giovedì 18 dicembre 2025

La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto



La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto

La ricostruzione secondo cui l’eliminazione del permesso per motivi umanitari prima, e la successiva rimodulazione del permesso per protezione speciale poi, avrebbero determinato una restrizione dell’area di tutela riconducibile al diritto di asilo non è condivisibile sotto il profilo sistematico. Tale impostazione muove da una lettura meramente nominalistica delle categorie di soggiorno, confondendo il piano delle figure amministrative tipizzate con quello, ben più ampio e sovraordinato, della protezione complementare quale forma di attuazione del diritto di asilo costituzionale e convenzionale.

Occorre, al contrario, distinguere nettamente tra il genus della protezione complementare e le species che, nel tempo, il legislatore ordinario ha introdotto per darvi attuazione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prima, e il permesso per protezione speciale, poi, non hanno mai esaurito il contenuto del diritto di asilo, ma ne hanno rappresentato esclusivamente modalità contingenti di concretizzazione amministrativa.

In questa prospettiva, l’intervento normativo non va letto in termini di progressiva “chiusura” del sistema, bensì come un mutamento della tecnica di regolazione: dal tentativo di tipizzare le ipotesi di tutela a una progressiva destipizzazione, che ha avuto come effetto – anche se non sempre dichiarato – quello di restituire centralità alla valutazione giudiziale del caso concreto.

La fase della tipizzazione: l’art. 19 TUI nella formulazione post-2020

La formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 introdotta con la riforma del 2020 costituisce un esempio paradigmatico di norma a struttura semi-chiusa. Essa richiedeva al giudice l’accertamento di “fondati motivi di ritenere” che l’allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo contestualmente un espresso bilanciamento con esigenze di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché un richiamo formale alle fonti sovranazionali di riferimento.

Si trattava, sotto il profilo tecnico, di una fattispecie articolata, che delimitava il perimetro dello scrutinio giudiziale attraverso una griglia di parametri predeterminati. Il giudice era chiamato a verificare la ricorrenza di quegli specifici presupposti, operando all’interno di un quadro normativo che, pur ampio, rimaneva strutturato e guidato dal legislatore.

In tale assetto, la tutela non era rimessa a una valutazione libera del diritto di asilo in quanto tale, ma passava attraverso il filtro di una specifica figura di permesso di soggiorno, con il rischio – non teorico – che la mancanza di uno dei parametri espressamente indicati potesse condurre a un esito negativo, anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.

La destipizzazione e il recupero della centralità del giudice

La successiva eliminazione di quella parte dell’art. 19 non ha determinato la scomparsa della protezione sostanziale, ma la rimozione della sua tipizzazione legislativa. Venendo meno l’elenco dei presupposti e la struttura analitica della fattispecie, il giudice non è più chiamato a verificare l’inquadrabilità del caso in una specifica figura amministrativa, bensì a valutare direttamente la compatibilità dell’allontanamento con il complesso degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato.

Si assiste, in tal modo, a un passaggio da una tutela “mediata” dalla norma tipizzante a una tutela “diretta”, ancorata immediatamente ai principi del non-refoulement, alla salvaguardia dei diritti fondamentali e al contenuto essenziale del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.

Contrariamente a quanto spesso sostenuto, questa evoluzione non comporta una restrizione della tutela, ma un ampliamento dello spazio valutativo del giudice, il quale non è più vincolato a una fattispecie chiusa o semi-chiusa, ma può – e deve – procedere a una valutazione individualizzata, complessiva e concreta della situazione del singolo.

Il parallelismo con l’abolizione del permesso per motivi umanitari

Il medesimo schema si era già manifestato con l’eliminazione del permesso per motivi umanitari. Anche in quel caso, la soppressione di una specifica categoria di soggiorno era stata letta, in una prima fase, come una drastica compressione del diritto di asilo. In realtà, l’effetto sistemico è stato quello di spostare il fulcro della tutela dal nomen iuris del permesso alla verifica sostanziale delle condizioni di vulnerabilità.

Privato di una etichetta normativa precostituita, il giudice è stato chiamato a interrogarsi non più sulla riconducibilità del caso a una figura tipica, ma sulla legittimità costituzionale e convenzionale dell’allontanamento in concreto. Ancora una volta, la caduta della species non ha comportato l’estinzione del genus, ma ha reso più evidente la sua autonomia concettuale.

Protezione complementare come categoria aperta

La protezione complementare si configura, pertanto, come un’area di tutela strutturalmente aperta, che non può essere compressa o eliminata per via terminologica. Essa non coincide con una singola forma di permesso di soggiorno, ma rappresenta il contenitore giuridico entro cui si collocano tutte le ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero risulterebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento.

In questa prospettiva, il venir meno di una tipizzazione normativa non riduce la protezione, ma ne riafferma la natura primaria e sovraordinata, sottraendola al rischio di una eccessiva amministrativizzazione e riaffidandola alla funzione propria del giudice quale garante ultimo dei diritti.

Considerazioni conclusive

La tesi secondo cui il Decreto Salvini e le successive riforme avrebbero progressivamente ristretto l’area del diritto di asilo si fonda, dunque, su una lettura formalistica e non sistematica. Il legislatore ha inciso sulle modalità di attuazione amministrativa, non sull’esistenza del diritto. Anzi, la progressiva destipizzazione ha finito per rafforzare il ruolo del giudice e per rendere ancora più evidente che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico che discende direttamente dalle fonti supreme dell’ordinamento.

In definitiva, il permesso per motivi umanitari prima e il permesso per protezione speciale poi devono essere correttamente intesi come specie contingenti di una categoria permanente. Quando le specie mutano o vengono eliminate, il diritto resta, e continua a imporsi all’interprete come parametro imprescindibile di legittimità dell’azione amministrativa.

New on TikTok: Titulli: Mbrojtja plotësuese pas Dekretit Cutro: çfarë do të thotë vërtet Mirë se vini në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Imigracionit. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës së Bolonjës, të datës 5 dhjetor 2025, që ka të bëjë me mbrojtjen plotësuese. Pas Dekretit Cutro, shumë persona menduan se kjo formë mbrojtjeje ishte hequr. Gjykata shpjegon qartë se kjo nuk është e vërtetë. Mbrojtja plotësuese vazhdon të ekzistojë. Me fjalë të thjeshta, shteti italian duhet të vazhdojë të respektojë të drejtat themelore të personave të huaj. Një nga këto të drejta është e drejta për jetën private, pra e drejta për të vazhduar një jetë të ndërtuar në Itali, me punë, marrëdhënie dhe stabilitet. Ligji ka ndryshuar, por mbrojtja nuk është zhdukur. Ajo që ka ndryshuar është se nuk ka më rregulla të ngurta. Tani gjyqtari duhet të shqyrtojë çdo situatë personale, rast pas rasti. Në çështjen e vendosur nga Gjykata e Bolonjës, puna ka pasur një rol shumë të rëndësishëm. Jo vetëm sepse personi kishte të ardhura, por sepse përmes punës ndërtohen marrëdhënie, miqësi dhe një jetë normale në Itali. Por kini kujdes: mbrojtja plotësuese nuk është automatike dhe nuk është një rregullim i përgjithshëm. Nëse ka probleme serioze që lidhen me rendin publik ose sigurinë, mbrojtja mund të refuzohet. Mesazhi është i qartë: nëse një person ka ndërtuar një jetë reale dhe të rregullt në Itali, ligji mund ta mbrojë atë jetë. Por çdo rast duhet të vlerësohet me kujdes. Faleminderit për dëgjimin. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo dhe ky ishte podcast-i E Drejta e Imigracionit.

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La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

 

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Premessa

Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.

La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.

Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale

Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.

La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.

La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.

Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.

L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata

Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.

Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.

Bilanciamento e limiti della protezione complementare

La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.

Considerazioni conclusive

Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.

La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.

Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied because of a past conviction: when conversion to a work permit becomes impossible Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast Immigration Law. Today we address a very frequent practical problem: the conversion of a residence permit into a permit for subordinate employment being denied because of a prior criminal conviction. The issue was clarified by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna, First Section, with judgment number 01561 of 2025, issued in December 2025. The Court reiterated that, where there is a final conviction for drug-related offences in their more serious forms—specifically those provided for by Article 73, paragraph 1-bis, of Presidential Decree 309 of 1990—an automatic ground exists preventing the issuance or conversion of a residence permit for work purposes. In such cases, neither the suspension of the sentence, nor mitigating circumstances, nor the time elapsed since the conviction are relevant. The administration applies Articles 4, paragraph 3, and 5 of the Consolidated Immigration Act in a binding manner. The only possible area of discretionary assessment concerns the presence of effective and current family ties in Italy. Only where a genuine family unit exists—proven and not merely formally declared—is the administration required to carry out a balancing exercise between social dangerousness and the protection of family life, also in light of Article 8 of the European Convention on Human Rights. If these ties are not proven, or have been interrupted, the refusal becomes essentially mandatory. The practical problem, therefore, is this: many foreign nationals believe that a conviction that has been “served” or dates back in time no longer affects their administrative status. The reality is different. In the field of residence permits for subordinate employment, certain convictions remain an insurmountable barrier, regardless of subsequent employment history or the degree of social integration. I am Attorney Fabio Loscerbo, thank you for listening, and I look forward to seeing you again soon for a new episode of the Immigration Law Podcast.

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mercoledì 17 dicembre 2025

New on TikTok: Başlık: Cutro Kararnamesi’nden sonra tamamlayıcı koruma: gerçekte ne anlama geliyor? Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Avv. Fabio Loscerbo. Bugün, 5 Aralık 2025 tarihli Bologna Mahkemesi’nin önemli bir kararından ve tamamlayıcı koruma konusundan bahsediyoruz. Cutro Kararnamesi’nden sonra birçok kişi bu koruma türünün kaldırıldığını düşündü. Ancak Mahkeme açıkça şunu söylüyor: bu doğru değil. Tamamlayıcı koruma hâlâ yürürlüktedir. Basitçe söylemek gerekirse, İtalyan Devleti yabancı kişilerin temel haklarına saygı göstermeye devam etmek zorundadır. Bu haklardan biri de özel hayat hakkıdır. Yani İtalya’da kurulmuş bir hayatın – iş, ilişkiler ve istikrarın – devam etme hakkıdır. Yasa değişti, evet, ama koruma ortadan kalkmadı. Değişen şey, artık katı kuralların olmamasıdır. Şimdi hâkim her durumu kişisel olarak, tek tek değerlendirmek zorundadır. Bologna Mahkemesi’nin incelediği olayda çalışma çok önemliydi. Sadece gelir olduğu için değil, çünkü çalışma sayesinde insanlar ilişkiler, arkadaşlıklar ve normal bir hayat kurarlar. Ancak dikkat: tamamlayıcı koruma otomatik değildir ve genel bir af değildir. Kamu düzeni veya güvenlikle ilgili ciddi sorunlar varsa, koruma reddedilebilir. Mesaj nettir: İtalya’da gerçek ve düzenli bir hayat kurmuş olan kişiler korunabilir, ancak her durum dikkatle değerlendirilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Avv. Fabio Loscerbo ve bu Göç Hukuku podcast’iydi.

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New on TikTok: Leja e qëndrimit e refuzuar për shkak të një dënimi të mëparshëm: kur konvertimi në leje pune bëhet i pamundur Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Loscerbo dhe kjo është një episod i ri i podcast-it E Drejta e Emigracionit. Sot trajtojmë një problem praktik shumë të shpeshtë: refuzimin e konvertimit të lejes së qëndrimit në leje për punë të varur për shkak të një dënimi penal të mëparshëm. Kjo çështje është sqaruar nga Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romanjës, Seksioni i Parë, me vendimin numër 01561 të vitit 2025, të dhënë në dhjetor 2025. Gjykata ka theksuar se, në prani të një dënimi përfundimtar për vepra penale që lidhen me lëndët narkotike në format e tyre më të rënda, veçanërisht ato të parashikuara nga neni 73, paragrafi 1-bis, i Dekretit Presidencial 309 të vitit 1990, ekziston një shkak automatik pengues për lëshimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit për arsye pune. Në këto raste nuk kanë rëndësi as pezullimi i dënimit, as rrethanat lehtësuese, as koha e kaluar nga dënimi. Administrata zbaton në mënyrë të detyrueshme nenet 4, paragrafi 3, dhe 5 të Tekstit Unik për Emigracionin. E vetmja hapësirë e mundshme për vlerësim diskrecional lidhet me praninë e lidhjeve familjare efektive dhe aktuale në Itali. Vetëm në prani të një njësie familjare reale, të provuar dhe jo thjesht të deklaruar formalisht, administrata është e detyruar të kryejë një balancim midis rrezikshmërisë shoqërore dhe mbrojtjes së jetës familjare, edhe në dritën e nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Nëse këto lidhje nuk provohen ose rezultojnë të ndërprera, refuzimi bëhet në thelb i detyrueshëm. Problemi praktik, pra, është ky: shumë shtetas të huaj besojnë se një dënim i “vuajtur” ose i largët në kohë nuk ndikon më në rrugëtimin e tyre administrativ. Realiteti është ndryshe. Në fushën e lejeve të qëndrimit për punë të varur, disa dënime mbeten një pengesë e pakalueshme, pavarësisht nga rruga profesionale pasuese ose shkalla e integrimit shoqëror. Jam avokati Fabio Loscerbo, faleminderit për dëgjimin dhe shihemi së shpejti në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Emigracionit.

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martedì 16 dicembre 2025

New on TikTok: Geçmiş bir mahkûmiyet nedeniyle oturma izninin reddi: çalışma iznine dönüşümün imkânsız hâle gelmesi Günaydın, ben Avukat Fabio Loscerbo ve bu, Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümüdür. Bugün çok sık karşılaşılan pratik bir sorunu ele alıyoruz: Daha önce alınmış bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle oturma izninin ücretli çalışma iznine dönüştürülmesinin reddedilmesi. Bu konu, Emilia-Romagna Bölgesel İdare Mahkemesi Birinci Dairesi tarafından Aralık 2025’te verilen 2025 yılı 01561 sayılı karar ile açıklığa kavuşturulmuştur. Mahkeme, özellikle 1990 tarihli 309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 73. maddesinin 1-bis fıkrasında öngörülen daha ağır nitelikteki uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyetin bulunması hâlinde, çalışma amacıyla oturma izninin verilmesi veya dönüştürülmesinin otomatik olarak engellendiğini teyit etmiştir. Bu durumlarda cezanın ertelenmiş olması, hafifletici nedenlerin tanınması ya da mahkûmiyetin üzerinden uzun zaman geçmiş olması dikkate alınmaz. İdare, Yabancılar Kanunu’nun 4. maddesinin 3. fıkrası ile 5. maddesini bağlayıcı şekilde uygular. Takdir yetkisinin söz konusu olabileceği tek alan, İtalya’da fiilî ve güncel aile bağlarının varlığıdır. Yalnızca gerçek ve fiilen mevcut, sadece şeklen beyan edilmiş olmayan bir aile birliğinin kanıtlanması hâlinde idare, toplumsal tehlikelilik ile aile hayatının korunması arasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ışığında bir dengeleme yapmakla yükümlüdür. Bu bağlar ispatlanamaz veya kopmuşsa, ret kararı fiilen kaçınılmaz hâle gelir. Dolayısıyla pratik sorun şudur: Pek çok yabancı, “çekilmiş” ya da zaman bakımından eski bir mahkûmiyetin artık idari durumlarını etkilemeyeceğini düşünmektedir. Gerçeklik ise farklıdır. Ücretli çalışma amacıyla verilen oturma izinleri alanında, bazı mahkûmiyetler, sonraki mesleki geçmişe ya da toplumsal entegrasyon düzeyine bakılmaksızın, aşılması mümkün olmayan bir engel olmaya devam etmektedir. Ben Avukat Fabio Loscerbo, dinlediğiniz için teşekkür ederim ve Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümünde tekrar görüşmek üzere.

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domenica 14 dicembre 2025

New on TikTok: Permesso di soggiorno negato per una vecchia condanna: quando la conversione in lavoro diventa impossibile Buongiorno, sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi affrontiamo un problema pratico molto frequente: la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato negata a causa di una precedente condanna penale. . Il Tribunale ha ribadito che, in presenza di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti nelle forme più gravi, in particolare quelle previste dall’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90, opera una causa ostativa automatica al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.Il tema è stato chiarito dal TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, con la sentenza numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025download In questi casi non rilevano né la sospensione condizionale della pena, né le attenuanti, né il tempo trascorso dalla condanna. L’amministrazione applica in modo vincolato gli articoli 4, comma 3, e 5 del Testo Unico Immigrazione. L’unico possibile spazio di valutazione discrezionale riguarda la presenza di legami familiari effettivi e attuali in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata e non solo formalmente dichiarata, l’amministrazione è tenuta a effettuare un bilanciamento tra pericolosità sociale e tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma se questi legami non sono provati, o risultano interrotti, il diniego diventa sostanzialmente vincolato. Il problema pratico, quindi, è questo: molti stranieri confidano nel fatto che una condanna “scontata” o risalente nel tempo possa non incidere più sul loro percorso amministrativo. La realtà è diversa. In materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne restano una barriera invalicabile, indipendentemente dal percorso lavorativo successivo o dal grado di inserimento sociale. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, grazie per l’ascoto ed a presto per un nuvo episodio del Podcast Diritto dell’Immigrazione.

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Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato

 Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025, offre l’occasione per tornare su un tema centrale e tutt’altro che pacifico nel diritto dell’immigrazione: l’incidenza delle condanne penali in materia di stupefacenti sulla possibilità di ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il provvedimento, pubblicato integralmente e consultabile al seguente link
https://www.calameo.com/books/0080797757982a2aef314
si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne chiarisce con particolare nettezza i confini applicativi, distinguendo tra ipotesi di automatismo ostativo e residui spazi di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione.

La controversia trae origine dal diniego opposto dalla Questura a una istanza di rinnovo e conversione di un permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato sull’esistenza di una condanna definitiva per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, pronunciata ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90. La difesa aveva contestato l’automatismo applicato dall’amministrazione, invocando una valutazione complessiva della situazione personale, lavorativa e sociale dell’interessato.

Il TAR chiarisce preliminarmente il corretto inquadramento normativo della fattispecie, escludendo l’applicabilità dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione, relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e riconducendo il caso agli articoli 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. In tale ambito, la condanna per reati inerenti gli stupefacenti, nelle forme più gravi previste dalla legge, integra una causa ostativa automatica al rilascio e alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.

La sentenza ribadisce che, in presenza di tali condanne, non assumono rilievo né la sospensione condizionale della pena, né la concessione di attenuanti, né il tempo trascorso dalla commissione del fatto. L’amministrazione, in questi casi, non dispone di un potere valutativo pieno, ma è vincolata al diniego del titolo di soggiorno richiesto.

Un passaggio centrale della decisione riguarda tuttavia l’unica eccezione a tale automatismo: la presenza di legami familiari effettivi e attuali con soggetti regolarmente residenti in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata in modo concreto e non meramente formale, l’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione impone all’amministrazione una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e la tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso esaminato, il TAR ritiene che tale presupposto non fosse integrato, evidenziando l’assenza di una convivenza effettiva e la mancata dimostrazione di un nucleo familiare attuale. Ne deriva, coerentemente, la conferma del carattere vincolato del diniego.

La decisione si presta a una riflessione più ampia sul rapporto tra integrazione sociale e automatismi normativi nel diritto dell’immigrazione. Molti stranieri confidano nel fatto che una condanna ormai “scontata” o risalente nel tempo non incida più sul loro percorso amministrativo. La sentenza in commento dimostra invece come, almeno in materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne continuino a operare come barriere giuridiche difficilmente superabili, indipendentemente dal successivo inserimento lavorativo o sociale.

In questo senso, il provvedimento del TAR Emilia-Romagna rappresenta un punto fermo sullo stato attuale del diritto vivente, offrendo agli operatori del settore un quadro chiaro dei limiti entro i quali può essere utilmente invocata la valutazione discrezionale dell’amministrazione e, al contempo, dei casi in cui tale valutazione risulta giuridicamente preclusa.


Podcast collegati alla sentenza


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 13 dicembre 2025

 Il diritto penale è, per definizione, extrema ratio. Anche quando si confronta con l’immigrazione e il diritto di asilo.

venerdì 12 dicembre 2025

La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica

 

La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica

Abstract

La procedura di denuncia alla Commissione europea costituisce uno strumento di garanzia dell’ordinamento unionale, finalizzato a segnalare eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Pur essendo accessibile a chiunque, essa non rappresenta un rimedio individuale e non offre una tutela diretta rispetto a casi isolati. L’analisi dei documenti ufficiali pubblicati su Calameo, disponibili ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, consente di comprendere il funzionamento interno di questa procedura, i criteri valutativi della Commissione e i limiti strutturali che delimitano il suo raggio d’azione.

1. La natura della denuncia nel sistema del diritto dell’Unione

La denuncia presentata alla Commissione europea trova il suo fondamento nell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, che attribuisce all’istituzione il ruolo di custode dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Il primo documento pubblicato su Calameo (https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22) chiarisce che la registrazione della denuncia rappresenta soltanto l’avvio di una valutazione amministrativa preliminare, nel corso della quale la Commissione esamina la pertinenza della questione rispetto all’interesse generale dell’Unione. L’atto evidenzia come il denunciante non acquisisca alcun diritto soggettivo alla prosecuzione del procedimento, poiché la funzione della Commissione non è quella di risolvere controversie individuali, ma di individuare eventuali criticità sistemiche nella legislazione o nelle prassi amministrative degli Stati membri.

2. I presupposti per l’intervento della Commissione

La Commissione procede alla fase successiva della procedura solo quando la denuncia presenta elementi idonei a dimostrare una violazione strutturale del diritto europeo. Il secondo documento, pubblicato al link https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, illustra con chiarezza tale criterio, specificando che l’istituzione può intervenire esclusivamente laddove emergano pratiche amministrative caratterizzate da generalità, costanza e documentazione adeguata. Questo principio, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza dell’Unione, impedisce alla Commissione di assumere un ruolo sostitutivo rispetto alle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali. In assenza di tali presupposti, l’istituzione invita il denunciante a utilizzare i rimedi interni previsti dall’ordinamento dello Stato membro, che restano lo strumento più diretto ed effettivo per ottenere tutela nel caso concreto.

3. La funzione del preavviso di archiviazione

Il preavviso di archiviazione rappresenta una fase fisiologica della procedura. Attraverso questa comunicazione la Commissione manifesta l’intenzione di chiudere il fascicolo, salvo la presentazione di nuovi elementi che possano modificare la valutazione iniziale. Tale fase, descritta nei documenti pubblicati, svolge un ruolo essenziale nella garanzia partecipativa del denunciante, poiché consente di integrare informazioni rilevanti o chiarire aspetti che non erano stati evidenziati nella prima valutazione. La logica che guida la Commissione rimane comunque orientata alla verifica dell’esistenza di un interesse europeo generale, distinto dalla tutela della posizione sostanziale del singolo.

4. Il rapporto tra denuncia europea e rimedi nazionali

La lettura congiunta dei documenti ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 evidenzia con nettezza che la denuncia non sospende i termini per la proposizione di ricorsi nazionali e non può sostituire gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento interno. La Commissione chiarisce che la sua eventuale iniziativa ha natura sistemica e non è rivolta a ottenere un risultato immediato sul caso individuale. Questa distinzione è fondamentale poiché consente di comprendere il corretto impiego della procedura: essa non è pensata come rimedio per ottenere provvedimenti urgenti o correttivi, ma come meccanismo di vigilanza sulla coerenza dell’azione degli Stati membri con il diritto dell’Unione.

5. La dimensione sistemica delle segnalazioni nel settore dell’immigrazione

Nel contesto del diritto dell’immigrazione, si registrano frequentemente situazioni nelle quali l’accesso alle procedure amministrative risulta difficoltoso. I documenti della Commissione mostrano chiaramente che difficoltà isolate non sono sufficienti per fondare un intervento europeo. È necessario, invece, che emerga un quadro più ampio, composto da dati, segnalazioni ripetute o evidenze documentate che dimostrino una disfunzione generalizzata. In mancanza di tale dimensione sistemica, la competenza primaria resta degli organi nazionali. La procedura di denuncia svolge comunque un ruolo importante, poiché consente di portare all’attenzione della Commissione eventuali criticità emergenti, che potrebbero assumere rilievo nel momento in cui diventino abituali o estese.

6. Conclusioni

La procedura di denuncia alla Commissione europea è uno strumento di garanzia dell’ordinamento dell’Unione, ma non può essere interpretata come un mezzo di tutela immediata della posizione soggettiva del denunciante. La sua operatività è condizionata dalla capacità di dimostrare l’esistenza di violazioni strutturali e non episodiche, e dalla distinzione netta tra il ruolo della Commissione e quello dei giudici nazionali. I documenti pubblicati su Calameo ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 consentono di ricostruire con precisione questa architettura giuridica, offrendo una lettura chiara e completa delle dinamiche procedurali e dei limiti istituzionali che caratterizzano l’azione della Commissione. La conoscenza approfondita di tali meccanismi è essenziale per orientare correttamente qualsiasi strategia difensiva che coinvolga il diritto dell’Unione e i sistemi di tutela multilivello.


Avv. Fabio Loscerbo

Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

TEMA: Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

Abstract
Il decreto del Tribunale di Firenze del 4 dicembre 2025 offre un’ulteriore conferma dell’evoluzione interpretativa della protezione complementare alla luce del quadro normativo successivo al Decreto-Legge 20/2023. La decisione valorizza in modo rigoroso la funzione costituzionale del divieto di refoulement e la necessità di una valutazione comparativa concreta tra integrazione effettiva in Italia e prospettive di vita nel Paese di origine. Il provvedimento è disponibile per la consultazione e il download al seguente link: https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f.


1. Il contesto normativo e la cornice intertemporale applicabile

Il Tribunale di Firenze muove da una ricostruzione puntuale del diritto vigente in materia di protezione complementare, ricordando come l’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, nel suo nucleo essenziale, non sia stato inciso dal Decreto-Legge 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2023.

Rimangono pertanto pienamente operativi:
– il divieto di respingimento ed espulsione in presenza di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti;
– gli obblighi derivanti dall’articolo 5, comma 6, TUI;
– il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.

L’abrogazione dei periodi relativi alla tutela della vita privata e familiare ha riportato il sistema alla logica antecedente alla riforma del 2020, senza espungere tuttavia l’effettiva tutela derivante dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 CEDU.

Sul piano intertemporale, il Tribunale chiarisce che la domanda proposta dopo l’11 marzo 2023 rientra nell’ambito applicativo del nuovo quadro normativo, come previsto dall’articolo 7, secondo comma, del Decreto-Legge 20/2023.

In questo assetto, la protezione complementare continua a fondarsi sui principi elaborati dalla Corte di cassazione nelle pronunce del 2018, 2019 e 2021, che hanno definito il perimetro della comparazione tra radicamento in Italia e condizione nel Paese di origine.


2. La comparazione tra integrazione in Italia e rischio di vulnerabilità in caso di rimpatrio

La decisione attribuisce rilievo centrale alla valutazione comparativa, ritenendo che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe un evidente deterioramento delle sue condizioni di vita privata e familiare.

Il percorso di integrazione viene documentato attraverso elementi concreti:

– una continuità lavorativa che culmina nella trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
– una stabilità abitativa certificata dalla residenza anagrafica;
– un percorso formativo in lingua italiana;
– una crescente autonomia personale, testimoniata anche dall’iscrizione agli esami per la patente di guida.

Il Tribunale sottolinea che il ritorno in Marocco determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita, alla luce dell’indebolimento dei legami familiari e sociali nel Paese di origine.

In ciò si riflette la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la protezione complementare si fonda sulla tutela effettiva dei diritti riconosciuti dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


3. L’obbligo di protezione derivante dagli articoli 5, comma 6, TUI e 8 CEDU

Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione afferma che, quando l’allontanamento della persona determinerebbe la violazione di obblighi costituzionali o internazionali, il rilascio del permesso per protezione speciale non è una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessaria.

Il Tribunale riconosce che il rimpatrio del ricorrente esporrebbe quest’ultimo a una compromissione “certa e rilevante” dei suoi diritti fondamentali, in assenza di qualunque esigenza di sicurezza nazionale o ordine pubblico che possa prevalere.

Si tratta di un’applicazione chiara dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2021, secondo cui l’integrazione effettiva raggiunta nel Paese ospitante può incidere in maniera decisiva nella comparazione.


4. Rilievo pratico della decisione e implicazioni per gli operatori del diritto

La decisione del Tribunale di Firenze si inserisce con coerenza nel solco delle più recenti pronunce in materia di protezione complementare.

Essa conferma che:
– la protezione complementare continua a rappresentare una clausola di salvaguardia costituzionale e convenzionale;
– l’amministrazione non può eludere il giudizio comparativo richiesto dagli obblighi costituzionali;
– il percorso di integrazione non è un elemento marginale, ma una componente essenziale nella valutazione della vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Il provvedimento, disponibile al link https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f, costituisce quindi un utile riferimento per orientare l’attività difensiva e quella amministrativa, in un quadro normativo in cui la protezione complementare mantiene un ruolo determinante.


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 11 dicembre 2025

New on TikTok: Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025 Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo. El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia. El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente. En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso. Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público. La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada. Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social. Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.

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