali come la pandemia. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che racconta come la giurisprudenza cambia la vita delle persone.
Alla prossima puntata!
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